Cassazione Civile, Ordinanza n. 37226/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, a una società di persone fu notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, con rideterminazione del reddito ai fini IRAP e IVA mediante accertamento analitico-induttivo, valorizzando incongruenze contabili, scostamenti rispetto agli studi di settore e costi ritenuti indeducibili. La società impugnò l'atto, ma i giudici di merito respinsero sia il ricorso introduttivo sia l'appello. In cassazione la contribuente dedusse: nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi d'appello; omesso esame di fatti decisivi riguardo alla motivazione dell'accertamento; violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo per difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti; violazione delle norme sulla valutazione presuntiva e sul ricorso agli studi di settore. L'Agenzia propose a sua volta ricorso incidentale, lamentando l'erronea declaratoria di ammissibilità dell'appello della contribuente in relazione ai rilievi sui costi. La Corte, però, ha esaminato d'ufficio anzitutto la regolarità del contraddittorio, rilevando che si trattava di accertamento nei confronti di una società di persone, con effetti anche sui soci, e che il giudizio si era svolto senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario originario. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia di primo grado di Milano, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso principale e incidentale non sono stati esaminati nel merito, perché assorbiti dal vizio processuale rilevato d'ufficio.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria
richiamato come parametro di motivazione della sentenza
richiamato in tema di motivazione della decisione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio di nullità dedotto in cassazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato quale vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto in cassazione
art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo
richiamato in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione ai presupposti dell'accertamento induttivo/analitico-induttivo
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331
richiamato in relazione all'accertamento fondato su studi di settore e riscontri presuntivi
art. 53, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso incidentale in tema di ammissibilità dell'appello tributario
art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992
indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari
art. 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il principio di trasparenza delle società di persone e l'imputazione automatica del reddito ai soci
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento del reddito di una società di persone, la partecipazione al giudizio di società e soci è necessaria quando la pretesa concerne elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando il giudizio di merito si sia svolto con trattazione sostanzialmente unitaria e con completezza del contraddittorio nei procedimenti paralleli, il vizio del litisconsorzio va verificato in concreto; se però non risulta alcuna integrazione nei confronti dei soci, la nullità processuale permane.
- La Corte di cassazione, rilevato un vizio processuale radicale che investe il contraddittorio, dichiara assorbiti i motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento fiscale.
- L'accertamento dei redditi di una società di persone, per il principio di trasparenza, riflette automaticamente la posizione dei soci e impone un simultaneus processus almeno nei gradi di merito, salvo che risulti comunque rispettato il contraddittorio con tutti i soggetti interessati.
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