Cassazione Civile, Sentenza n. 28337/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento con cui le veniva imputato, in qualità di socia al 67% della S.I.L.P.-SUD s.r.l., un reddito IRPEF pari a Euro 41.287,00 per l'anno 2007, a seguito di accertamento circa utili extracontabili della società. Denunciava: difetto di motivazione e di prova (violazione artt. 3 L.241/1990, 7 L.212/2000, art.42 DPR 600/1973 e art.2697 c.c.), illegittima doppia presunzione (accertamento induttivo in capo alla società e attribuzione automatica agli soci), e l'impossibilità di applicare meccanismi automatici di imputazione degli utili in capo ai soci trattandosi di società di capitali. Sosteneva inoltre la nullità dell'avviso per mancata allegazione dell'atto relativo alla società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile (nella parte) la doglianza relativa all'onere della prova invocando l'impropria richiesta di revisione del convincimento di merito e i limiti del giudizio di cassazione rispetto alla valutazione del fatto. Sul punto della motivazione ha confermato che l'obbligo motivazionale nei confronti del socio può essere assolto per relationem con riferimento all'avviso notificato alla società, posto che il socio ha diritto di consultare la documentazione sociale (art.2476 c.c.). Quanto alla presunzione di attribuzione degli utili extracontabili, ha ribadito il consolidato principio secondo cui, per le società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima una presunzione semplice di attribuzione degli utili ai soci secondo le quote, salvo che il socio non fornisca prova contraria (ad es. che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti). La Corte ha dunque ritenuto infondati i motivi relativi alla doppia presunzione e all'automatismo, precisando i limiti del sindacato di legittimità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione delle stesse.
Norme richiamate
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi nei confronti del socio può essere assolto anche mediante rinvio alla motivazione dell'avviso notificato alla società, quando il socio abbia la possibilità di prendere visione degli atti societari
Richiama il principio generale di buona amministrazione e trasparenza nella motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione dell'avviso congrua e sufficiente anche per relationem
D.P.R. n. 600/1973, art. 42, comma 2
Riguarda i requisiti formali della motivazione degli atti di accertamento; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti anche con rinvio alla motivazione dell'avviso societario
Norma sull'onere della prova; la Corte ha chiarito che non si può usare il ricorso per cassazione per chiedere la riassegnazione o nuova valutazione dell'onere probatorio decisa dal giudice di merito, salvo errori di diritto nell'attribuzione dell'onere
Disciplina le presunzioni non stabilite dalla legge richiedendo gravità, precisione e concordanza; la Corte ha richiamato tali requisiti come criterio di sindacato sul ragionamento presuntivo del giudice di merito, ma ha ritenuto che nella fattispecie la CTR abbia adeguatamente valutato gli indizi
artt. 44 comma 1 lett. e), 45 comma 1, 73
Norme fiscali sul reddito d'impresa e sulla determinazione del reddito imponibile; la Corte ha applicato la giurisprudenza che consente, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione agli soci degli utili extracontabili accertati alla società
Attribuisce al socio il potere di consultare la documentazione sociale; da ciò deriva la possibilità di motivare per relationem l'atto notificato al socio richiamando l'avviso notificato alla società
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 24 e 53
Richiami costituzionali invocati dal ricorrente (diritto di difesa e principio di capacità contributiva); la Corte non ha ritenuto violati tali principi nella motivazione e nell'applicazione delle presunzioni nel caso concreto
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente nella misura prevista
Massime di principio
- Per le società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima una presunzione semplice che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano attribuiti ai soci in proporzione alle quote; il socio può contrastare tale presunzione offrendo prova contraria (es. documentazione che dimostri accantonamenti o reinvestimenti).
- L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo nei confronti del socio può essere assolto per relationem facendo riferimento all'avviso notificato alla società, purché il socio possa accedere alla documentazione societaria (art.2476 c.c.). Non è sempre necessario allegare l'avviso societario alla copia notificata al socio.
- La contestazione dell'onere della prova (art.2697 c.c.) in sede di cassazione è inammissibile se si traduce in una richiesta di revisione delle valutazioni di merito; la Corte di cassazione interviene solo in caso di errore giuridico o di applicazione erronea dei criteri legali inerenti la distribuzione dell'onere probatorio.
- Le presunzioni basate su fatti noti (es. ristrettezza della compagine sociale) non violano il divieto di presunzioni di secondo grado quando il fatto noto è indipendente dall'accertamento induttivo e consente logicamente l'inferenza della distribuzione degli utili.
- Per confutare l'accertamento fondato su presunzioni occorre fornire elementi documentali concreti e pertinenti (es. scritture contabili, delibere di reinvestimento, evidenze bancarie); semplici affermazioni o la sola presenza di perdite contabili dichiarate non sono di per sé sufficienti.
- Il sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo del giudice di merito richiede la puntuale indicazione di come e perché il ragionamento sia contrario ai parametri di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
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