Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37226/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, a una società di persone fu notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con rideterminazione del reddito ai fini IRAP e IVA mediante accertamento analitico-induttivo, valorizzando incongruenze contabili, scostamenti rispetto agli studi di settore e costi ritenuti indeducibili. La società impugnò l'atto, ma i giudici di merito respinsero sia il ricorso introduttivo sia l'appello. In cassazione la contribuente dedusse: nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi d'appello; omesso esame di fatti decisivi riguardo alla motivazione dell'accertamento; violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo per difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti; violazione delle norme sulla valutazione presuntiva e sul ricorso agli studi di settore. L'Agenzia propose a sua volta ricorso incidentale, lamentando l'erronea declaratoria di ammissibilità dell'appello della contribuente in relazione ai rilievi sui costi. La Corte, però, ha esaminato d'ufficio anzitutto la regolarità del contraddittorio, rilevando che si trattava di accertamento nei confronti di una società di persone, con effetti anche sui soci, e che il giudizio si era svolto senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario originario. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia di primo grado di Milano, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso principale e incidentale non sono stati esaminati nel merito, perché assorbiti dal vizio processuale rilevato d'ufficio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito di una società di persone, la partecipazione al giudizio di società e soci è necessaria quando la pretesa concerne elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • Quando il giudizio di merito si sia svolto con trattazione sostanzialmente unitaria e con completezza del contraddittorio nei procedimenti paralleli, il vizio del litisconsorzio va verificato in concreto; se però non risulta alcuna integrazione nei confronti dei soci, la nullità processuale permane.
  • La Corte di cassazione, rilevato un vizio processuale radicale che investe il contraddittorio, dichiara assorbiti i motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento fiscale.
  • L'accertamento dei redditi di una società di persone, per il principio di trasparenza, riflette automaticamente la posizione dei soci e impone un simultaneus processus almeno nei gradi di merito, salvo che risulti comunque rispettato il contraddittorio con tutti i soggetti interessati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.