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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18632/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un estratto di ruolo e, per suo tramite, delle cartelle di pagamento sottese. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello l'agente della riscossione ha ottenuto riforma della decisione: la CTR ha ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo, ha considerato correttamente notificate le cartelle, ha reputato generico il disconoscimento delle copie all'originale e ha rigettato l'eccezione di prescrizione. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) nullità della procura e del patrocinio dell'agente della riscossione affidato ad avvocato del libero foro, per asserita violazione delle norme sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; 2) violazione delle norme sulla notificazione via PEC, sostenendo che la notifica degli allegati non fosse conforme all'originale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; 4) violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere la CTR escluso l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente ha comunicato rinuncia al mandato, ritenuta però priva di incidenza sul processo per la perpetuatio dell'ufficio difensivo e l'ultrattività del mandato.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminare e assorbente il difetto di interesse ad agire della società contribuente nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, poiché l'estratto non è autonomamente impugnabile se non nei casi espressamente previsti dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, casi che non risultavano dedotti o provati nel caso concreto. Poiché tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso, la Corte ha affermato che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Per conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. e, pronunciando sull'originario ricorso, lo ha rigettato per difetto di interesse ad agire. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, in ragione del sopravvenuto intervento normativo e dell'evoluzione giurisprudenziale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi tassativi previsti dalla disciplina sopravvenuta, che delimita il contenuto dell'interesse ad agire del contribuente.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, secondo il diritto vivente richiamato dalla Corte.
  • La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, se assorbente, impedisce l'esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il giudizio di legittimità investe una decisione resa su domanda proposta senza una condizione dell'azione, la Corte può cassare senza rinvio e rigettare l'originario ricorso per difetto di interesse.
  • La rinuncia al mandato del difensore non determina di per sé l'estinzione o l'arresto del giudizio di cassazione, per effetto della perpetuatio dell'ufficio difensivo e dell'ultrattività del mandato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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