Cassazione Civile, Sentenza n. 14697/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte della Regione Campania, della decisione favorevole ad Aemme S.r.l. che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2011; la questione centrale era se l'IRBA dovesse applicarsi alla benzina immessa in consumo dagli impianti di distribuzione per rifornimento di natanti (impianto ubicato in zona demaniale marittima a Sapri) oppure se la normativa e la stessa disciplina regionale distinguessero i carburanti destinati alla nautica escludendoli dall'ambito dell'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso della Regione (ossia non ha accolto l'interpretazione regionale secondo cui l'imposta si perfeziona all'immissione in consumo della benzina per autotrazione a prescindere dalla sua destinazione) confermando, nei suoi effetti, l'esito favorevole ad Aemme sulla materia tributaria sostanziale, pur correggendone la motivazione. Ha però accolto il secondo motivo relativo al contributo unificato, ritenendo che la disposizione del d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater, non sia applicabile al processo tributario di appello; di conseguenza la sentenza impugnata è cassata quanto al solo capo che aveva disposto il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e la contribuente è stata dichiarata insussistente l'obbligo di tale versamento. Le spese di legittimità sono compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni...
Fondamento normativo della facoltà regionale di istituire l'IRBA; la Corte osserva però che tale normativa non individua una 'finalità specifica' che possa giustificare un'imposta su prodotti soggetti ad accisa ai sensi della normativa comunitaria.
legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 6
Norma di delega attraverso cui è stata attribuita la facoltà alle regioni di istituire l'imposta; sottolinea la finalità generale di maggiore autonomia impositiva regionale senza specificare finalità specifiche dell'imposta.
legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3
l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.
Atto regionale che ha effettivamente istituito l'IRBA in Campania; la Corte nota che la legge regionale non ha dato una finalità specifica che giustifichi l'imposizione in contrasto con la normativa UE.
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, art. 1, par. 2
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.
Vincolo dell'Unione che impedisce l'introduzione di imposte indirette sui prodotti assoggettati ad accisa se non perseguono una finalità specifica e se non rispettano le norme comunitarie; la Corte di giustizia e la Corte suprema hanno interpretato in senso restrittivo la nozione di 'finalità specifica' (non è sufficiente la semplice destinazione del gettito al bilancio territoriale).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Disposizione sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza della Cassazione e della Corte Costituzionale, che la norma non trovi applicazione al processo tributario d'appello e che la statuizione relativa al versamento ulteriore del contributo sia errata.
legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628
L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 ... sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Abrogazione a livello nazionale delle disposizioni che consentivano le imposte regionali sulla benzina per autotrazione rispetto al periodo successivo all'abrogazione, con salvezza delle obbligazioni già maturate.
legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5, art. 54
A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.
Norma regionale che ha disposto la soppressione dell'IRBA in Campania dal 2021, confermando la conservazione delle obbligazioni già sorte nei periodi di vigenza del tributo.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. causa C-255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)
La Corte di Giustizia ha affermato che una imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non può considerarsi dotata di 'finalità specifica' quando il gettito è destinato genericamente al bilancio degli enti territoriali; tale giurisprudenza è stata determinante nell'interpretazione restrittiva applicata dal giudice nazionale.
Massime di principio
- Una imposta regionale applicata su prodotti assoggettati ad accisa è compatibile con il diritto dell'Unione solo se persegue una 'finalità specifica' chiaramente distinta da una mera esigenza di gettito di bilancio; la sola destinazione del gettito al bilancio regionale non è sufficiente.
- Il giudice nazionale deve verificare d'ufficio la conformità del diritto interno alla normativa UE vincolante (direttive interpretate dalla Corte di Giustizia) e, se necessario, disapplicare norme nazionali incompatibili senza attendere interventi legislativi.
- Nelle controversie tributarie va valutata con attenzione la definizione normativa del presupposto d'imposta (es. 'benzina per autotrazione') e l'ambito soggettivo/oggettivo delle esclusioni o distinzioni previste dalla normativa regionale: regolamentazioni amministrative della rete di distribuzione possono avere rilievo, ma non possono prevalere sulla incompatibilità con norme UE.
- Sul piano processuale, la previsione del d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater (contributo unificato), non va applicata automaticamente al processo tributario di appello; eventuali statuizioni sul contributo possono essere rettificate d'ufficio se erronee.
- Prima di adottare o far valere imposte locali su prodotti soggetti ad accisa, gli enti locali devono documentare e collegare direttamente il gettito a una finalità specifica e dimostrare il rispetto delle regole UE relative a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo.
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