Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Una società con sede in Spagna, non stabilita in Italia e priva di rappresentante fiscale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, aveva acquistato in Italia componenti meccanici, ne aveva affidato l’assemblaggio a un’impresa italiana e poi li aveva trasferiti a una committente brasiliana per l’utilizzo nella costruzione di un impianto di laminazione. La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti ai sensi dell’art. 38-bis2 del d.P.R. 633/1972, ma l’Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che la contribuente avesse effettuato operazioni attive in Italia. I giudici di merito avevano confermato il diniego. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: (1) violazione degli artt. 2, 3, 7-bis e 7-ter d.P.R. 633/1972 e degli artt. 3 e 5 della Direttiva 2008/9/CE, sostenendo che la fattispecie andasse qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 7-ter e non come operazione territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-bis; (2) violazione degli artt. 38-bis2, 35-ter e 17 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 3, 5 e 7 della Direttiva 2008/9/CE, assumendo che il soggetto non residente stabilito in altro Stato membro potesse comunque accedere alla procedura di rimborso e che l’eventuale obbligo di identificazione in Italia o di nomina del rappresentante fiscale fosse superfluo e contrario alla direttiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dai giudici di merito: la società non si era limitata ad acquistare beni in Italia, ma aveva fatto assemblare i componenti nel territorio nazionale prima della loro cessione all’estero, sicché l’operazione era territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-bis d.P.R. 633/1972. Da ciò derivava l’inapplicabilità della procedura semplificata di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 per i soggetti stabiliti in altro Stato membro che non abbiano effettuato operazioni attive in Italia, salvo le eccezioni espressamente previste. La Corte ha anche osservato che, una volta esclusi i presupposti per il rimborso ex art. 38-bis2, non assumeva rilievo la questione dell’asserita sproporzione dell’obbligo di identificazione diretta o di nomina del rappresentante fiscale, che sarebbe stata pertinente solo in presenza dei presupposti per quella procedura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale
artt. 2, 3, 7-bis e 7-ter d.P.R. n. 633/1972
servono a individuare la natura dell’operazione IVA e il criterio di territorialità; nel caso concreto è stata ritenuta applicabile l’art. 7-bis
art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972
«I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità... chiedono il rimborso... Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle... »
la procedura di rimborso spetta ai soggetti UE non stabiliti in Italia solo se non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non hanno effettuato operazioni attive in Italia, salvo le eccezioni tipizzate
art. 35-ter d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base dell’identificazione diretta in Italia del soggetto non residente
richiamato in relazione alla nomina del rappresentante fiscale e agli adempimenti del soggetto non residente
richiamato come norma sulla detrazione IVA cui rinvia la disciplina del rimborso
art. 19-bis1 d.P.R. n. 633/1972
richiamato tra le disposizioni che delimitano il diritto alla detrazione
art. 19-bis2 d.P.R. n. 633/1972
richiamato tra le disposizioni che delimitano il diritto alla detrazione
art. 7 della Direttiva 2008/9/CE
richiamato a sostegno della procedura di rimborso per soggetti stabiliti in altro Stato membro
art. 5 della Direttiva 2008/9/CE
richiamato dalla ricorrente come fonte del principio di neutralità e della semplificazione procedurale
art. 3 della Direttiva 2008/9/CE
richiamato per sostenere l’accesso alla procedura di rimborso da parte del soggetto non residente
Massime di principio
- Il soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro può utilizzare la procedura speciale di rimborso IVA prevista per i non residenti solo se, nel periodo di riferimento, non ha una stabile organizzazione in Italia e non ha effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
- Se il contribuente non residente ha svolto in Italia un’operazione territorialmente rilevante, la richiesta di rimborso ex art. 38-bis2 d.P.R. 633/1972 è preclusa e il diritto va eventualmente esercitato secondo la disciplina ordinaria, previa identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale.
- La qualificazione dell’operazione ai fini IVA dipende dalla sua effettiva struttura economico-giuridica e dalla territorialità dell’operazione, non dalla sola destinazione finale dei beni o dal successivo contratto cui essi sono destinati all’estero.
- Quando manca il presupposto sostanziale per la procedura speciale di rimborso, non può fondarsi il diritto sul solo rispetto di adempimenti formali o sulla pretesa semplificazione procedurale invocata dal diritto unionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14899/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →