Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio contestava l'illegittima imputazione di ricavi e la deduzione di costi riferiti ad annualità pregresse, recuperando a tassazione IRES e IRAP. La società impugnava l'atto senza censurare quei rilievi, che divenivano definitivi; poi chiedeva il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni di competenza, sostenendo di avere subito una duplicazione impositiva. L'Ufficio opponeva, tra l'altro, che mancava la definitività perché la società aveva impugnato un successivo avviso per il 2008 relativo al riporto delle perdite 2006, e che comunque non era provata l'inerenza e la spettanza del rimborso. La CTR accoglieva la domanda ritenendo sufficiente, ai fini del rimborso, la definitività del primo accertamento e il pagamento delle imposte nell'esercizio di competenza. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 38 d.P.R. 602/1973 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse ignorato la pendenza dell'impugnazione del secondo avviso e quindi l'assenza di definitività; 2) nullità per omessa pronuncia, perché la CTR non avrebbe deciso sul terzo motivo di appello concernente il rimborso dell'IVA e avrebbe solo parzialmente esaminato il secondo motivo sulla prova dell'inerenza; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 109 TUIR, per avere la CTR ritenuto già riconosciuta dall'Ufficio l'inerenza dei costi senza adeguato accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il rilievo della CTR sul fatto che, ai fini della domanda di rimborso, rilevasse il pagamento delle imposte nell'esercizio di competenza e che il giudizio sulla ripresa delle perdite 2006 si fosse chiuso con condono. Ha accolto invece, nei limiti indicati, il secondo motivo, ravvisando omessa pronuncia sul capo autonomo relativo all'IVA, poiché la CTR non aveva adottato alcuna statuizione, neppure implicita, sul punto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività sottratta al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame del merito limitatamente al capo non deciso.
Norme richiamate
è richiamato come base normativa dell'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate; la Corte non ne esclude l'applicabilità, ma valuta la domanda alla luce dei presupposti fattuali accertati dal giudice di merito.
è indicato come norma procedurale per l'azione di rimborso nel processo tributario.
art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato, nel testo, per affermare che la scelta del contribuente sull'utilizzo delle perdite pregresse costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza.
sono evocati per affermare che l'opzione fiscale può essere rettificata solo se il contribuente prova un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile.
richiamato per censurare l'omessa pronuncia della CTR sul terzo motivo di appello relativo all'IVA.
art. 36, co. 2, n. 4 d.lgs. 546/92
invocato insieme alle norme sul vizio motivazionale e sull'obbligo di pronuncia della sentenza tributaria.
richiamato nel motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.
richiamato per denunciare il difetto di motivazione/struttura della sentenza impugnata.
richiamato quale parametro formale della motivazione della sentenza.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo e il terzo motivo.
indica il vizio di nullità della sentenza dedotto con il secondo motivo.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e la supposta ammissione dell'inerenza.
richiamato per sostenere che l'onere della prova dell'inerenza e degli altri presupposti del rimborso gravava sulla contribuente.
richiamato in tema di inerenza dei costi e corretta deduzione fiscale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario, la definitività della pretesa impositiva contestata e il pagamento dell'imposta nell'esercizio di competenza sono elementi decisivi per valutare la spettanza del rimborso, mentre non può automaticamente escludersi la domanda solo perché esiste un diverso accertamento su annualità collegate, se il punto non incide sul capo dedotto in giudizio.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione negativa su una domanda o eccezione è logicamente incompatibile con la soluzione adottata; ricorre invece il vizio ex art. 112 c.p.c. se il giudice non si pronuncia affatto su un autonomo capo di domanda o di appello, neppure implicitamente.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di violazione di legge, né censurare l'accertamento di fatto del giudice di merito senza riprodurre in modo autosufficiente gli atti rilevanti e senza indicare un fatto storico decisivo omesso dall'esame.
- La scelta del contribuente di utilizzare o non utilizzare perdite fiscali pregresse, nei limiti richiamati dalla sentenza, è trattata come espressione di volontà negoziale e può essere contestata solo dimostrando un errore essenziale e riconoscibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14899/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →