Cassazione Civile, Ordinanza n. 04860/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato un'intimazione di pagamento e nove cartelle di pagamento per un importo complessivo di euro 10.516,48, relative a pretese dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma e del Consiglio Nazionale Forense. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) deduceva la violazione delle norme sulla prova documentale e sulla notificazione, sostenendo che, avendo egli disconosciuto la copia della relata di notifica delle cartelle, l'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre gli originali delle cartelle; (2) lamentava omessa pronuncia/mancata motivazione sull'obbligo di conservazione e produzione della copia della cartella di pagamento, invocando l'art. 2697 c.c. e l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973; (3) censurava la ritenuta non prescrizione del credito per contributo unificato, sostenendo che il relativo credito fosse soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e non decennale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il disconoscimento della copia della relata di notifica fosse generico e non idoneo, poiché la contestazione della conformità all'originale deve essere chiara, circostanziata ed esplicita; inoltre, ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia con relativa relata. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile, perché l'omessa pronuncia va fatta valere come error in procedendo ex art. 112 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., non come vizio di violazione di legge o di motivazione; ha comunque osservato che, in diritto, la prova del perfezionamento della notifica della cartella può essere data con la matrice o la copia con relata. Sul terzo motivo ha escluso la prescrizione quinquennale del credito da contributo unificato, qualificandolo come tributo erariale e affermando la soggezione al termine ordinario decennale. Nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata per mancata attività difensiva delle controparti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge per il primo e il terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per il secondo motivo, ma la Corte precisa che la censura di omessa pronuncia non va veicolata attraverso tale vizio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia come error in procedendo, in relazione all'art. 112 c.p.c.
La sua violazione integra il vizio di omessa pronuncia sulla domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo tra le norme asseritamente violate.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo sulla conformità della copia all'originale.
art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di notificazioni.
art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte ribadisce che, per la prova della notifica della cartella, non è necessario produrre l'originale o la copia autentica, essendo sufficiente la matrice o la copia con relata.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che la produzione dell'originale della cartella sia necessaria nei termini prospettati.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte lo esclude per il credito da contributo unificato, ritenendo applicabile la prescrizione ordinaria decennale.
art. 111 Cost.
Evocato quale fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che consentono, in caso di omessa pronuncia, la decisione nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito sulle questioni omesse dal giudice di appello quando siano di puro diritto.
art. 20, comma 6, del D.Lgs. 13/04/1999 n. 112
Richiamato come disposizione che, dopo le modifiche della L. n. 190/2014, conferma la natura di tributo erariale del contributo unificato.
Richiamata come fonte delle modifiche normative valorizzate dalla Corte a sostegno della natura tributaria del contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La contestazione della conformità all'originale di una copia documentale deve essere specifica, circostanziata ed esplicita; una doglianza generica non è idonea a trasferire sull'altra parte l'onere di produrre l'originale.
- In tema di notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non richiede la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella corredata dalla relata di notifica.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello va dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o come vizio di motivazione.
- Quando la questione pretermessa è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito senza rinvio, in un'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- Il contributo unificato e l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione hanno natura di obbligazione tributaria; il relativo credito è soggetto al termine ordinario decennale e non al termine breve quinquennale.
- Ai fini del riparto dell'onere probatorio nei giudizi aventi ad oggetto la riscossione coattiva, la parte che contesta la notifica non può limitarsi a un disconoscimento apodittico, ma deve allegare elementi concreti di non corrispondenza tra documento prodotto e realtà fattuale.
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