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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007 contestando a società in liquidazione l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenute riferite a società "cartiere", e disconoscendo in parte la deducibilità dei relativi costi; gli accertamenti si estendevano anche agli utili extra-contabili asseritamente percepiti dai soci. Il ricorso introduttivo era stato respinto in primo grado e la decisione di appello aveva accolto solo parzialmente il gravame dei contribuenti. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione dell'art. 109 t.u.i.r., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 14 L. 537/1993, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere deducibili i costi connessi alle operazioni soggettivamente inesistenti e che, comunque, una quota del 30% dovesse essere considerata compenso per l'emissione delle fatture da parte delle cartiere; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sempre con riguardo alla pretesa quota del 30%; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 35 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR rideterminato i costi secondo criteri più congrui; (4) violazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 39 d.lgs. 546/1992, per avere disposto la sospensione dei giudizi relativi ai soci fino alla definizione di quelli concernenti le società.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che nelle operazioni soggettivamente inesistenti i costi restano deducibili se effettivamente sostenuti, salvo i limiti derivanti da effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero dal loro diretto utilizzo per il compimento di un delitto non colposo nei casi previsti dall'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, osservando che la dedotta quota del 30% non costituiva un fatto storico autonomamente trascurato ma una ricostruzione difensiva dell'Ufficio, e ha confermato che la CTR aveva già escluso la legittimità della pretesa nel suo complesso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione di sospensione del processo riguarda l'attività processuale ed è censurabile con rimedi diversi dal ricorso per cassazione. La Corte ha condannato l'Agenzia alle spese e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 109 t.u.i.r.

    Invocato dall'Agenzia per contestare la deducibilità dei costi; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva, valorizzando invece la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti nelle operazioni soggettivamente inesistenti salvo specifiche esclusioni.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere probatorio: spetta all'amministrazione provare la dissociazione soggettiva dell'operazione, mentre al contribuente incombe la prova contraria.

  • art. 14 L. 24 dicembre 1993, n. 537

    Ritenuto norma rilevante per le operazioni soggettivamente inesistenti; i costi sono deducibili se effettivamente sostenuti, salvo che siano incompatibili con i requisiti di deducibilità o rientrino nel divieto del comma 4-bis.

  • art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537

    "Nella determinazione dei redditi... non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio..."

    La Corte lo richiama per affermare che l'indeducibilità opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma, non potendo essere estesa in via generale alla quota asseritamente corrisposta alle cartiere.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, invocata dall'Agenzia per i primi e terzi motivi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma sul vizio di motivazione/omesso esame, interpretata in senso rigoroso: riguarda un fatto storico decisivo, non elementi istruttori o deduzioni difensive.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del preteso vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la Corte esclude che la CTR abbia omesso di decidere sul punto centrale.

  • art. 35 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato per sostenere che il giudice tributario avrebbe dovuto rideterminare i costi; la Corte osserva che la CTR ha invece ritenuto i costi deducibili per intero.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sospensione necessaria; la Corte dichiara inammissibile il motivo perché la sospensione è una statuizione sull'attività processuale soggetta a rimedi diversi.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dall'Agenzia in tema di sospensione nel processo tributario; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la particolare disciplina delle amministrazioni dello Stato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti i costi sono, in linea di principio, deducibili se effettivamente sostenuti; la mera inesistenza soggettiva del fornitore non comporta automaticamente l'indeducibilità integrale.
  • L'amministrazione finanziaria deve provare la dissociazione soggettiva tra chi emette la fattura e chi ha effettivamente eseguito la prestazione; una volta fornita tale prova, il contribuente può contrastarla con prova contraria.
  • L'indeducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non può essere estesa in via presuntiva o percentuale a quote non dimostrate come costi estranei o illeciti; occorre un fondamento probatorio specifico.
  • L'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singole risultanze istruttorie o di mere ricostruzioni difensive.
  • La sospensione del processo disposta dal giudice di merito attiene all'assetto dell'attività processuale e non è, di regola, censurabile con ricorso per cassazione se la doglianza non si confronta con i rimedi specificamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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