Cassazione Civile, Sentenza n. 14742/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia originaria riguardava la domanda di revocatoria o dichiarazione di simulazione della vendita di un immobile promossa da Italfondiaro S.p.A., in qualità di procuratrice di Castello Finance s.r.l., nei confronti dei venditori Alfredo e Giuseppe Gregori e dell'acquirente Loredana Manasse. La revocatoria era fondata sul presupposto che i Gregori fossero debitori della società attrice e che la Manasse, avendo conoscenza dello stato debitorio, avesse partecipato al tentativo di sottrarre il bene alla garanzia del creditore. La ricorrente (Manasse) aveva impugnato l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva pronunciato la revocatoria dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Manasse. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una ratio decidendi assorbente: il ricorso principale era carente nella esposizione del fatto storico e processuale (violazione ex art. 366 n.3 c.p.c.), motivo sufficiente a reggere la decisione di inammissibilità. Inoltre, la revocazione richiede la prova di un errore di percezione (art. 395 n.4 c.p.c.) chiaro e decisivo; la ricorrente non ha contestato la ratio assorbente né dimostrato un errore di fatto incontestabile, limitandosi a censurare valutazioni di merito e di interpretazione (che non sono ammissibili in revocazione). La Corte ha quindi ritenuto che i motivi dedotti fossero, in gran parte, lamentele su valutazioni giuridiche o di merito e non errori percettivi decisivi. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite per €5.200,00 oltre €200,00 di rimborsi e spese generali; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti di legge relativi all'art. 13 co.1-quater del d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla l. n.228/2012).
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma invocata in primo grado e in appello per la revocatoria della vendita come atto pregiudizievole ai creditori; la Corte di merito aveva applicato tale articolo per annullare la vendita
art. 366 n.3 c.p.c.
richiede l'esposizione sommaria del fatto nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse insufficiente ai sensi di questa norma, con tale motivo ritenuto assorbente e capace da solo di giustificare l'inammissibilità
art. 391-bis c.p.c.
norma che disciplina il rimedio straordinario della revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione; la Corte ricorda che la revocazione è proponibile solo nei casi previsti e nei limiti indicati
art. 395 n.4 c.p.c.
consente la revocazione per errore di fatto 'ictu oculi' o svista materiale; la Corte ha precisato che occorre un errore di percezione incontestabile e decisivo, diverso dalle valutazioni di merito o interpretative
art. 2697 c.c.
norma sull'onere della prova: la ricorrente aveva censurato una presunta violazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito l'avessero interpretata correttamente, configurando una valutazione e non un errore percettivo
art. 13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002 (come inserito dall'art.1 co.17 l. n.228/2012)
normativa richiamata in ordine agli obblighi procedurali e agli oneri di ricerca del difensore per le pubblicazioni o comunicazioni: la Corte ha dato atto della sussistenza dei relativi presupposti (menzione formale nell'ordinanza finale)
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione è consentita soltanto per errori di fatto 'ictu oculi' o svista materiale chiaramente dimostrabili nei documenti di causa; non è mezzuccio per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o di merito.
- Se la decisione impugnata poggia su più rationes decidendi autonome, la parte che chiede la revocazione deve contestare l'errore percettivo sulle rationes essenziali e decisive; non basta impugnare ragioni marginali o alternative.
- La carenza di specificità o di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) è motivo di inammissibilità serio e può costituire una ratio assorbente: è indispensabile fornire un'esposizione sommaria e autonoma dei fatti e dei motivi.
- Le censure che riguardano l'interpretazione di norme, la valutazione del valore probatorio di documenti o il giudizio sulla ricostruzione processuale non integrano l'ipotesi di errore di fatto proponibile in revocazione.
- Per chiedere con successo la revocazione bisogna dimostrare la decisività dell'errore: non è sufficiente una pluralità di contestazioni che, se anche accolte singolarmente, non dimostrino che l'intero provvedimento perderebbe efficacia.
- Le domande di revocazione possono comportare condanna alle spese; occorre ponderare la fondatezza dell'istanza rispetto alla soglia elevata richiesta per la revocazione della Cassazione.
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