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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28256/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione proposta da David Canestri avverso la delibera CONSOB n. 20067/2017 che gli aveva inflitto una sanzione amministrativa di €25.000 per responsabilità collegata alla mancata tempestiva attribuzione del livello di rischio elevato alle obbligazioni bancarie subordinate emesse da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio (BPEL), di cui l'opponente era risk manager e responsabile della compliance. Canestri deduceva la decadenza di CONSOB dal potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 195 TUF, sostenendo che le contestazioni relative a fatti del 2013 fossero state notificate in ritardo (contestazione formulata il 04/10/2016). CONSOB replicava che l'attività istruttoria era iniziata l'11/12/2015 e si era conclusa il 20/06/2016, entro i 180 giorni previsti dall'art. 195 TUF rispetto alla notifica dell'atto d'incolpazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati alcuni motivi di censura (primo e terzo) ma ha accolto i motivi relativi alla interpretazione e applicazione dell'art. 195 TUF e delle regole sulla vigilanza (quarto e quinto motivo), con conseguente cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze in relazione ai motivi accolti e rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati. In particolare la Cassazione ha affermato che: (i) il termine di 180 giorni dell'art. 195 decorre dal completamento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento e non dalla mera acquisizione materiale dei fatti; (ii) l'avvio di indagini è discrezionale dell'autorità di vigilanza e il giudice deve valutare la ragionevolezza dei tempi, non sostituirsi nelle scelte operative; (iii) quando cointervengono più autorità di vigilanza, si presume che l'autorità non ispezionante possa apprezzare le irregolarità segnalate dall'altra una volta ricevuti i relativi rapporti; (iv) nel caso di amministrazione straordinaria/liquidazione della banca si presume iuris tantum che CONSOB possa valutare le irregolarità sulla base dei rapporti dei commissari/organismi di vigilanza. La sentenza è quindi cassata con rinvio e la Corte ha disposto la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 195

    Il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dal completamento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dell'infrazione, non dalla semplice acquisizione materiale dei fatti; l'accertamento richiede la conclusione dell'istruttoria amministrativa e va valutato caso per caso.

  • TUF, art. 21, comma 1, lett. a)

    Norma richiamata come riferimento alle regole di correttezza nella prestazione dei servizi di investimento nei confronti della clientela; la Cassazione evidenzia che la delibera sanzionatoria contestata riguarda obblighi di adeguatezza/profilatura dell'offerta e non altre fattispecie diverse (es. prospetto equity).

  • Regolamento Consob n. 16190/2007, art. 40

    Richiamato come norma regolamentare relativa agli obblighi di valutazione/adeguatezza nella commercializzazione di strumenti finanziari; la Corte sottolinea che la verifica della tempestività deve focalizzarsi sull'istruttoria relativa a tali obblighi.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, commi 2 e 6

    Citata nei motivi di ricorso in relazione ai termini e alle decorrenze sanzionatorie; la Cassazione ne valuta l'applicazione congiunta all'art.195 TUF e chiarisce che non si può cumulare indistintamente attività di vigilanza diverse (es. controllo prospetti vs. vigilanza intermediari) ai fini della decorrenza del termine sanzionatorio.

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 5 e 94

    Riferimenti normativi al regime della vigilanza; utilizzati per discutere la ricaduta e la congruità temporale delle attività di controllo svolte dalle autorità competenti.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    Richiamato nelle censure sul presunto difetto di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente nei limiti richiesti dalla giurisprudenza, escludendo l'insussistenza assoluta della decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Richiamato in relazione all'obbligo del giudice di fondare la decisione sulle prove prodotte dalle parti; alcune censure relative all'uso di documenti non depositati sono state assorbite dalla decisione della Corte di Cassazione, che ha risolto la controversia su altri profili.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Norma procedurale che disciplina i motivi di cassazione valutati; la Corte ha analizzato i vari motivi ai sensi di tali disposizioni e ha selezionato quelli fondati per la cassazione e rinvio.

Massime di principio

  • Per la decorrenza dei termini sanzionatori (es. i 180 giorni dell'art.195 TUF) rileva il completamento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento, non la prima acquisizione materiale dei fatti.
  • L'avvio e le modalità dell'attività d'indagine sono discrezionali dell'autorità di vigilanza; il giudice di merito deve verificare la ragionevolezza e la tempestività complessiva dell'azione, senza sostituirsi alle scelte tecniche dell'autorità.
  • Quando più autorità di vigilanza sono coinvolte (es. Banca d'Italia e CONSOB), si opera una presunzione, salvo prova contraria, che l'autorità che riceve i rilievi ispettivi o i rapporti dei commissari possa apprezzare le irregolarità segnalate dall'altra autorità.
  • Nel caso in cui l'intermediario sia sottoposto ad amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, sussiste una presunzione iuris tantum che l'autorità di vigilanza possa valutare le irregolarità anche tramite i rapporti dei commissari o provvedimenti dell'autorità procedente.
  • Nella verifica di tempestività della contestazione occorre focalizzarsi sull'istruttoria rilevante rispetto alla specifica violazione contestata (es. obblighi di profilatura/adeguatezza) e non confondere o cumulare automaticamente attività di vigilanza su profili diversi (es. controllo prospetti vs. vigilanza intermediari).
  • La documentazione che attesta richieste e risposte informative tra autorità e soggetto vigilato può essere determinante per individuare il momento in cui l'istruttoria si è conclusa; va quindi valutata concretamente la sequenza degli atti istruttori.
  • Il giudice deve motivare in termini che consentano il controllo delle argomentazioni (anche per relationem), ma non può rimodellare i tempi o le modalità operative della vigilanza amministrativa.

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