Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14700/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo i restanti, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e ha deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso di Aemme S.r.l.; le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Aemme S.r.l. impugnava un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2004, deducendo, tra l'altro, che il tributo doveva intendersi riferito solo alla benzina per autotrazione usata per la trazione di autoveicoli e quindi non applicabile ai carburanti destinati a natanti; denunciava inoltre vizi formali dell'accertamento, incompetenza della Regione per l'accertamento e prescrizione quinquennale del credito. La Corte di legittimità ha però accolto il ricorso in base al primo motivo: l'IRBA è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE perché non persegue una "finalità specifica" diversa dalla pura formazione del bilancio regionale, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare causa C-255/20). Pertanto la norma regionale deve essere disapplicata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17

    Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.

    Norma che ha consentito alle regioni di istituire l'IRBA; la Corte osserva che tale delega non individuava una "finalità specifica" della tassa, elemento necessario per conformità al diritto UE secondo la direttiva 2008/118/CE e la giurisprudenza della CGUE.

  • legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3

    L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

    Atto regionale istitutivo dell'IRBA per la regione Campania; la Corte rileva che la legge regionale non aveva specificato una finalità specifica tale da giustificare il tributo alla luce del diritto UE.

  • direttiva 2008/118/CE del Consiglio, art. 1, paragrafo 2

    Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni.

    La disposizione consente imposte aggiuntive solo se perseguono una "finalità specifica" (non meramente di bilancio) e sono conformi alle regole UE; la Corte nazionale deve applicarla direttamente e disapplicare le norme nazionali contrastanti.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-255/20 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

    La Corte di Giustizia ha ritenuto che un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione non possa considerarsi dotata di "finalità specifica" quando il suo gettito serve genericamente al bilancio regionale; conseguenza: incompatibilità con la direttiva 2008/118/CE.

  • legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628

    L'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ... sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    Norma nazionale che ha disposto l'abrogazione delle previsioni legislative poste a fondamento dell'IRBA; tuttavia salva gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte. La Corte osserva che l'abrogazione non impedisce l'applicazione diretta della direttiva nei rapporti non esauriti.

  • legge regionale Campania 29 giugno 2021, n. 5, art. 54

    A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

    Abrogazione regionale della disciplina IRBA per il futuro; la Corte sottolinea che questa soppressione non elimina l'obbligo di verificare la compatibilità della disciplina pregressa con il diritto UE nei rapporti non definiti.

Massime di principio

  • Un'imposta regionale su prodotti assoggettati ad accisa è compatibile con il diritto UE solo se persegue una "finalità specifica" (non meramente la formazione del bilancio): il gettito deve essere destinato in modo direttamente connesso a quella finalità.
  • La direttiva 2008/118/CE ha efficacia diretta e, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione, il giudice nazionale deve disapplicare norme interne contrastanti, anche successive, quando il rapporto impositivo non sia esaurito.
  • La verifica di conformità del diritto interno al diritto UE spetta d'ufficio al giudice nazionale e non richiede che la parte sollevi espressamente l'eccezione in primo grado o in grado di appello.
  • In presenza di giurisprudenza comunitaria che ha dichiarato l'assenza di "finalità specifica" per un tributo analogo, i contribuenti possono ottenere la disapplicazione del tributo per i periodi non ancora definitivamente esauriti; le spese processuali possono essere compensate in considerazione dell'evoluzione normativa e interpretativa.
  • Anche quando norme nazionali o regionali siano state poi abrogate, resta possibile per il contribuente ottenere il riconoscimento dell'incompatibilità con il diritto UE per obbligazioni anteriori ancora pendenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.