Cassazione Civile, Ordinanza n. 18632/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un estratto di ruolo e, per suo tramite, delle cartelle di pagamento sottese. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello l'agente della riscossione ha ottenuto riforma della decisione: la CTR ha ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo, ha considerato correttamente notificate le cartelle, ha reputato generico il disconoscimento delle copie all'originale e ha rigettato l'eccezione di prescrizione. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) nullità della procura e del patrocinio dell'agente della riscossione affidato ad avvocato del libero foro, per asserita violazione delle norme sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle norme sulla notificazione via PEC, sostenendo che la notifica degli allegati non fosse conforme all'originale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la CTR escluso l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente ha comunicato rinuncia al mandato, ritenuta però priva di incidenza sul processo per la perpetuatio dell'ufficio difensivo e l'ultrattività del mandato.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminare e assorbente il difetto di interesse ad agire della società contribuente nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, poiché l'estratto non è autonomamente impugnabile se non nei casi espressamente previsti dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, casi che non risultavano dedotti o provati nel caso concreto. Poiché tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso, la Corte ha affermato che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Per conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e, pronunciando sull'originario ricorso, lo ha rigettato per difetto di interesse ad agire. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, in ragione del sopravvenuto intervento normativo e dell'evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
La rinuncia al mandato del difensore non incide sul giudizio di cassazione, per la perpetuatio dell'ufficio difensivo e l'ultrattività del mandato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per i motivi di ricorso dedotti come violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma invocata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
art. 11, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo sul patrocinio dell'agente della riscossione da parte di avvocato del libero foro.
art. 1, commi 5 e 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Richiamato nel motivo sul patrocinio dell'agente della riscossione da parte di avvocato del libero foro.
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Richiamato nel motivo sulla pretesa esclusività del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo sulla validità della notifica a mezzo PEC degli allegati della cartella.
art. 38, comma 4, lett. d), d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Norma modificativa dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 richiamata nel motivo sulla notifica via PEC.
Legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata nel motivo sulla notifica via PEC.
art. 1, lett. f), d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato nel motivo sulla notificazione elettronica.
art. 1, comma 1, lett. c), d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235
Richiamato nel motivo sulla notificazione elettronica.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente o inesistente.
art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per la censura di motivazione apparente o inesistente della sentenza tributaria.
La Corte richiama il difetto di interesse ad agire come condizione dell'azione, rilevabile d'ufficio.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
L'estratto di ruolo è impugnabile solo nei casi tassativi previsti dalla norma, quando il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio (appalti, pagamenti dalla PA, perdita di benefici con la PA).
Usato per la cassazione senza rinvio in presenza della mancanza di una condizione dell'azione.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta, che delimita il contenuto dell'interesse ad agire del contribuente.
- La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.
- La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, se assorbente, impedisce l'esame dei motivi di ricorso.
- Quando il giudizio di legittimità investe una decisione resa su domanda proposta senza una condizione dell'azione, la Corte può cassare senza rinvio e rigettare l'originario ricorso per difetto di interesse.
- La rinuncia al mandato del difensore non determina di per sé l'estinzione o l'arresto del giudizio di cassazione, per effetto della perpetuatio dell'ufficio difensivo e dell'ultrattività del mandato.
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