Cassazione Civile, Ordinanza n. 12673/2024 del 09/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2013 relativo ad alcune aree di cui è comproprietaria. Le aree erano inserite in un piano urbanistico comunale che prevedeva una cessione gratuita al Comune, con riconoscimento di diritti edificatori da esercitare su altre aree del comparto perequativo. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il Comune aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'IMU perché l'area sarebbe agricola e i diritti edificatori previsti dal piano non avrebbero natura reale né immediata, con difetto del presupposto impositivo; 2) nullità della sentenza per apparenza della motivazione; 3) violazione dei criteri di determinazione della base imponibile IMU per mancata considerazione delle limitazioni di edificabilità dell'area. Nella memoria ha anche richiamato un giudicato favorevole formatosi in altro giudizio e varianti urbanistiche sopravvenute, che però la Corte ha ritenuto irrilevanti per l'annualità oggetto di causa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevanti le sopravvenienze dedotte in memoria, sia perché riferite ad altro giudizio non verificabilmente coincidente con i beni in causa, sia perché le varianti urbanistiche successive incidono solo sulle annualità future e non su quella contestata. Ha poi escluso l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello, giudicandola invece comprensibile e coerente. Nel merito ha corretto la motivazione del giudice di merito nella parte in cui aveva parlato di natura reale dei diritti edificatori, ma ha confermato il risultato finale: il terreno era inserito in un sistema di perequazione urbanistica che gli attribuiva una potenzialità edificatoria immediata e quindi rilevante ai fini IMU. Infine ha confermato che la riduzione della base imponibile per vincoli di inedificabilità non era dimostrata dalla contribuente, sicché il valore venale determinato dal Comune non poteva essere contestato in cassazione come accertamento di fatto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sui presupposti IMU e sulla base imponibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
norma richiamata per individuare il presupposto e la disciplina dell'IMU.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
norma richiamata per la disciplina dell'IMU e della rilevanza del terreno edificabile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
norma invocata per la determinazione del valore venale dell'area edificabile ai fini del tributo.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato per affermare che eventuali oscillazioni di valore conseguenti a vicende urbanistiche rilevano per le annualità future e non danno diritto al rimborso per gli anni pregressi, salvo diversa scelta del Comune.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di IMU e ICI, è soggetto a imposta il terreno che, per effetto della perequazione urbanistica, riceve un indice edificatorio costante e immediatamente inerente al suolo, poiché tale potenzialità edificatoria costituisce una qualità intrinseca del bene.
- Non è invece soggetto a imposta, o comunque non lo è per la medesima ragione, il terreno inserito in un meccanismo di compensazione urbanistica in cui il diritto edificatorio è attribuito su altra area e può essere individuato anche successivamente, perché in tal caso esso non inerisce al terreno e non ne costituisce una qualità intrinseca.
- La qualificazione urbanistica rilevante ai fini IMU va desunta dalla concreta struttura del piano: se il comparto attribuisce uniformemente capacità edificatoria alle aree incluse nel piano, ricorre la perequazione; se il diritto edificatorio è separato dalla area di origine e trasferibile altrove, ricorre la compensazione.
- La presenza di un successivo piano attuativo o di procedure esecutive per localizzare le costruzioni non esclude la rilevanza impositiva della potenzialità edificatoria già riconosciuta dal piano urbanistico, quando tale potenzialità sia immediatamente attribuita al terreno.
- Le sopravvenienze urbanistiche incidono, di regola, solo sulle annualità d'imposta successive e non determinano automaticamente effetti retroattivi o rimborsuali per i periodi già definiti.
- In cassazione non può essere rivalutato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la mancanza di specifici vincoli di inedificabilità o circa la congruità del valore venale attribuito al bene.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito e non presenti contraddizioni insanabili o affermazioni incomprensibili.
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