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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

Una società con sede in Spagna, non stabilita in Italia e priva di rappresentante fiscale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, aveva acquistato in Italia componenti meccanici, ne aveva affidato l’assemblaggio a un’impresa italiana e poi li aveva trasferiti a una committente brasiliana per l’utilizzo nella costruzione di un impianto di laminazione. La società aveva chiesto il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti ai sensi dell’art. 38-bis2 del d.P.R. 633/1972, ma l’Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che la contribuente avesse effettuato operazioni attive in Italia. I giudici di merito avevano confermato il diniego. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, in sintesi: (1) violazione degli artt. 2, 3, 7-bis e 7-ter d.P.R. 633/1972 e degli artt. 3 e 5 della Direttiva 2008/9/CE, sostenendo che la fattispecie andasse qualificata come prestazione di servizi ai sensi dell’art. 7-ter e non come operazione territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-bis; (2) violazione degli artt. 38-bis2, 35-ter e 17 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 3, 5 e 7 della Direttiva 2008/9/CE, assumendo che il soggetto non residente stabilito in altro Stato membro potesse comunque accedere alla procedura di rimborso e che l’eventuale obbligo di identificazione in Italia o di nomina del rappresentante fiscale fosse superfluo e contrario alla direttiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dai giudici di merito: la società non si era limitata ad acquistare beni in Italia, ma aveva fatto assemblare i componenti nel territorio nazionale prima della loro cessione all’estero, sicché l’operazione era territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-bis d.P.R. 633/1972. Da ciò derivava l’inapplicabilità della procedura semplificata di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 per i soggetti stabiliti in altro Stato membro che non abbiano effettuato operazioni attive in Italia, salvo le eccezioni espressamente previste. La Corte ha anche osservato che, una volta esclusi i presupposti per il rimborso ex art. 38-bis2, non assumeva rilievo la questione dell’asserita sproporzione dell’obbligo di identificazione diretta o di nomina del rappresentante fiscale, che sarebbe stata pertinente solo in presenza dei presupposti per quella procedura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale

  • artt. 2, 3, 7-bis e 7-ter d.P.R. n. 633/1972

    servono a individuare la natura dell’operazione IVA e il criterio di territorialità; nel caso concreto è stata ritenuta applicabile l’art. 7-bis

  • art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/1972

    «I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità... chiedono il rimborso... Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle... »

    la procedura di rimborso spetta ai soggetti UE non stabiliti in Italia solo se non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e non hanno effettuato operazioni attive in Italia, salvo le eccezioni tipizzate

  • art. 35-ter d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base dell’identificazione diretta in Italia del soggetto non residente

  • art. 17 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in relazione alla nomina del rappresentante fiscale e agli adempimenti del soggetto non residente

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come norma sulla detrazione IVA cui rinvia la disciplina del rimborso

  • art. 19-bis1 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato tra le disposizioni che delimitano il diritto alla detrazione

  • art. 19-bis2 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato tra le disposizioni che delimitano il diritto alla detrazione

  • art. 7 della Direttiva 2008/9/CE

    richiamato a sostegno della procedura di rimborso per soggetti stabiliti in altro Stato membro

  • art. 5 della Direttiva 2008/9/CE

    richiamato dalla ricorrente come fonte del principio di neutralità e della semplificazione procedurale

  • art. 3 della Direttiva 2008/9/CE

    richiamato per sostenere l’accesso alla procedura di rimborso da parte del soggetto non residente

Massime di principio

  • Il soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro può utilizzare la procedura speciale di rimborso IVA prevista per i non residenti solo se, nel periodo di riferimento, non ha una stabile organizzazione in Italia e non ha effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • Se il contribuente non residente ha svolto in Italia un’operazione territorialmente rilevante, la richiesta di rimborso ex art. 38-bis2 d.P.R. 633/1972 è preclusa e il diritto va eventualmente esercitato secondo la disciplina ordinaria, previa identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale.
  • La qualificazione dell’operazione ai fini IVA dipende dalla sua effettiva struttura economico-giuridica e dalla territorialità dell’operazione, non dalla sola destinazione finale dei beni o dal successivo contratto cui essi sono destinati all’estero.
  • Quando manca il presupposto sostanziale per la procedura speciale di rimborso, non può fondarsi il diritto sul solo rispetto di adempimenti formali o sulla pretesa semplificazione procedurale invocata dal diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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