Cassazione Civile, Ordinanza n. 32301/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento e di una comunicazione di iscrizione ipotecaria fondate su plurime cartelle di pagamento. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello del contribuente, osservando che alcune cartelle erano ormai oggetto di cessazione parziale della materia del contendere e che le altre risultavano regolarmente notificate presso la residenza del destinatario, a mani dello stesso oppure della moglie o di un familiare convivente, senza necessità della raccomandata informativa secondo il giudice di merito. Il contribuente propone ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973: sostiene che, per le notifiche eseguite a mani di familiari conviventi, fosse necessaria la spedizione e ricezione della raccomandata informativa, adempimento reso obbligatorio dalla modifica normativa del 2006. La controricorrente resiste con controricorso e deposita memoria. La Corte osserva però che il ricorso non indica con precisione a quali notifiche, tra le 37 cartelle richiamate e notificate tra il 2003 e il 2015, si riferisca la censura, né specifica tempi e modalità delle singole notificazioni, demandando in sostanza al giudice di legittimità l'individuazione dei vizi.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità ex art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., perché la censura non individua in modo chiaro quali notifiche sarebbero viziate né colloca adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti. La Corte riconosce in astratto che, per le notifiche eseguite dai messi notificatori dopo la modifica del 2006, la raccomandata informativa è necessaria anche quando l'atto sia consegnato a persona di famiglia; precisa tuttavia che tale principio non può essere applicato senza una puntuale indicazione delle singole notifiche oggetto di doglianza. Il ricorrente è condannato alle spese di lite in favore della controricorrente ed è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
La norma, in combinazione con l'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, impone anche per le notifiche a persona di famiglia la raccomandata informativa quando la notifica è eseguita dai messi notificatori, secondo il regime introdotto dalla modifica del 2006.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Il suo ultimo comma rinvia alla disciplina dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 per la notificazione della cartella di pagamento; il principio della raccomandata informativa opera per le notifiche eseguite con messi notificatori, non per quelle effettuate a mezzo raccomandata.
Il ricorso è inammissibile se non contiene una specifica e chiara indicazione delle censure e degli atti/documenti rilevanti, tale da consentire alla Corte di comprendere esattamente la doglianza e verificarne la fondatezza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La modifica normativa è richiamata come fondamento dell'obbligo di raccomandata informativa nelle notifiche eseguite dai messi notificatori, applicabile alle notificazioni successive alla sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Richiamato dalla CTR quale base della parziale cessazione della materia del contendere in relazione ad alcune cartelle.
art. 6, par. 1, CEDU
Il requisito di specificità del ricorso è letto in modo compatibile con il giusto processo, purché non degeneri in eccessivo formalismo che incida sulla sostanza del diritto.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla notifica di cartelle di pagamento, quando la notifica sia eseguita dai messi notificatori e l'atto sia consegnato a un familiare convivente, la raccomandata informativa è un adempimento essenziale ai fini della validità della notifica per gli atti soggetti al regime normativo successivo alla modifica del 2006.
- Il principio di specificità del ricorso per cassazione impone che il ricorrente individui con chiarezza le singole notificazioni o gli atti censurati e ne indichi il contenuto e la collocazione processuale; non è sufficiente una doglianza generica che lasci al giudice di legittimità il compito di selezionare i vizi.
- Il requisito dell'indicazione specifica degli atti e documenti va applicato in modo proporzionato e non formalistico, ma resta necessario che la Corte possa comprendere esattamente la censura e verificarne la fondatezza senza svolgere una ricerca esplorativa negli atti di causa.
- La raccomandata informativa prevista per la notificazione a persona di famiglia opera per le notifiche eseguite dai messi notificatori e non per quelle effettuate con le diverse modalità espressamente contemplate dalla disciplina speciale richiamata.
- Quando un ricorso cumula plurimi atti notificati in un ampio arco temporale, la censura deve distinguere puntualmente quali atti siano affetti da nullità o invalidità e per quali ragioni, perché la genericità della doglianza comporta inammissibilità.
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