Cassazione Civile, Sentenza n. 14695/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (n. 25360/2021) con istanza di revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c. per presunti errori nella valutazione dei motivi di appello incidentale e per omissione di pronuncia su questioni processuali e di merito. In particolare la ricorrente contestava: 1) che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la rinuncia alla domanda riconvenzionale delle Farina invece di rigettarla sul merito; 2) la prova ritenuta idonea a fondare la condanna per indennità di occupazione e il metodo probatorio (dichiarazioni e nuovo contratto d'affitto); 3) la presunta contraddittorietà della sentenza di appello ai sensi dell'art. 132 c.p.c.; nonché vizi di specificità e di onere di indicazione degli atti rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure di revocazione perché mancava l'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.: le questioni riportate dalla ricorrente attengono a valutazioni e giudizi di merito (errore di apprezzamento) non riconducibili a una svista o a un errore di percezione. Inoltre la Corte ha ritenuto che le questioni fossero state comunque esaminate e che non sussistessero omissioni di pronuncia rilevanti. È stata respinta anche l'eccezione di nullità per un lapsus nella indicazione del soggetto nel ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 5.200,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge; è stata altresì disposta la maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.; art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c.; art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.; art. 366, n. 6 c.p.c.
La revocazione ai sensi dell'art. 391-bis letta con art. 395 n. 4 richiede un errore di fatto consistente in una svista o errore di percezione di un fatto decisivo non controverso; non è ammessa per censure che riguardano valutazioni di merito o errori di giudizio. L'art. 366 n. 6 impone l'onere di specificare gli atti e documenti richiamati a pena di inammissibilità. L'art. 132 c.p.c. consente censura per contraddittorietà manifesta ma non vale a sovvertire valutazioni apprezzative quando il contenuto decisorio sia comunque ricostruibile.
Decreto-legge 137/2020 convertito
art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 176/2020)
Norma procedimentale citata in relazione al deposito delle conclusioni del pubblico ministero in Cassazione; nel caso il PM ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012)
Prevede l'obbligo, in determinate situazioni, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto dei presupposti per l'applicazione di tale maggiorazione nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- L'istanza di revocazione ex art. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. è ammissibile solo per errori di percezione o svista su fatti decisivi non controversi; non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni e apprezzamenti di merito del giudice.
- Quando si deduce un errore revocatorio è necessario dimostrare che il fatto contestato emerge incontestabilmente dagli atti e non è oggetto di valutazione o di contrasto tra le parti; in caso contrario la censura è inammissibile.
- I difetti di specificità delle censure (mancata indicazione puntuale degli atti e dei documenti richiamati) possono determinare l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; le impugnazioni devono essere formulate con chiarezza e precisione.
- Un mero lapsus materiale nella indicazione di un nome nel ricorso non invalida l'atto se dal contesto e dalla procura emerge chiaramente l'identità del soggetto che propone l'azione.
- Le censure di contraddittorietà ex art. 132 c.p.c. hanno efficacia limitata: la Corte valuta se il contenuto decisorio sia comunque ricostruibile; non ogni apparente incongruenza giustifica la revoca o l'annullamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice della cassazione può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio e disporre il relativo contributo unificato supplementare secondo le norme vigenti.
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