Cassazione Civile, Sentenza n. 28259/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti (coniugi Gaetano-Roberto) impugnano la sentenza d'appello che aveva accolto l'appello di Colonna Noviello (rappresentata da Dello Iacono), accertando la comproprietà dell'appellante sul cortile nella sua consistenza originaria e il diritto di passaggio dal vicoletto che dirama da Piazza Umberto I, ordinando la rimozione di opere ostative e l'abbattimento di un balcone. I ricorrenti hanno censurato: (i) la qualificazione dell'azione (reintegrazione vs rivendicazione); (ii) l'attenuazione dell'onere probatorio per la titolarità del diritto in presenza di comune dante causa; (iii) l'erronea interpretazione del contratto di compravendita del 23/05/1989 (se il trasferimento comprendesse o meno il cortile e l'accesso dal vicoletto); (iv) la legittimità del balcone (art. 1102 c.c.); (v) la domanda di garanzia per evizione nei confronti del dante causa Palmo Catalano; oltre a varie eccezioni procedurali sulla notificazione e sulla ricevibilità del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto preliminarmente le eccezioni procedurali (regolarità della notifica, affissione dell'avviso ex art.140 c.p.c., specificità del ricorso) e ha rigettato i primi due motivi di ricorso (qualificazione dell'azione e attenuazione dell'onere probatorio). Ha invece accolto i terzo e quarto motivi, ritenendo che la Corte d'appello abbia errato nell'interpretazione del contratto di compravendita del 23/05/1989 attribuendo alla compravendita la trasferenza del "cortile assoluto" e dell'accesso dal vicoletto quando, per senso letterale e contesto negoziale, l'oggetto era invece i due bassi terranei (il riferimento al cortile e al vicoletto serviva a localizzarli). La sentenza d'appello è stata cassata in relazione a tali profili e la causa rinviata al giudice a quo per nuovo esame, con condanna alle spese del giudizio di legittimità. I motivi connessi (quinti e sesto) sono stati assorbiti in relazione all'esito del rinvio.
Norme richiamate
Richiamata come causa di lavori di ristrutturazione che avrebbero modificato lo stato dei luoghi; la Corte ha ritenuto non probato che le modifiche soggiacessero già al momento dell'acquisto del 1989 sulla base dei grafici prodotti.
Riferito alla legittimità delle opere realizzate da un comproprietario sul bene comune; la Corte d'appello aveva ritenuto il balcone lesivo della funzione del cortile comune (aria/luce) e quindi potenzialmente contrario ai limiti di uso imposti dall'art. 1102; la Cassazione ha rimandato la valutazione insieme al nuovo esame della titolarità.
Norma sulla rivendicazione: la Corte ha valutato i limiti dell'azione di rivendicazione e il relativo naturale effetto restitutorio. La questione della qualificazione dell'azione è stata ritenuta correttamente risolta dalla Corte d'appello nella fattispecie (primo motivo respinto).
Norme sul tema della prova e della presunzione; la Corte ha confermato che l'onere probatorio può essere attenuato quando sussiste una comune dante causa documentata, rendendo meno gravosa la "probatio diabolica" del titolare del diritto.
art. 1362, art. 1363 c.c. (e principio di interpretazione del contratto)
La Corte richiama il metodo ermeneutico: priorità all'interpretazione letterale ma integrata dai criteri funzionale e della buona fede; ha censurato la Corte d'appello per avere disregarded il senso letterale e il contesto negoziale nell'attribuire al contratto del 1989 la trasferenza del cortile e del vicoletto.
Richiamato dal ricorrente: principio che il contratto produce effetti tra le parti e i loro successori; la Cassazione ha sottolineato che non è corretto interpretare il contratto del 1989 alla luce delle pattuizioni del contratto del 2003.
Norma sul procedimento di notificazione via ufficiale giudiziario e affissione dell'avviso; la Corte ha ritenuto regolare la notifica, valorizzando la relazione dell'ufficiale giudiziario che attestava l'affissione.
artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c.
Richiamati in relazione ai vizi di formale ammissibilità e specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso sufficientemente specifico e autosufficiente.
Citato con riferimento alle azioni possessorie e alla distinzione tra azione di spoglio e rivendicazione; la Corte ha chiarito la corretta qualificazione dell'azione nella fase di merito (primo motivo respinto).
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un contratto di compravendita, la dizione letterale dell'oggetto prevale: riferimenti al cortile o al vicoletto che compaiono nella descrizione servono, in assenza di espressa pattuizione, a localizzare i beni oggetto della vendita e non costituiscono automaticamente trasferimento dell'intera area comune.
- Quando le parti della controversia hanno una "comune dante causa" documentata, l'onere probatorio a carico del presunto titolare del diritto dominicale si attenua: non è richiesta la "probatio diabolica" per provare l'origine del diritto.
- Distinguere l'azione di reintegrazione (spoglio) dall'azione di rivendicazione è essenziale: la qualificazione incide su petitum, onere della prova e rimedi; il giudice deve valutare la causa petendi e gli effetti richiesti dal proprietario.
- I criteri ermeneutici sono gerarchizzati: partenza dall'elemento letterale del contratto, integrato dall'interpretazione funzionale (scopo pratico del contratto) e dal principio di buona fede; non è lecito interpretare un atto alla luce di pattuizioni sopravvenute in atti diversi tra parti diverse.
- Opere realizzate da un comproprietario sul bene comune (es. balconi) possono essere rimosse se alterano in modo apprezzabile la destinazione e la funzione comune (es. compromissione di luce e aria), nei limiti imposti dall'art. 1102 c.c.
- Sul piano processuale, la notificazione è perfezionata con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; la mancata formalità apparente (es. assenza di affissione nell'iter) può essere superata dalla relazione di notificazione che attesti l'adempimento e l'effettivo raggiungimento dello scopo della notifica.
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