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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre proprietari di terreni ubicati nel territorio di Castelnuovo Val di Cecina avevano chiesto la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione per aree destinate alla realizzazione di una variante della SRT 439 Sarzanese Valdera. La Corte d'appello di Firenze aveva liquidato le indennità, distinguendo tra valore dei terreni ablati, deprezzamento delle aree residue ed indennità di occupazione. La Provincia di Pisa ha proposto ricorso per cassazione con quindici motivi; i primi tre censuravano il rigetto dell'eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, per effetto del riordino delle funzioni provinciali e del trasferimento alla Regione Toscana delle funzioni in materia di strade regionali, la legittimazione passiva e la titolarità dei rapporti processuali e sostanziali sarebbe passata alla Regione. La Provincia deduceva inoltre l'omessa motivazione sul rigetto della questione di legittimità costituzionale della normativa regionale toscana che aveva escluso la successione nei procedimenti già avviati e nei contenziosi pendenti, nonché la violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile e norme processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi di ricorso, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2018, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni della legge regionale Toscana n. 22 del 2015, come modificate, nella parte in cui escludevano o limitavano la successione della Regione nei procedimenti e nei contenziosi pendenti relativi alle funzioni trasferite dalle Province. La Cassazione ha osservato che il dictum costituzionale escludeva la correttezza dell'impostazione seguita dalla Corte d'appello, secondo cui la Provincia avrebbe conservato la legittimazione processuale in applicazione dell'art. 111 c.p.c. In accoglimento dei primi tre motivi, gli altri sono stati dichiarati assorbiti; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 96, L. n. 56 del 2014

    "l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso"

    La disposizione statale disciplina la successione ex lege dell'ente subentrante nelle funzioni trasferite, comprensiva dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso pendente, con effetto autonomo rispetto al paradigma dell'art. 111 c.p.c.

  • art. 111 c.p.c.

    "salvo intervento o chiamata in causa dell’ente subentrante, il processo prosegue tra le parti originarie"

    La Corte costituzionale, richiamata dalla Cassazione, ha escluso che il trasferimento di funzioni provinciali possa essere ricondotto alla successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.; la sentenza spiega comunque effetti anche verso il successore a titolo particolare.

  • art. 24, comma 1, L. n. 86 del 1953

    È richiamato come parametro della doglianza relativa all'omessa motivazione sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 10, comma 3, L.R. Toscana n. 22 del 2015

    "dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni"; "Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono"

    La disposizione regionale è stata ritenuta incostituzionale perché escludeva o limitava la successione della Regione nei procedimenti e nel contenzioso pendente relativi alle funzioni trasferite, incidendo su materie riservate allo Stato.

  • art. 11-bis, comma 5, L.R. Toscana n. 22 del 2015

    È indicato tra le disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per la disciplina dei rapporti processuali e finanziari conseguenti al trasferimento delle funzioni.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    È richiamato come parametro costituzionale che riserva allo Stato le materie 'giurisdizione e norme processuali' e 'ordinamento civile', invase dalla disciplina regionale.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina regionale è stata censurata anche per il suo carattere discriminatorio rispetto alla regolamentazione dei rapporti processuali pendenti adottata in altre Regioni.

Massime di principio

  • Nel caso di trasferimento ex lege di funzioni da un ente territoriale a un altro, la successione nei rapporti attivi e passivi e nei contenziosi pendenti non può essere disciplinata in modo da escludere o limitare la legittimazione dell'ente subentrante quando la legge statale preveda espressamente il subentro nei rapporti in corso.
  • La qualificazione del fenomeno successorio non va automaticamente ricondotta alla successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. quando la legge configuri una successione ex lege autonoma e speciale, collegata al riordino delle funzioni amministrative.
  • La normativa regionale non può incidere sulla disciplina della successione nel processo e nei rapporti civili pendenti quando ciò comporti invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e norme processuali.
  • Una pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta, quando riguardi le disposizioni decisive per la soluzione della controversia, vincola il giudice di legittimità e travolge l'impostazione seguita dal giudice di merito incompatibile con il dictum costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProve
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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