Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14855/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2004-2007. L'Ufficio aveva contestato l'esclusione dai ricavi 2004 dell'importo fatturato con fatt. n. 757 del 31.12.2004 (annotata nel registro 2005). In primo grado la CTP di Cagliari aveva rigettato i ricorsi della società e parzialmente accolto quelli dei soci riducendo al 40% la base imponibile; in appello la CTR Sardegna ha annullato l'avviso relativo al 2004 (accogliendo l'appello della società) e ha dichiarato inammissibile, come tardivo, l'appello incidentale dell'Agenzia. I contribuenti hanno dedotto numerosi motivi di cassazione (omessa pronuncia, vizio di motivazione, violazioni di norme procedurali e sostanziali, nullità notifiche, divieto di doppia imposizione, ecc.). L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale avverso il capo della sentenza che l'aveva soccombente (principalmente lamentando la tardività della declaratoria di ammissione dell'appello incidentale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dai contribuenti e ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'appello incidentale fosse tempestivamente notificato il 14.05.2012 per effetto della proroga del termine scadente il 13.05.2012 (domenica) ai sensi dell'art. 155 c.p.c. Per effetto di ciò la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo relativo alla inammissibilità dell'appello incidentale e la causa è stata rinviata alla CTR Sardegna in diversa composizione per ulteriore decisione (anche sulle spese di legittimità). Sui restanti motivi di cassazione dei contribuenti la Corte ha ritenuto infondate le doglianze e ha confermato, nel merito, le valutazioni di merito riguardanti la posizione societaria e quella dei soci (tra cui la rilevanza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili per società a ristretta base sociale), nonché la sanatoria per effetto della tempestiva proposizione del ricorso in caso di notifiche viziatarie ma impugnate tempestivamente.

Norme richiamate

  • art. 155 cod. proc. civ.

    La Corte ha interpretato che il termine scadente di domenica si proroga di diritto al primo giorno lavorativo successivo; quindi la notificazione dell'appello incidentale del 14.05.2012 è tempestiva rispetto al termine scaduto il 13.05.2012 (domenica).

  • art. 156 cod. proc. civ.

    Applicata in combinato con la giurisprudenza di legittimità: la proposizione tempestiva del ricorso sanifica la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo, purché il ricorso sia stato proposto prima della scadenza del termine di decadenza.

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e n. 4

    Norma richiamata come criterio di impugnazione in cassazione (vizi di diritto: motivazione e omessa pronuncia e vizio di motivazione). La Corte ha esaminato i motivi ex art. 360, ritenendoli in buona parte infondati.

  • d.lgs. n. 546/1992 (art. 1, art. 23, art. 36, art. 54, art. 61)

    Richiamato per la disciplina del processo tributario (termini di impugnazione, oneri motivazionali, ecc.). La Corte ha confermato che i termini per proporre appello e appello incidentale sono quelli previsti dal d.lgs. 546/1992 e che l'interpretazione dei termini deve tener conto delle regole processuali civili (es. art. 155 c.p.c.).

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione degli atti impositivi: la Corte ha ritenuto che la motivazione degli avvisi fosse completa e comprensibile e che non vi fosse violazione dell'art. 42.

  • art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Invocato in tema di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione dell'art. 7 poiché la motivazione era adeguata e sufficientemente comprensibile.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova: i contribuenti lamentavano la violazione dell'art. 2697; la Corte ha ritenuto che l'accertamento e la motivazione dell'Ufficio, unitamente alla presunzione applicabile nelle società a base ristretta, avessero adeguatamente inverato la situazione gravando poi sui contribuenti l'onere di dimostrare il contrario.

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Rilevato in tema di sospensione dei giudizi quando vi è pendenza separata fra giudizi societari e giudizi dei soci: la Corte ha ricordato che, se le cause sono riunite in appello, viene meno la necessità di sospendere.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nella motivazione circa l'applicazione delle norme sulle notificazioni e sulla possibilità di sanatoria mediante proposizione del ricorso.

  • art. 163 TUIR e art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamati nei motivi relativi al divieto di doppia imposizione: la Corte ha riaffermato che non si verifica doppia imposizione illegittima quando si tassano soggetti diversi (società e soci) con presupposti fiscali diversi.

  • art. 111 e 24 Cost.

    Richiamati nella censura di pregiudizio del diritto di difesa dei soci: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, avendo la riunione in appello eliminato la pregiudiziale esigenza di sospensione e non essendo configurabile litisconsorzio necessario.

Massime di principio

  • Il termine per proporre l'appello incidentale deve rispettare i termini di legge; se l'ultimo giorno cade di domenica (o festivo) il termine si proroga al primo giorno non festivo successivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c.
  • La proposizione tempestiva del ricorso del contribuente può sanare vizi formali nella notificazione dell'avviso di accertamento (art. 156 c.p.c. in combinato con art. 60 DPR 600/1973), purché il ricorso sia presentato entro i termini di decadenza previsti dalla normativa fiscale.
  • Nei giudizi tributari relativi a rettifiche societarie e a pretese nei confronti dei soci, non sussiste in genere litisconsorzio necessario tra società e soci; se i giudizi sono riuniti in appello decade l'esigenza di sospendere i procedimenti separati.
  • In società a ristretta base partecipativa è legittima l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili: ciò sposta sui soci l'onere di dimostrare l'assenza della presunzione (es. reinvestimento o accantonamento), e non configura automaticamente una violazione del divieto di doppia imposizione.
  • La Corte può ritenere implicitamente rigettate doglianze non specificamente illustrate se la decisione sul merito rende evidente il loro insuccesso; l'omessa pronuncia formale non è sempre sanzionabile quando la statuizione implica il rigetto della domanda.
  • Le rettifiche contabili (storni, note di credito) devono essere adeguatamente documentate e descritte; giustificazioni generiche possono non essere ritenute sufficiente prova di operazioni correttive valide ai fini fiscali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.