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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per le annualità 2013, 2014 e 2015 emessi da un Comune nei confronti della proprietaria di un compendio immobiliare adibito a centro commerciale. La società aveva presentato nel novembre 2013 una procedura DOCFA per la modifica della rendita catastale; la nuova rendita fu poi definita con accordo conciliativo con l’amministrazione finanziaria nel 2015, con riduzione della rendita originariamente proposta. La Commissione tributaria regionale, pur riconoscendo la nuova rendita, aveva ritenuto che non avesse efficacia retroattiva perché derivante da modificazioni sopravvenute dello stato dell’immobile e non da correzione di errori originari, valorizzando documentazione relativa a lavori e ampliamenti tra il 2008 e il 2011. La società ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse male percepito il contenuto delle prove, perché l’immobile sarebbe rimasto invariato dal 2007 e la DOCFA del 2013 avrebbe solo frazionato internamente gli spazi per locazione e corretto errori di stima del 2007; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 74 L. 342/2000, 5, comma 2, d.lgs. 504/1992 e 53 Cost., sostenendo che la rendita definita nel 2015 doveva retroagire almeno dalla data della DOCFA del 2013, essendo una rettifica emendativa di incongruenze e riguardando annualità ancora sospese.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione, escludendo che vi fosse un errore percettivo ex art. 115 c.p.c. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato che, quando la nuova rendita deriva da una DOCFA presentata per modifiche materiali regolarmente denunciate e poi definita anche mediante accordo con l’amministrazione, l’efficacia della rendita è retroattiva dalla data della denuncia DOCFA, trattandosi di atto meramente dichiarativo e non costitutivo. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È sindacabile in cassazione solo l’errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova, non la valutazione probatoria o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale può essere dedotto per violazione dell’art. 115 c.p.c. solo quando il giudice abbia totalmente travisato il contenuto della prova, non quando abbia semplicemente apprezzato diversamente le risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è accolta quando la Corte di merito abbia escluso indebitamente la retroattività della rendita catastale, in contrasto con la disciplina dell’IMU e con la natura dichiarativa della rendita.

  • art. 74 L. 342/2000

    Gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci dalla notifica ai fini dell’impugnazione, ma restano utilizzabili ai fini impositivi anche per annualità sospese, essendo la rendita un atto dichiarativo e non costitutivo.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992

    Le variazioni catastali incidono sulla base imponibile dall’anno successivo all’annotazione; tuttavia, se la variazione deriva da modifiche materiali denunciate con DOCFA o da correzione di errori materiali, l’efficacia decorre dalla denuncia e può riguardare anche le annualità in contestazione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della corretta commisurazione dell’imposizione al valore effettivo del bene, ma non è la norma decisiva della ratio decidendi.

Massime di principio

  • In materia di imposta sugli immobili, la rendita catastale modificata a seguito di DOCFA ha, in linea generale, natura dichiarativa e non costitutiva; quindi può essere utilizzata per determinare la base imponibile anche con riferimento ad annualità anteriori alla sua definitiva attribuzione, se tali annualità sono ancora suscettibili di accertamento o contenziose.
  • La regola dell’efficacia dalla successiva annualità prevista per le variazioni catastali opera come principio generale, ma incontra un temperamento quando la variazione deriva da modifiche materiali dell’immobile regolarmente denunciate dal contribuente o da correzione di errori del classamento: in questi casi la base imponibile va commisurata alla rendita risultante dalla denuncia DOCFA, con possibile retroazione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste formale della violazione di legge o dell’art. 115 c.p.c.; è deducibile solo l’errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, non il diverso apprezzamento della sua attendibilità o rilevanza.
  • Se la rendita definitiva nasce da una procedura DOCFA attivata dal contribuente e definita anche in via conciliativa con l’amministrazione, la successiva attribuzione non perde la sua natura ricognitiva: ciò consente di applicarla alla data della denuncia e non soltanto dal momento della formalizzazione finale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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