Sentenza del 09/05/2018 n. 11061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rendita catastale attribuita, dopo una denuncia DOCFA, al complesso immobiliare: l’Ufficio aveva elevato la rendita proposta dai contribuenti da 3.946 euro a 17.647 euro, poi ridotta in corso di giudizio a 10.490 euro. I contribuenti contestavano in particolare i valori attribuiti ai capannoni agricoli e alle aree scoperte, inclusa la viabilità interna, chiedendo la conferma della rendita DOCFA. Dopo che la CTP di Bergamo aveva determinato la rendita in 10.490 euro, la CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti e annullato integralmente l’accertamento, rilevando carenze di motivazione nella stima e una possibile duplicazione delle superfici. In cassazione l’Ufficio ha proposto cinque motivi: insufficiente specificità dell’appello; extrapetizione per avere la CTR rilevato d’ufficio il difetto di motivazione dell’accertamento e la duplicazione delle aree; erronea valutazione della motivazione dell’atto; e novità in appello delle contestazioni sulle aree scoperte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. Il primo motivo è stato respinto: nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno e può soddisfare l’onere di specificità anche riproponendo le contestazioni originarie, se rivolte contro la decisione di primo grado. Il secondo e il quarto motivo, relativi all’asserita extrapetizione, sono stati dichiarati inammissibili perché l’Ufficio non aveva trascritto nel ricorso per cassazione i motivi originari e quelli d’appello, impedendo di verificare che cosa fosse stato effettivamente chiesto. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: mancava la trascrizione della motivazione dell’avviso, necessaria per valutarne la sufficienza. Inammissibile infine il quinto motivo, poiché non erano state riportate le parti pertinenti dell’atto d’appello per dimostrare la dedotta novità delle censure sulle aree scoperte. È rimasto quindi fermo l’annullamento dell’accertamento disposto dalla CTR e il riconoscimento della rendita indicata nella DOCFA. L’Ufficio è stato condannato a rifondere ai contribuenti 3.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito
Nel processo tributario l’appello non è limitato alla censura analitica di singoli vizi della sentenza: la riproposizione delle ragioni originarie, in contrapposizione alla decisione di primo grado e con richiesta di riesame del merito, può soddisfare l’onere di specificità.
Art. 112 c.p.c.
il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il vizio di extrapetizione ha l'onere di indicare specificamente i motivi del ricorso originario e le censure dell'atto di appello, provvedendo alla loro compiuta trascrizione nel ricorso per cassazione, al fine di consentire alla Corte di verificare se le questioni siano state sottoposte o meno al primo giudice e la loro eventuale novità, e, dunque, di controllare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Chi denuncia in cassazione una pronuncia oltre i limiti della domanda deve riportare in modo completo le domande e le censure formulate nei precedenti gradi. Senza tali elementi la Corte non può verificare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il motivo è inammissibile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame non formulati con l'originario atto, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte siano "nuove", senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte
La deduzione che una questione sia stata introdotta per la prima volta in appello richiede che il ricorso per cassazione riporti integralmente gli atti necessari a dimostrarlo. Non spetta alla Corte ricostruire la censura consultando i fascicoli.
Art. 3 della legge n. 241 del 1990 e art. 7 della legge n. 221 del 2000
L’Ufficio invocava queste disposizioni per sostenere la sufficiente motivazione dell’accertamento catastale, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l’applicazione: il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stata trascritta la motivazione dell’avviso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l’appello può riproporre le contestazioni già svolte in primo grado, purché le contrapponga alla decisione impugnata e chieda un nuovo esame della controversia; la mera ripetizione non comporta automaticamente inammissibilità per difetto di specificità.
- In cassazione, chi sostiene che il giudice abbia deciso oltre le domande deve trascrivere gli atti processuali che consentono di confrontare domande, motivi e decisione. Se non lo fa, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- Chi contesta la valutazione della motivazione di un atto deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante dell’atto stesso: la Corte non è tenuta a ricercarlo nei fascicoli.
- Per sostenere che una censura sia nuova in appello occorre indicare e riprodurre gli atti necessari a dimostrare quando e in quale forma sia stata proposta; altrimenti la Corte non può verificarne la novità.
- Il rigetto del ricorso per cassazione lascia ferma la decisione favorevole ai contribuenti; in questo caso l’accertamento è rimasto annullato e la rendita DOCFA riconosciuta, senza che la Cassazione abbia riesaminato nel merito la correttezza tecnica della stima.
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