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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28261/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di Lorenzo Lavopa ed Elisabetta Luzio della comproprietà dell'immobile sito a Bari. Il Consorzio ASI deduceva plurime censure: inammissibilità e difetti formali dell'appello, mutatio libelli e tardività di deduzioni, omesso esame sulla mancata sdemanializzazione e sulla natura di bene demaniale o patrimonio indisponibile (art. 822 e 826 c.c.), errata valutazione delle prove e omessa pronuncia sulla chiamata in garanzia nei confronti di RFI. RFI, con ricorso incidentale, contestava la legittimazione passiva rispetto alla domanda di usucapione e denunciava vizi istruttori e di diritto nella sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: rigettato il primo e secondo motivo del Consorzio; accolto il terzo motivo del Consorzio (per la ragione che la Corte d'appello non ha accertato preliminarmente la condizione giuridica dell'immobile — demanio ferroviario o patrimonio indisponibile del Consorzio — rendendo errata la valutazione sulla sdemanializzazione e sull'usucapione); dichiarato inammissibile il quinto motivo del Consorzio e assorbito il quarto; accolto il primo motivo del ricorso incidentale di RFI (RFI non era legittimata passiva nella domanda di usucapione rivolta al Consorzio); assorbiti gli altri motivi di RFI. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per nuovo esame, con indicazioni di uniformarsi ai principi enunciati; ha disposto che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese di cassazione. Il Pubblico Ministero ha chiesto la rimessione alla Prima Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla questione di giurisdizione posta nel ricorso incidentale.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve contenere l'indicazione delle questioni e delle doglianze; la Corte ha ritenuto che l'atto di appello dei coniugi attori fosse conforme al modello e quindi non invalido per difetto formale.

  • art. 345 c.p.c.

    Divieto di introdurre nelle fasi successive domande nuove che costituiscano mutatio libelli; la Corte ha ritenuto che la deduzione della sdemanializzazione sia una deduzione probatoria di fatto costitutivo compatibile con la domanda originaria e non una 'ius novorum'.

  • art. 366 c.p.c. comma 1 n.6

    Onere del ricorrente in cassazione di indicare il contenuto rilevante delle censure già svolte in appello; il Consorzio non avrebbe adempiuto a tale onere in certi passaggi.

  • art. 360 c.p.c. n.4 e n.5

    Distinzione tra omessa pronuncia su questioni processuali e omessa pronuncia su fatti storici decisivi: la Corte ricorda i corretti profili di cassazione da invocare e ha escluso che omissioni processuali generiche configurino sempre omessa pronuncia rilevante.

  • art. 822 c.c. comma 2

    Disciplina del demanio ferroviario accidentale: la semplice cessazione dell'esercizio non determina il passaggio automatico al patrimonio disponibile; occorre accertare la sdemanializzazione, che deve emergere da comportamenti della P.A.

  • art. 826 c.c.

    Individuazione degli immobili e materiali inerenti al servizio ferroviario ascrivibili al patrimonio indisponibile: rilevante per qualificare la natura giuridica del bene e la sua inusucapibilità.

  • art. 830 c.c. comma 2

    Se l'immobile è destinato a pubblica funzione rientrante nel patrimonio indisponibile, non può essere sottratto alla destinazione tramite usucapione; occorre verificare la ricomprensione nel relativo piano o destinazione pubblica.

  • legge 17 maggio 1985 n. 210 art. 15 comma 1

    I beni dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato furono sottratti alla condizione di patrimonio indisponibile e assoggettati a regime di disponibilità negoziale; la Corte richiama la disciplina per valutare se il caso rientri in detta fattispecie.

  • art. 106 c.p.c.

    Regole sulla chiamata in causa e partecipazione dei terzi: la Corte ha valutato che la presenza di RFI nel processo fosse giustificata solo in quanto destinataria della domanda di garanzia e non come parte legittimata passiva nell'azione di usucapione.

  • art. 132 c.p.c.

    Regole sulla chiamata di terzi: richiamato in relazione alla legittimazione passiva e alla funzione della chiamata in garanzia.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di giudizio: censurata in ricorso incidentale ma la questione è stata assorbita dalla cassazione con rinvio, in quanto la regolazione delle spese dipenderà dall'esito del nuovo giudizio.

  • art. 346 c.p.c.

    Riproporre in appello la domanda di garanzia quando il giudice di primo grado non si è pronunciato: la Corte ha ricordato che non occorre appello incidentale per devolvere la questione al giudice d'appello se la domanda principale è rigettata.

  • art. 331 c.p.c.

    Litisconsorzio necessario in caso di chiamata in garanzia: rilevante per la nuova instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di rinvio.

  • art. 378 c.p.c. e art. 155 c.p.c.

    Termini per il deposito delle memorie: la Corte ha osservato l'inosservanza del termine minimo per la memoria del Consorzio depositata prima dell'udienza.

Massime di principio

  • Prima di dichiarare l'usucapione su beni presumibilmente appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, il giudice deve preliminarmente accertare la natura giuridica del bene (demanio ferroviario, patrimonio indisponibile del consorzio o patrimonio disponibile).
  • La sdemanializzazione di un bene pubblico non si desume dal semplice disuso o dall'inerzia dell'amministrazione: occorrono atti o comportamenti inequivocabili della pubblica amministrazione che manifestino la volontà di sottrarre definitivamente il bene alla sua destinazione pubblica.
  • La deduzione, in appello, di una sdemanializzazione come fatto costitutivo della domanda originaria può essere ammissibile se costituisce mera allegazione probatoria di un fatto rientrante nella pretesa iniziale e non una 'ius novorum' che cambi radicalmente la causa petendi.
  • Una società o ente che non è proprietario né possessore del bene all'atto della domanda di usucapione non è legittimato passivo per quell'azione: la domanda di usucapione va proposta nei confronti del proprietario o possessore reale.
  • Se il giudice di merito omette di qualificare preliminarmente la natura giuridica del bene pubblico o patrimoniale, la decisione può essere cassata e il processo rimesso per un nuovo esame che svolga tale accertamento.
  • Le questioni processuali e le eccezioni procedurali richiedono una specifica doglianza in cassazione secondo i rimedi stabiliti (art. 360 c.p.c.): l'omesso esame di eccezioni processuali non sempre configura omessa pronuncia rilevante.

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