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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34874/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento conseguente all’esame di un’istanza di rimborso IVA per l’anno d’imposta 2005. L’Ufficio aveva contestato che numerose fatture di acquisto prodotte a sostegno del rimborso si riferissero a operazioni inesistenti e aveva recuperato a tassazione l’IVA indebitamente detratta, oltre alle imposte collegate alla mancata fatturazione di operazioni imponibili. Dopo il favorevole esito in primo grado, la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo che, a fronte di elementi indiziari convergenti sulla fittizietà delle operazioni, la contribuente non avesse provato l’effettiva esecuzione delle prestazioni. In Cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle regole su onere della prova e presunzioni; violazione del principio di libera valutazione delle prove; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avesse considerato la documentazione prodotta e non avesse accertato l’esecuzione dei lavori nei cantieri; violazione della disciplina sulla deducibilità dei costi, assumendo che i costi sostenuti per i lavori avrebbero dovuto comunque essere riconosciuti; nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e sull’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, osservando che la CTR aveva fornito una motivazione analitica e non apparente, basata su una serie di elementi presuntivi che deponevano per l’inesistenza oggettiva delle operazioni. Ha ribadito che, in presenza di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, e tale dimostrazione non può basarsi solo sulle fatture o sulla regolarità formale delle scritture. Ha inoltre escluso la deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, distinguendoli dai costi connessi a operazioni soggettivamente inesistenti. Quanto all’omessa pronuncia, ha ritenuto la doglianza inammissibile e comunque infondata, perché l’assenza del contraddittorio preventivo non era ravvisabile in un accertamento cd. a tavolino originato da istanza di rimborso, senza accesso nei locali del contribuente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità della sentenza d’appello perché la motivazione della CTR era analitica e non meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. in tema di contenuto della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto la decisione della CTR sufficientemente motivata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ribadito che, per le operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare anche tramite presunzioni la fittizietà delle operazioni, poi gravando sul contribuente l’onere della prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte ha affermato la piena utilizzabilità della prova presuntiva, anche esclusiva, da parte del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per dedotta errata valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valutato il compendio istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per dedotta violazione del libero convincimento; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione nella valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma sul vizio processuale dedotto per asserita nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per le doglianze di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    La Corte ha distinto operazioni soggettivamente inesistenti e operazioni oggettivamente inesistenti, affermando che la norma, nella versione introdotta dal d.l. n. 16/2012, consente la deducibilità dei costi solo per le prime, mentre i costi relativi alle seconde restano indeducibili.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto la formulazione applicata dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 con efficacia retroattiva in bonam partem per i costi da operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    La Corte ha precisato che il termine dilatorio per il contraddittorio endoprocedimentale opera solo in caso di accessi o verifiche presso la sede del contribuente, non negli accertamenti a tavolino.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo nella gestione delle censure di omessa pronuncia.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di decidere nel merito senza rinvio quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di IVA e imposte sui redditi, quando l’Ufficio contesta fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari e presuntivi; tali elementi, se gravi, precisi e concordanti, possono fondare da soli il convincimento del giudice.
  • Una volta che l’Amministrazione abbia fornito una prova presuntiva seria della fittizietà delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni o la reale cessione dei beni; tale prova non può essere desunta dalla sola esibizione delle fatture o dalla regolarità formale delle scritture e dei pagamenti.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti, la detrazione dell’IVA non può fondarsi sul mero pagamento dell’imposta indicata in fattura, poiché manca il presupposto sostanziale dell’effettiva operazione e viene meno il requisito di inerenza.
  • I costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili dal reddito d’impresa; la disciplina più favorevole introdotta per le operazioni soggettivamente inesistenti non si estende alle operazioni mai effettivamente poste in essere.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 non si applica agli accertamenti a tavolino basati su documentazione già acquisita dall’Amministrazione o fornita dal contribuente, in assenza di accesso o verifica nei locali del contribuente.
  • Non ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito espone, anche analiticamente, le ragioni del proprio convincimento e il percorso logico seguito nella valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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