Cassazione Civile, Sentenza n. 14699/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Regione Campania impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento dell'impugnazione di Aemme avverso un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per l'anno 2007 su un impianto di distribuzione carburanti per rifornimento di natanti nella zona demaniale marittima di Sapri. La Regione deduceva che la normativa istitutiva dell'IRBA individuava l'oggetto del tributo nella "benzina per autotrazione" e il soggetto passivo nel titolare dell'impianto di distribuzione, sicché l'imposizione doveva considerarsi perfezionata all'immissione in consumo della benzina a prescindere dalla destinazione (autotrazione veicoli o natanti). Inoltre contestava la rilevanza della disciplina regionale sulla regolamentazione amministrativa della rete di distribuzione. Un secondo motivo denunciava l'erroneità della statuizione sul versamento di un ulteriore contributo unificato, richiamando il d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso (cioè ha ritenuto non fondata la doglianza della Regione sull'interpretazione estensiva dell'ambito dell'IRBA), pur correggendo la motivazione della sentenza gravata; in sostanza la Corte non ha riconosciuto la pretesa regionale di assoggettare a IRBA la benzina immessa in consumo destinata anche ai natanti nella situazione concreta. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha dichiarato che la statuizione che aveva imposto un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato era errata e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a quel capo, dichiarando insussistente l'obbligo della contribuente di versare l'ulteriore contributo. Le spese di legittimità sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
"Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni..."
Fornisce il fondamento della facoltà regionale di istituire l'IRBA; la Corte richiama questo fondamento ma osserva che l'assenza di una finalità specifica rende problematica la compatibilità con diritto UE
l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13
Richiamata come parte del quadro normativo nazionale relativo all'IRBA; la Corte considera la normativa nazionale e la sua abrogazione successiva nel valutare la possibilità di applicazione del tributo
legge reg. Campania, 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3
"l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, articolo 17"
Norma regionale che ha istituito l'IRBA in Campania; la Corte osserva che la legge non ha individuato una finalità specifica che giustifichi l'imposizione ai sensi del diritto UE
legge reg. Campania, 12 novembre 2004, n. 8, art. 2, comma 2
Richiamata nel ricorso con riguardo alla regolamentazione amministrativa della rete di distribuzione; la Corte ritiene che la mera disciplina amministrativa non modifichi la rilevanza fiscale prevista dalla normativa tributaria
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
La Corte accoglie che la disciplina del contributo unificato prevista da questa disposizione non si applica al processo tributario di appello nella misura eccezionale prevista, e che la statuizione imposta era errata
Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2
"Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie... sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni."
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia che interpreta la disposizione in senso restrittivo: un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione non è di norma compatibile se il suo gettito ha mera finalità di bilancio e non un nesso diretto con una finalità specifica
l. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628
"... sono abrogati ... disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione ... Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."
Norma nazionale che ha abrogato le disposizioni che consentivano l'istituzione dell'IRBA a livello regionale, fatta salva la conservazione delle obbligazioni tributarie già nate
legge reg. Campania, 29 giugno 2021, n. 5, art. 54
"A decorrere dal periodo d'imposta 2021 è soppressa l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."
Soppressione regionale dell'IRBA in linea con l'abrogazione nazionale; la Corte ne prende atto per delimitare la vigenza e gli effetti delle obbligazioni pregresse
Massime di principio
- Quando una imposizione regionale grava su prodotti sottoposti ad accisa occorre verificare la compatibilità con la Direttiva 2008/118/CE: l'imposta deve perseguire una "finalità specifica" e avere un nesso diretto tra gettito e finalità per essere compatibile con il diritto UE; la mera destinazione al bilancio non è sufficiente.
- Il giudice nazionale è tenuto a dare efficacia diretta alle disposizioni vincolanti dell'UE e, se necessario, disapplicare norme nazionali o regionali contrastanti, anche se posteriori, senza attendere interventi legislativi.
- La determinazione del momento impositivo e dell'ambito soggettivo di un tributo regionale (es. IRBA) dipende dall'interpretazione testuale della legge istitutiva e dal rispetto dei vincoli europei: la semplice regolamentazione amministrativa degli impianti non altera automaticamente la sfera di applicazione fiscale prevista dalla legge tributaria.
- In materia di contributo unificato, le previsioni eccezionali di carattere sanzionatorio o limitative devono essere interpretate restrittivamente; la normativa sul contributo unificato prevista per il processo civile non si applica automaticamente al processo tributario di appello se la giurisprudenza e la natura della norma escludono tale estensione.
- In contenziosi tributari che riguardano tributi regionali soppressi o abrogati, gli effetti delle obbligazioni già insorte sono salvaguardati: il sopraggiungere dell'abrogazione non annulla automaticamente accertamenti e obbligazioni tributari già nati.
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