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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato sul modello Unico 2012 per il periodo d'imposta 2011, veniva emessa una cartella di pagamento per il recupero di Euro 637,46, conseguente al disconoscimento di un credito Irpef di Euro 431,00 indicato dal contribuente per spese di riqualificazione energetica di un immobile tramite dichiarazione integrativa. Il contribuente impugnava la cartella e otteneva accoglimento in primo grado; in appello, l'Ufficio deduceva che la dichiarazione integrativa fosse tardiva e comunque non utilizzabile per correggere l'errore, sostenendo che l'eventuale tutela spettasse solo mediante istanza di rimborso. La CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia, ma con motivazione ritenuta dalla Cassazione confusa e non coerente con l'oggetto della cartella. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su una pretesa diversa, parlando di 'detassazione per investimenti ambientali' anziché del credito per riqualificazione energetica; 2) violazione del d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis, per non avere la CTR correttamente considerato i limiti e le modalità di emenda della dichiarazione dei redditi e il diritto del contribuente a far valere errori in sede contenziosa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la dichiarazione integrativa può essere utilizzata nei limiti e nei termini previsti dalla legge, ma il contribuente può sempre opporsi in giudizio alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione fiscale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza di merito è censurabile se decide su un tema diverso da quello devoluto, integrando ultrapetizione o comunque violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la violazione di legge in materia di dichiarazione dei redditi e dichiarazione integrativa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi, nella prospettazione del ricorrente.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis

    La dichiarazione integrativa è ammessa entro i termini previsti dalla legge; il contribuente può emendare errori od omissioni, ma la facoltà è soggetta a termini e resta fermo il diritto di opporsi in giudizio alla pretesa fiscale.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    È richiamato quale termine rilevante per la presentazione della dichiarazione integrativa nei casi che incidono a favore della P.A.

  • art. 7 della legge n. 212 del 2002

    La motivazione dell'atto impositivo delimita l'oggetto del giudizio tributario e consente al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi.

  • art. 140 cod. proc. civ.

    È la modalità di notificazione della cartella di pagamento richiamata in fatto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'oggetto della controversia è vincolato dal contenuto motivazionale dell'atto impugnato: il giudice non può decidere su una pretesa diversa da quella effettivamente portata dalla cartella o dall'avviso.
  • L'ultrapetizione ricorre quando la decisione di merito si fonda su una questione estranea al thema decidendum devoluto dalle parti.
  • La dichiarazione dei redditi può essere emendata mediante dichiarazione integrativa nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge, ma la sua utilizzabilità non esaurisce le difese del contribuente.
  • Anche quando siano decorsi i termini per la dichiarazione integrativa, il contribuente può comunque contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione.
  • La motivazione della sentenza deve essere coerente, comprensibile e riferita al corretto oggetto della lite; una motivazione oscura o incongruente impedisce di comprendere la ratio decidendi e può determinare la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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