Cassazione Civile, Ordinanza n. 07666/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, con cui veniva recuperata l’imposta unica sulle scommesse, oltre sanzioni e accessori, nei confronti della società estera che operava come bookmaker senza concessione, in qualità di coobbligata solidale del gestore di un centro trasmissione dati. La contribuente contestava il difetto di motivazione degli atti, l’insussistenza della pretesa tributaria, l’inapplicabilità delle sanzioni, la mancata territorialità dell’imposizione, la mancata notifica del PVC al coobbligato, la violazione del diritto dell’Unione per asserita discriminazione dei bookmakers esteri e dei CTD, la natura sostanzialmente sanzionatoria dell’imposta e, infine, sosteneva che dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 la solidarietà dell’allibratore dovesse essere considerata solo civilistica e rimessa all’autonomia privata. L’Ufficio proponeva ricorso principale lamentando che la CTR aveva errato nell’estendere alla posizione dell’allibratore l’effetto demolitorio della sentenza costituzionale per gli anni 2009 e 2010, mentre tale effetto avrebbe riguardato soltanto la posizione del ricevitore.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, qualificando quello dell’Ufficio come principale e quello della società come incidentale. Ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della contribuente, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso della società. La Corte ha ritenuto che, anche per le annualità anteriori al 2011, la disciplina interna fosse compatibile con la Costituzione e con il diritto dell’Unione per la posizione dell’allibratore, mentre l’illegittimità costituzionale dichiarata dalla sentenza n. 27/2018 riguardava le sole ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Ha inoltre escluso che la raccolta scommesse difettasse di territorialità, che l’avviso fosse nullo per motivazione per relationem, che fosse necessaria la notifica del PVC al coobbligato, che l’imposta unica avesse natura sanzionatoria e che la solidarietà fiscale potesse essere degradate a mero meccanismo civilistico interno. Le spese sono state integralmente compensate, con raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti
decidendo la causa nel merito
in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i parametri invocati per i motivi di ricorso
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria
richiamato per la motivazione apparente
richiamato per il requisito della motivazione
invocato in tema di motivazione dell’avviso e di tutela del contraddittorio
richiamato per l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi
il termine dilatorio opera solo per verifiche presso la sede del contribuente, non per accertamenti a tavolino
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
richiamato nel motivo sul PVC e sul contraddittorio
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa
art. 97 Cost.
invocato in relazione al buon andamento e alla legalità dell’azione amministrativa
art. 3 Cost.
richiamato per il principio di uguaglianza e non discriminazione
art. 53 Cost.
richiamato per la capacità contributiva
art. 56 TFUE
la norma non osta all’assoggettamento a imposta delle scommesse raccolte tramite CTD e degli operatori esteri in solido
art. 267 TFUE
invocato in via subordinata per il rinvio pregiudiziale, ritenuto non necessario
individua i soggetti passivi dell’imposta unica; letto alla luce della l. 220/2010 e della sentenza costituzionale, per le annualità ante 2011 non colpisce le sole ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 308
richiamato nel primo motivo per il tema della territorialità
art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1998, n. 288
richiamato nella ricostruzione del quadro normativo sull’imposta unica
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione
ha natura interpretativa; si applica anche ai rapporti anteriori, ma per le annualità precedenti al 2011 non consente di colpire le sole ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione
art. 16 d.P.R. 10 marzo 2006, n. 111
il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica
art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014
indica il criterio dell’imponibile forfetario
art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973
richiamato nel motivo sulla solidarietà e sulla rivalsa
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
più volte richiamato nella disciplina dell’imposta unica e dei soggetti passivi
Massime di principio
- In tema di imposta unica sulle scommesse, la declaratoria di illegittimità costituzionale relativa alle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione non si estende automaticamente alla diversa posizione dell’allibratore estero, che può restare soggetto passivo o coobbligato per le annualità anteriori al 2011.
- La disciplina interna sull’imposizione delle scommesse raccolte tramite CTD non viola di per sé i principi di libertà di prestazione dei servizi e di non discriminazione, ove sia ricostruita come tassazione di un’attività svolta nel territorio dello Stato e non come prelievo collegato alla sola sede del bookmaker.
- Ai fini della territorialità del tributo, rileva la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta/registrazione della scommessa nel luogo in cui tali attività sono concretamente svolte, non la mera conclusione del contratto di scommessa.
- L’avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante richiamo a un PVC già noto al contribuente, senza che ciò comporti nullità se l’atto consente di comprendere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e non lede il diritto di difesa.
- Il termine dilatorio e le garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente operano, secondo la giurisprudenza richiamata, per gli accessi e le verifiche eseguiti presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti c.d. a tavolino fondati su dati già acquisiti dall’Amministrazione.
- L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha natura sanzionatoria, sicché non si applicano ad essa i criteri propri del sindacato di proporzionalità delle sanzioni.
- Nei rapporti interni tra coobbligati solidali, la ripartizione dell’onere fiscale e l’eventuale rivalsa restano regolati dall’autonomia dei rapporti negoziali, ma ciò non incide sulla responsabilità verso l’Erario, che può rivolgersi a ciascun coobbligato secondo la disciplina di legge.
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