Sentenza del 09/05/2018 n. 11041 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto a C.L. la deducibilità, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d-bis, del D.P.R. n. 917/1986, della somma di Euro 452.985,00 restituita a una società in liquidazione. La somma era stata originariamente prelevata dalle casse societarie, assoggettata a IRPEF come reddito diverso a seguito di accertamento e successivamente restituita in esecuzione di una transazione. L'Agenzia sosteneva che non si trattasse di somme volontariamente erogate da un ente e poi restituite, né di una restituzione derivante da un obbligo giuridico, e invocava anche il divieto di deduzione delle spese riconducibili a reato. Il contribuente contestava inoltre la legittimità del controllo formale e l'insufficiente motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale condizionato del contribuente. Ha stabilito che la deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis, del D.P.R. n. 917/1986 richiede somme percepite da un ente erogatore, precedentemente tassate e successivamente restituite in adempimento di un obbligo di restituzione. Nel caso concreto le somme erano state distratte dalle casse sociali senza erogazione volontaria e restituite sulla base di una transazione, non dell'obbligo di restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c.; pertanto la deduzione non spettava. La Corte ha invece ritenuto inapplicabile, per irretroattività, il divieto di deduzione previsto dall'art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537/1993, introdotto con efficacia dal 1° gennaio 2003. Ha inoltre ritenuto legittimo il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e sufficientemente motivata la cartella, anche mediante rinvio alla comunicazione preventiva dell'esito del controllo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. La questione relativa alla liberalità di Euro 1.033,00 non è stata esaminata, non essendo stata oggetto di ricorso per cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 10, comma 1, lett. d-bis
somme restituite al soggetto erogatore
La deduzione è ammessa, in via restrittiva, per somme precedentemente percepite da un ente erogatore, assoggettate a tassazione secondo il principio di cassa e successivamente restituite in adempimento di un obbligo giuridico di restituzione. Non è sufficiente una restituzione volontariamente assunta mediante transazione.
La norma disciplina la tassazione dei proventi derivanti da attività illecite. Il comma 4-bis, che vieta la deduzione dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, non è stato applicato perché introdotto con efficacia dal 1° gennaio 2003 e quindi non applicabile retroattivamente.
L. n. 537/1993, art. 14, comma 4-bis, come introdotto dalla L. n. 289/2002, art. 2, comma 8
nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato
Il divieto di deduzione ha carattere sostanzialmente sanzionatorio e non può essere applicato a spese o costi sostenuti anteriormente alla sua entrata in vigore.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter
Il controllo formale consente all'Amministrazione di richiedere documenti, verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato e disconoscere deduzioni non spettanti quando la documentazione risulti formalmente o sostanzialmente inidonea, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento.
L. n. 212/2000, art. 3, comma 1
salvo il caso di disposizioni di interpretazione autentica, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo
Le norme tributarie si applicano, di regola, per il futuro; una norma che introduce un divieto o una conseguenza sfavorevole non può essere utilizzata per periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
La restituzione dell'indebito presuppone un obbligo giuridico di restituire quanto ricevuto senza causa. La Corte ha distinto tale obbligo dalla restituzione effettuata in base a una transazione o a un impegno volontario.
D.P.R. n. 917/1986, art. 95, ratione temporis vigente
È stato richiamato quale base normativa dell'originaria qualificazione fiscale delle somme come reddito diverso, poi assoggettate a IRPEF mediante accertamento.
Massime di principio
- La deduzione delle somme restituite dopo la tassazione è un'eccezione da interpretare restrittivamente: occorre dimostrare sia l'originaria percezione da parte di un soggetto erogatore sia la successiva restituzione in esecuzione di un obbligo giuridico, non di una mera scelta transattiva.
- La restituzione di somme provenienti da appropriazioni, distrazioni o altre condotte non qualificabili come erogazioni volontarie dell'ente non rientra normalmente nella disciplina delle somme restituite al soggetto erogatore.
- L'avvenuta tassazione delle somme non genera automaticamente il diritto alla deduzione quando esse vengono restituite: devono essere rispettati tutti i presupposti specifici previsti dalla norma deduttiva.
- Il controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 può comportare il disconoscimento di oneri deducibili sulla base della documentazione esibita, purché l'Ufficio non svolga un'indagine sostanziale estranea alla verifica formale.
- Una cartella emessa dopo il controllo formale può essere motivata mediante rinvio alla comunicazione preventiva dell'esito del controllo, se tale comunicazione identifica chiaramente gli oneri non riconosciuti e consente al contribuente di difendersi.
- Le norme tributarie sfavorevoli, specialmente quelle con funzione sanzionatoria o impeditiva, non possono essere applicate retroattivamente a periodi anteriori alla loro entrata in vigore.
- Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è necessariamente definita in via definitiva: il giudice di rinvio dovrà conformarsi ai principi stabiliti dalla Corte e decidere anche sulle questioni ancora non precluse.
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