Cassazione Civile, Ordinanza n. 15479/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Al contribuente era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, con recupero di maggiori imposte Irpef, Irap e Iva e irrogazione di sanzioni, sul presupposto dell'omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico 2001 e della ricostruzione presuntiva dei redditi professionali. Dopo il rigetto in CTP e in CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) deduceva la violazione degli artt. 39 e 41 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la dichiarazione vidimata dall'intermediario fosse sufficiente a escludere l'omissione della dichiarazione; 2) denunciava vizi della notifica dell'avviso di accertamento e lamentava che la nullità fosse stata erroneamente ritenuta sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; 3) lamentava la violazione dell'art. 6 d.lgs. 218/1997, assumendo che l'avviso di comparire per l'accertamento con adesione gli fosse pervenuto dopo la data fissata, con lesione del diritto di difesa; 4) censurava la sottoscrizione dell'avviso da parte di soggetto privo di poteri; 5) contestava la mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e quinto motivi: la vidimazione dell'intermediario non prova la presentazione della dichiarazione, perché la prova è data dalla ricevuta di trasmissione; la nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata se il contribuente ha comunque conosciuto l'atto e lo ha tempestivamente impugnato; la convocazione nell'ambito dell'accertamento con adesione costituisce facoltà dell'Ufficio e non atto dovuto a pena di invalidità; il quinto motivo è stato disatteso perché la CTR aveva accertato la notifica del PVC e, in ogni caso, non è necessaria l'allegazione di documenti già conosciuti legalmente dal contribuente. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva accertato in fatto l'esistenza della delega al funzionario sottoscrittore, giudizio non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale non dedotto. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di accertamento induttivo, ma la Corte non vi ravvisa violazione perché la questione decisiva riguarda la prova della presentazione della dichiarazione e la correttezza dell'accertamento
richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura
la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione trasmessa tramite intermediario è data dalla ricevuta di ricezione dell'Amministrazione; la sola vidimazione o l'impegno dell'intermediario non sono sufficienti
richiamato con riferimento ai termini e ai profili della notifica/accertamento, ma la Corte esclude le censure del ricorrente
richiamato in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento
richiamato in relazione all'accertamento IVA e alle relative eccezioni
richiamati per le regole della notificazione
la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione e quindi dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario
la convocazione del contribuente nell'accertamento con adesione è una facoltà dell'Ufficio e non un adempimento imposto a pena di invalidità dell'atto impositivo
l'avviso è nullo se privo di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato direttivo delegato; nel caso concreto la delega è stata accertata in fatto dalla CTR
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura
art. 43 d.lgs. 600/1973
richiamato in relazione alla motivazione e alla notifica del PVC
richiamato in relazione alla mancata allegazione del PVC
l'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nell'atto non opera per i documenti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per precedente comunicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- La prova della presentazione telematica della dichiarazione fiscale tramite intermediario non può desumersi dalla sola vidimazione o dall'impegno del professionista, ma richiede la ricevuta di avvenuta ricezione rilasciata dal sistema o dall'ufficio competente.
- La nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata quando il contribuente ha comunque ricevuto conoscenza dell'atto e lo ha tempestivamente impugnato, poiché la notificazione è una condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto impositivo.
- Nell'accertamento con adesione la convocazione del contribuente costituisce una facoltà dell'Ufficio e non un presupposto di validità dell'atto impositivo, salvo diversa espressa previsione normativa.
- La mancanza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento determina nullità solo se realmente manca il potere di firma; se il giudice di merito accerta l'esistenza della delega, tale accertamento è di fatto e non è sindacabile in cassazione nei limiti prospettati.
- L'obbligo di allegare i documenti richiamati nella motivazione dell'atto tributario non opera per gli atti già conosciuti integralmente e legittimamente dal contribuente per precedente comunicazione.
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