Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04860/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e nove cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 10.516,48, relative a pretese dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e del Consiglio Nazionale Forense. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) deduceva la violazione delle norme sulla prova documentale e sulla notificazione, sostenendo che, avendo egli disconosciuto la copia della relata di notifica delle cartelle, l'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre gli originali delle cartelle; (2) lamentava omessa pronuncia/mancata motivazione sull'obbligo di conservazione e produzione della copia della cartella di pagamento, invocando l'art. 2697 c.c. e l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973; (3) censurava la ritenuta non prescrizione del credito per contributo unificato, sostenendo che il relativo credito fosse soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e non decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il disconoscimento della copia della relata di notifica fosse generico e non idoneo, poiché la contestazione della conformità all'originale deve essere chiara, circostanziata ed esplicita; inoltre, ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia con relativa relata. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile, perché l'omessa pronuncia va fatta valere come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., non come vizio di violazione di legge o di motivazione; ha comunque osservato che, in diritto, la prova del perfezionamento della notifica della cartella può essere data con la matrice o la copia con relata. Sul terzo motivo ha escluso la prescrizione quinquennale del credito da contributo unificato, qualificandolo come tributo erariale e affermando la soggezione al termine ordinario decennale. Nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata per mancata attività difensiva delle controparti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge per il primo e il terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il secondo motivo, ma la Corte precisa che la censura di omessa pronuncia non va veicolata attraverso tale vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia come error in procedendo, in relazione all'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La sua violazione integra il vizio di omessa pronuncia sulla domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta.

  • art. 2679 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo sulla conformità della copia all'originale.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di notificazioni.

  • art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ribadisce che, per la prova della notifica della cartella, non è necessario produrre l'originale o la copia autentica, essendo sufficiente la matrice o la copia con relata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che la produzione dell'originale della cartella sia necessaria nei termini prospettati.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte lo esclude per il credito da contributo unificato, ritenendo applicabile la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 111 Cost.

    Evocato quale fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che consentono, in caso di omessa pronuncia, la decisione nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito sulle questioni omesse dal giudice di appello quando siano di puro diritto.

  • art. 20, comma 6, del D.Lgs. 13/04/1999 n. 112

    Richiamato come disposizione che, dopo le modifiche della L. n. 190/2014, conferma la natura di tributo erariale del contributo unificato.

  • L. 23/12/2014 n. 190

    Richiamata come fonte delle modifiche normative valorizzate dalla Corte a sostegno della natura tributaria del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La contestazione della conformità all'originale di una copia documentale deve essere specifica, circostanziata ed esplicita; una doglianza generica non è idonea a trasferire sull'altra parte l'onere di produrre l'originale.
  • In tema di notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non richiede la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella corredata dalla relata di notifica.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello va dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o come vizio di motivazione.
  • Quando la questione pretermessa è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinvio, in un'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Il contributo unificato e l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione hanno natura di obbligazione tributaria; il relativo credito è soggetto al termine ordinario decennale e non al termine breve quinquennale.
  • Ai fini del riparto dell'onere probatorio nei giudizi aventi ad oggetto la riscossione coattiva, la parte che contesta la notifica non può limitarsi a un disconoscimento apodittico, ma deve allegare elementi concreti di non corrispondenza tra documento prodotto e realtà fattuale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.