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Sentenza

Sentenza del 09/05/2018 n. 11051 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Notifica della cartella a mezzo posta - Consegna a soggetto diverso dal destinatario - Omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa - Sanatoria del vizio - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

S.C. ha impugnato due cartelle, entrambe notificate il 4 giugno 2008: una di € 389,42 per canoni RAI relativi agli anni 2003-2005 e una di € 132,93 per il 2006. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Torino e dell’appello da parte della Commissione tributaria regionale del Piemonte, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: mancata comunicazione preventiva o avviso bonario; vizio della notificazione perché le cartelle erano state consegnate a un familiare convivente senza prova dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; asserita incompatibilità del canone RAI con le norme UE sulla concorrenza, in quanto aiuto di Stato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi e il ricorso. Ha escluso l’obbligo generalizzato di inviare un avviso bonario prima della cartella: l’invito previsto dallo Statuto del contribuente è richiesto, in particolare, per iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di dichiarazioni quando vi siano incertezze rilevanti, circostanza non ricorrente per il canone dovuto in ragione della detenzione di un apparecchio televisivo. Ha ritenuto sanato il vizio relativo alla mancata esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, poiché il contribuente aveva conosciuto il contenuto delle cartelle e non aveva indicato una concreta lesione del diritto di difesa. Ha inoltre escluso che il contribuente potesse far dichiarare illegittimo il canone quale aiuto di Stato: fino a una pronuncia di incompatibilità della Commissione europea, l’aiuto esistente resta legittimo. Le decisioni di merito restano quindi ferme. S.C. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 900, oltre a spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, commi 1 e 5

    Pertanto, gli artt. 6 e 7, non impongono l'obbligo di un avviso bonario o del contraddittorio prima dell'emissione di qualsiasi cartella di pagamento ma solo per quelle che derivino da una dichiarazione del contribuente e solo nel caso in cui sussistano rilevanti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre nella specie, ove la somma è dovuta per il semplice fatto oggettivo del possesso di una televisione, e questa circostanza fattuale è necessaria e sufficiente a giustificare il pagamento del canone.

    L’avviso preventivo non è un requisito generalizzato per ogni cartella. L’invito a fornire chiarimenti è necessario nei casi previsti dall’art. 6, comma 5, ossia quando il ruolo deriva dalla liquidazione di una dichiarazione e sussistono incertezze rilevanti; non occorre per il canone RAI fondato sulla detenzione dell’apparecchio.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Pertanto, gli artt. 6 e 7, non impongono l'obbligo di un avviso bonario o del contraddittorio prima dell'emissione di qualsiasi cartella di pagamento ma solo per quelle che derivino da una dichiarazione del contribuente e solo nel caso in cui sussistano rilevanti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest'ultima, che non ricorre nella specie, ove la somma è dovuta per il semplice fatto oggettivo del possesso di una televisione, e questa circostanza fattuale è necessaria e sufficiente a giustificare il pagamento del canone.

    La disposizione sulla motivazione degli atti non comporta, da sola, un obbligo generalizzato di contraddittorio o di avviso bonario prima della cartella. La Corte ha escluso che la norma imponesse tale adempimento nelle circostanze del caso.

  • Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, art. 1

    Deve altresì considerarsi che il R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, prevede all'art. 1, che "chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento".

    L’obbligo del canone è collegato alla detenzione di un apparecchio idoneo o adattabile alla ricezione delle trasmissioni; nella fattispecie tale presupposto oggettivo escludeva la necessità dell’avviso preventivo invocato dal ricorrente.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6

    Anche tale motivo è infondato in quanto la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156 c.p.c., comma 2, ossia quello di far conoscere al contribuente il contenuto delle cartelle oggetto di impugnazione.

    La consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario e la mancata prova della raccomandata informativa possono integrare un vizio della notificazione; nel caso deciso, tuttavia, il vizio non ha determinato l’annullamento perché il contribuente aveva effettivamente conosciuto il contenuto delle cartelle.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    Deve infine evidenziarsi che il principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo vale anche in tema di atti impositivi.

    Il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo si applica anche agli atti impositivi: la conoscenza effettiva dell’atto può neutralizzare il vizio formale della notificazione, quando non sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • Costituzione, art. 24

    La Corte ha considerato la tutela effettiva della difesa nel valutare il vizio di notifica e ha rilevato che il ricorrente non aveva spiegato quale pregiudizio concreto ne fosse derivato. Il testo non contiene un passaggio applicativo autonomo dell’articolo da riportare come citazione testuale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È la disposizione processuale indicata dal ricorrente per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato nel merito i tre motivi così proposti.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla contestazione del canone come aiuto di Stato; la censura è stata respinta perché la valutazione dell’incompatibilità dell’aiuto esistente spetta agli organi dell’Unione e, in particolare, alla Commissione.

  • Costituzione, art. 111

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sul canone RAI, ma la Corte ha rigettato il motivo senza ricavarne un autonomo principio interpretativo.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 107

    Infatti, secondo questa Corte, l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, secondo cui sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli "aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza", non implica l'assoluta incompatibilità degli aiuti di Stato con gli interessi ed i valori tutelati dall'ordinamento comunitario, essendo piuttosto inteso a riservare la competenza agli organi comunitari di ogni decisione in merito a tali misure.

    L’art. 107 non rende automaticamente illegittimo ogni aiuto statale: l’accertamento della sua incompatibilità con il mercato interno deve avvenire nelle sedi europee competenti. Il contribuente non può ottenere la disapplicazione del canone sulla sola base della propria contestazione.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 108

    Dal suo canto, l'art. 108 del suddetto Trattato prevede che gli aiuti esistenti siano sottoposti ad "esame permanente", riservandone il giudizio di incompatibilità alla Commissione, onde l'aiuto esistente non può, prima di una valutazione di incompatibilità, essere considerato illegittimo.

    Gli aiuti esistenti sono soggetti a controllo permanente della Commissione e non possono essere considerati illegittimi, né fondare di per sé una pretesa di rimborso o di annullamento dell’imposta, prima che la Commissione ne abbia dichiarato l’incompatibilità.

Massime di principio

  • L’obbligo di inviare un avviso preventivo o di instaurare un contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo non è generalizzato: occorre verificare la natura del credito e se ricorrano i presupposti specifici previsti dalla legge, come l’esistenza di incertezze rilevanti nella liquidazione di una dichiarazione.
  • Un vizio formale della notificazione non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto. Se il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza e non dimostra una concreta compromissione del diritto di difesa, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo, anche per gli atti impositivi.
  • La contestazione di un aiuto di Stato non basta, da sola, a rendere illegittima l’imposta o a fondare una domanda di rimborso: per gli aiuti esistenti, l’incompatibilità deve essere dichiarata dalla Commissione europea.
  • In cassazione, la denuncia di una violazione processuale deve collegare il vizio a un pregiudizio concreto subito dalla parte; non è sufficiente invocare la regolarità astratta del procedimento.

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