Cassazione Civile, Ordinanza n. 15030/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento di contributi consortili per l'annualità 2015 emesso da un consorzio di bonifica nei confronti di un ente ecclesiastico proprietario di fondi inclusi nel perimetro consortile. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR ha accolto l'appello del Consorzio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina sui consorzi di bonifica, sostenendo che piano di classifica e perimetro di contribuenza sarebbero irrilevanti in assenza del piano generale di bonifica; (2) violazione della disciplina sui contributi consortili per mancata prova, da parte del Consorzio, della misura dei benefici e vantaggi arrecati ai fondi e dell'effettiva esecuzione delle opere; (3) violazione delle norme sull'onere della prova, lamentando che la CTR avesse posto a suo carico la dimostrazione del beneficio, nonostante avesse contestato il piano di classifica e l'assenza di vantaggi specifici; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente trascurato documenti e prove offerte dal contribuente e negato rilievo alla mancata specifica contestazione di tali elementi da parte del Consorzio. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha qualificato come nuova, e quindi non esaminabile, la doglianza sulla mancata previa adozione del piano generale di bonifica, perché non risultava proposta in primo grado; ha ribadito il principio per cui, in presenza di un piano di classifica approvato e in difetto di specifica contestazione di tale piano, opera una presunzione di beneficio diretto e specifico in capo ai fondi inclusi nel perimetro consortile, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria; ha inoltre affermato che le doglianze sulla valutazione delle prove attenevano al merito e non potevano essere prospettate come violazione di legge, mentre il principio di non contestazione non esonerava il giudice dalla valutazione delle prove quando il Consorzio avesse tempestivamente contestato l'assenza di utilitas.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Consorzio e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione impugnata, favorevole al Consorzio, è stata quindi confermata, perché la contestazione relativa al piano generale di bonifica era nuova, mentre le altre censure non scalfivano il principio consolidato sulla presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica non specificamente impugnato e sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge; la Corte distingue però tali censure dalle doglianze che in realtà investono l'apprezzamento dei fatti e delle prove.
artt. 4 e 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
Sono invocati dal ricorrente in relazione alla disciplina dei consorzi di bonifica e al rapporto tra piano generale di bonifica, piano di classifica e contributi consortili.
artt. 6, 8, 10, 16 L.R. n. 4 del 25 febbraio 2003
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza del piano di classifica e del perimetro di contribuenza in assenza del piano generale di bonifica.
artt. 10 e 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215
Richiamati per contestare la pretesa consortile e la necessità della prova dei benefici derivanti dalle opere di bonifica.
Sono invocati in tema di obbligo contributivo e riparto dell'onere della prova circa l'esistenza del beneficio fondiario.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente quale norma generale in materia di diritti e garanzie del contribuente.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente per il profilo della motivazione e della trasparenza dell'azione amministrativa.
Richiamati per lamentare la mancata considerazione delle prove prodotte e l'asserita violazione del principio di non contestazione; la Corte chiarisce che la non contestazione riguarda i fatti allegati e non il valore dei documenti, riservato al giudice di merito.
art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove nel processo tributario.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla Corte per affermare che nel processo tributario d'appello non sono ammesse nuove domande o motivi aggiunti estranei alla causa petendi originaria.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla Corte per escludere la proponibilità in appello di questioni nuove che ampliano il thema decidendum.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per spiegare il contenuto delle difese del resistente nel processo tributario; non comporta un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all'atto impositivo.
La Corte precisa che il principio di non contestazione opera sul piano dell'acquisizione dei fatti primari non contestati, ma non trasforma il mancato confronto con la singola produzione documentale in un'ammissione automatica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, l'approvazione di un piano di classifica e l'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza determinano una presunzione relativa di beneficio diretto e specifico a favore degli immobili interessati.
- Se il consorziato non contesta specificamente il piano di classifica o il suo contenuto, grava su di lui l'onere di superare la presunzione di utilitas mediante prova contraria; se invece il piano è specificamente impugnato, torna applicabile la regola ordinaria di riparto dell'onere probatorio e il Consorzio deve dimostrare i benefici fondiari.
- Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotte questioni nuove, non ricomprese nell'originaria causa petendi, perché esse integrano una nuova domanda vietata dagli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546/1992.
- Le censure che investono la valutazione delle risultanze istruttorie o la ricostruzione del fatto non integrano violazione di legge, ma richiedono un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non il valore probatorio dei documenti; la loro idoneità dimostrativa resta rimessa alla valutazione del giudice di merito.
- Nel giudizio tributario, la mancata specifica replica dell'ente impositore ai motivi del contribuente non equivale di per sé ad ammissione dei fatti dedotti dall'opponente, quando la pretesa sia già fondata su un atto impositivo preesistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →