Sentenza del 09/05/2018 n. 11052 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Principi di leale collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 della l. n. 212 del 2000 - Portata - Conseguenze - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro la decisione favorevole alla contribuente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La controversia riguardava l’avviso di recupero per il periodo d’imposta 2003, con cui era stato revocato il credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000 e recuperata la quota utilizzata nel 2002: nel 2003 la società aveva ceduto a Perrel s.r.l., prima del decorso del quinquennio, il complesso immobiliare acquistato nel 2001. La contribuente ha dedotto: (1) la mancata allegazione all’avviso del processo verbale di contestazione; (2) l’irregolare notificazione e l’errata indicazione del verbale nell’avviso; (3) l’omessa indicazione del responsabile del procedimento; (4) la mancanza di elementi nuovi per emettere un nuovo avviso, ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973; (5) l’insussistenza della decadenza dal beneficio, sostenendo che i beni avevano mantenuto la stessa destinazione produttiva e non erano usciti dall’area agevolata. Ha inoltre richiamato in memoria una decisione favorevole relativa ad altre annualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi e il ricorso. I primi tre sono stati ritenuti infondati: il verbale era già stato notificato e la società non ha indicato quale concreto pregiudizio alla propria tutela fosse derivato dalla mancata nuova allegazione, dall’asserita irregolarità della notificazione o dall’omessa indicazione del responsabile; le doglianze sono quindi rimaste contestazioni formali prive di lesione effettiva. Anche il quarto motivo è stato rigettato. Il quinto è stato respinto perché la cessione definitiva dei beni strumentali entro il periodo quinquennale comporta la perdita dell’agevolazione anche se i beni restano nella stessa area e conservano la medesima destinazione produttiva presso il nuovo acquirente. È stata inoltre ritenuta non provata e comunque non decisiva la dedotta sentenza passata in giudicato relativa ad altre annualità, riferite a presupposti impositivi non necessariamente invariati. È dunque rimasta ferma la decisione della CTR, che aveva ritenuto legittimo il recupero. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 7.300, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
L’avviso deve rendere conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso concreto, la mancata nuova allegazione del verbale già notificato non ha comportato l’illegittimità dell’atto, in assenza della dimostrazione di un pregiudizio effettivo per la contribuente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Tale norma stabilisce infatti che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede", e pertanto, alla luce dei principi espressi dall'art. 3 (ragionevolezza), nonchè alla luce del principio di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2 Cost., che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009) la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla sua sfera giuridica.
La collaborazione e la buona fede impongono di valutare le irregolarità procedimentali in base ai loro effetti concreti: una violazione meramente formale non giustifica l’annullamento se il contribuente non dimostra un’incidenza negativa sulla propria sfera giuridica o sulla possibilità di difendersi.
Costituzione, artt. 2 e 3
Tale norma stabilisce infatti che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede", e pertanto, alla luce dei principi espressi dall'art. 3 (ragionevolezza), nonchè alla luce del principio di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2 Cost., che deve reciprocamente ispirare i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino anche nei rapporti tributari (Cass. 17 gennaio 2018, n. 1009) la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente in negativo sulla sua sfera giuridica.
Ragionevolezza e solidarietà economico-sociale orientano l’applicazione delle regole procedimentali tributarie: la tutela non riguarda la regolarità astratta dell’azione amministrativa, ma la rimozione del pregiudizio concreto causato dalla violazione.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, commi 1 e 2
Secondo la L. n. 388 del 2000, art. 8, commi 1 e 2, "Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla L. 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta...."; ai sensi del comma 2 dello stesso articolo "Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi...".
Il beneficio è diretto a incentivare nuovi investimenti produttivi nelle aree territoriali svantaggiate e riguarda l’acquisizione di beni strumentali nuovi.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7
....Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti....
La cessione o dismissione dei beni entro il quinquennio determina la rideterminazione del credito e la perdita dell’agevolazione riferibile ai beni ceduti. La regola si applica anche se i beni restano nell’area agevolata e mantengono la stessa destinazione produttiva presso il cessionario, poiché rileva che il beneficiario se ne sia definitivamente disfatto prima del termine.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
La contribuente ha invocato la disposizione sostenendo che mancassero elementi di novità per l’emissione dell’avviso; la Corte ha rigettato il motivo, senza formulare nel testo un’autonoma interpretazione della norma.
Massime di principio
- La violazione di una formalità dell’atto tributario non comporta automaticamente l’annullamento: il contribuente deve indicare il pregiudizio concreto subito, ad esempio un ostacolo alla comprensione della pretesa o all’effettivo esercizio della difesa.
- Se un atto richiamato dall’avviso è già stato regolarmente notificato e il contribuente ne conosce i contenuti, la mancata nuova allegazione non è di per sé sufficiente a invalidare l’avviso; resta da verificare se abbia prodotto un’effettiva lesione.
- Per il credito d’imposta sugli investimenti previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, la cessione definitiva del bene strumentale entro il quinquennio comporta la rideterminazione del credito, anche quando il bene rimane nella stessa area agevolata e conserva la medesima funzione produttiva.
- Una decisione relativa ad annualità diverse non prova automaticamente l’illegittimità della pretesa per l’annualità controversa: occorre dimostrare che i presupposti impositivi siano identici e siano rimasti invariati.
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