Cassazione Civile, Ordinanza n. 22903/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
L'Ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, aveva irrogato a una società una sanzione amministrativa tributaria per l'uso di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, in un contesto di reverse charge, assumendo applicabile il raddoppio dei termini di notifica previsto per gli atti di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo inapplicabile il raddoppio ai soli atti sanzionatori, specie perché non era stato emesso un autonomo recupero d'imposta. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 e delle norme sul raddoppio dei termini (artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972), sostenendo che anche l'atto di contestazione della sanzione poteva essere notificato nel più ampio termine previsto per l'accertamento del tributo in presenza di fatti penalmente rilevanti. La contribuente resisteva sostenendo, tra l'altro, che mancasse un recupero d'imposta e che il raddoppio non fosse applicabile a una sanzione isolata. La Corte ha ritenuto fondato il motivo: per le operazioni soggettivamente inesistenti in reverse charge il tributo è comunque accertabile perché l'IVA indetraibile può essere recuperata; quindi il maggiore termine di accertamento del tributo si riflette sul termine di contestazione della sanzione, senza che osti il mancato recupero effettivo dell'imposta nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha cassato la sentenza impugnata perché i giudici di merito avevano erroneamente escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini alla contestazione della sanzione. Ha affermato che, in tema di IVA e reverse charge, quando la violazione riguarda operazioni anche solo soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può avvalersi del termine più lungo per l'accertamento del tributo, eventualmente raddoppiato per fatti penalmente rilevanti, anche se nell'atto impugnato è stata contestata soltanto la sanzione e non è stato formalmente recuperato l'imposta. La causa è stata rinviata al giudice di merito per nuovo esame alla luce di tale principio.
Norme richiamate
art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. n. 471/1997
È la disposizione sanzionatoria applicata nel caso concreto; la Corte la inquadra nel sistema delle sanzioni IVA e ne coordina l'operatività con il regime del reverse charge e con l'accertabilità del tributo sottostante.
art. 20, d.lgs. n. 472/1997
L'atto di contestazione va notificato entro il quinto anno successivo alla violazione oppure nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi; tale rinvio opera anche per gli atti sanzionatori e consente di applicare il termine più lungo, eventualmente raddoppiato, se il tributo è accertabile.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Nel testo ratione temporis applicabile, prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fatti penalmente rilevanti; tale disciplina si riflette anche sulla contestazione delle sanzioni quando opera il rinvio dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Nel testo ratione temporis applicabile, prevede il raddoppio dei termini di accertamento IVA in presenza di fatti penalmente rilevanti; la Corte lo considera applicabile anche come termine richiamato per la notifica dell'atto di contestazione sanzionatoria.
art. 1, comma 132, l. n. 208/2015
È richiamato come norma transitoria applicabile al caso, che mantiene fermi gli effetti degli atti notificati nel previgente regime del raddoppio dei termini.
art. 2, d.lgs. n. 128/2015
La Corte lo richiama per evidenziare che il legislatore ha espressamente salvaguardato anche gli atti sanzionatori, confermando che il raddoppio dei termini riguarda pure le sanzioni amministrative tributarie.
art. 16, d.lgs. n. 472/1997
È la disposizione che disciplina l'atto di contestazione richiamato dall'art. 20 d.lgs. n. 472/1997.
art. 331 c.p.p.
È citato per il principio secondo cui il raddoppio dei termini dipende dall'emersione di fatti comportanti obbligo di denuncia, indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
È richiamato come sanzione più grave ritenuta applicabile, secondo la giurisprudenza richiamata, alle operazioni inesistenti astrattamente imponibili non suscettibili di detrazione nel reverse charge.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, la clausola dell'art. 20 d.lgs. n. 472/1997 che richiama il "diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" consente di applicare al termine di notifica dell'atto di contestazione il medesimo termine previsto per l'accertamento del tributo, compreso l'eventuale raddoppio per fatti penalmente rilevanti.
- Il raddoppio dei termini non richiede che il tributo sia stato effettivamente recuperato con un autonomo atto impositivo: è sufficiente che il tributo sia astrattamente accertabile e che la violazione integri fatti per i quali sussiste obbligo di denuncia penale.
- Nel regime del reverse charge, l'utilizzo di fatture per operazioni anche solo soggettivamente inesistenti rende comunque accertabile l'IVA indetraibile nei confronti del cessionario; perciò il termine di accertamento del tributo può fungere da termine parallelo per la contestazione delle sanzioni.
- Ai fini dell'applicazione o meno del raddoppio dei termini, il giudice tributario non deve valutare la fondatezza del reato, ma solo verificare se fossero emersi fatti idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia, evitando che la denuncia sia stata usata in modo meramente strumentale.
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