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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso dal Comune per l'anno 2004 su un terreno qualificato dall'ente come edificabile, con recupero di maggiore imposta rispetto al valore dichiarato. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo la natura agricola e non edificabile del suolo, oltre a vizi di motivazione e di sottoscrizione; in primo grado la CTP aveva respinto le doglianze sulla qualificazione del terreno ma aveva ridotto l'area edificabile accertata. In appello la contribuente insisteva sulla documentazione disponibile per una più corretta stima del valore venale, mentre la CTR determinava la base imponibile in via equitativa, nel 40% del valore originariamente accertato. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR rideterminato il valore non oggetto di gravame; violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 per avere la CTR ignorato i parametri legali e i prezzi di mercato; nullità della sentenza per avere fatto ricorso a una valutazione equitativa anziché ai criteri normativi. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando: insufficiente motivazione dell'avviso per rinvii per relationem a delibere comunali; omessa pronuncia e mutamento della causa petendi; violazione delle presunzioni semplici e dei criteri di stima per aver la CTR fondato la quantificazione su un valore presunto e non sulla documentazione prodotta dalla parte.

La decisione

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale del Comune, respinge il primo; accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale della contribuente e respinge i primi due. Cassa la sentenza della CTR e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione deriva dal fatto che, una volta accertata l'edificabilità del terreno, la base imponibile ICI deve essere determinata secondo i criteri vincolanti di legge di cui all'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992, senza ricorrere a una equità sostitutiva non consentita. È invece confermata la correttezza della motivazione dell'avviso quanto al richiamo a delibere comunali e l'assenza di mutamento della domanda, poiché il tema del contendere è sempre rimasto il valore venale del bene.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per censurare la nullità della sentenza e la violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    La Corte esclude la violazione perché la questione del valore venale e dell'imposta dovuta era comunque devoluta al giudice e coltivata anche dal Comune nel processo.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992

    La base imponibile ICI delle aree fabbricabili deve essere determinata tassativamente secondo i parametri legali indicati dalla norma, non con criteri equitativi sostitutivi.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    L'obbligo di allegazione agli atti impositivi riguarda gli atti richiamati nella motivazione solo se non conosciuti o non conoscibili dal contribuente; non si estende alle delibere comunali soggette a pubblicità legale.

  • art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006

    È stato richiamato dalla contribuente quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, ma la censura è stata respinta.

  • artt. 52 e 59 D.Lgs. n. 446 del 1997

    Richiamati dalla contribuente a sostegno delle doglianze sulla motivazione e disciplina locale del tributo, senza esito favorevole.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla contribuente per censurare l'uso di presunzioni nella stima; la doglianza è stata ritenuta assorbita/fondata per il diverso profilo della mancata applicazione dei criteri legali di stima.

  • art. 2729, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di presunzioni semplici nella determinazione del valore del terreno.

Massime di principio

  • In materia di ICI, una volta accertata la natura edificabile dell'area, il valore venale in comune commercio deve essere determinato applicando in modo vincolante i criteri legali previsti dalla disciplina tributaria, con esclusione di una quantificazione rimessa a mera equità del giudice.
  • La valutazione giudiziale del valore di un terreno edificabile deve essere un giudizio estimativo fondato su elementi normativi e probatori pertinenti, tra cui ubicazione, indice di edificabilità, destinazione urbanistica, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato di aree analoghe.
  • L'equità sostitutiva è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere utilizzata per surrogare i criteri legali di determinazione della base imponibile tributaria.
  • L'avviso di accertamento può richiamare delibere comunali e atti generali senza necessità di allegazione materiale, quando tali atti siano soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili dal contribuente.
  • Non viola l'art. 112 c.p.c. la decisione che ridetermina il valore del bene e l'imposta dovuta se la questione del valore è comunque compresa nell'oggetto del contendere e risulta coltivata dalle parti nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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