Cassazione Civile, Ordinanza n. 15442/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativi all'anno 2007, emessi nei confronti di una società e di due soci per maggior reddito ritenuto derivante dalla cessione di immobili. Uno dei soci aveva definito la pretesa mediante accertamento con adesione; l'Ufficio aveva poi emesso atti sostitutivi nei confronti della società e degli altri soci, estendendo gli effetti dell'accordo. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi e in appello la CTR aveva confermato l'annullamento. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 e 55 D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse esaminato gli avvisi sostitutivi isolatamente senza considerarli unitamente ai primi avvisi, così trascurando il compendio indiziario complessivo. Parallelamente, i contribuenti impugnavano il diniego opposto dall'Ufficio alla definizione agevolata della lite ex art. 6 D.L. n. 119/2018, deducendo difetto assoluto di motivazione e erroneità del presupposto ostativo fondato su un procedimento penale riguardante soggetti estranei. L'Ufficio negava il condono perché la sentenza tributaria di merito era coinvolta in un procedimento penale per ipotizzati reati di corruzione in atti giudiziari, falso ideologico e truffa, e riteneva che ciò rendesse non determinabile l'importo dovuto per la definizione.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso dei contribuenti contro il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, affermando che la pendenza di un procedimento penale e l'astratta revocabilità della sentenza non rendono indeterminabile l'importo dovuto per la definizione ex art. 6 D.L. n. 119/2018. In mancanza di una declaratoria di falsità o di un definitivo accertamento del dolo del giudice, occorre fare riferimento agli esiti delle sentenze di merito. La Corte ha inoltre osservato che, ove in futuro fosse accertata definitivamente la natura dolosa della decisione, l'Amministrazione potrà agire per revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c. e recuperare quanto eventualmente non versato. Accertata quindi l'illegittimità del diniego e non essendovi altre ragioni ostative alla definizione, la lite è stata dichiarata estinta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate. Il testo fornito si interrompe prima del dispositivo finale relativo al ricorso principale dell'Agenzia; dal corpo della motivazione emerge comunque che la definizione agevolata ha reso inutile la prosecuzione del giudizio sulla pretesa tributaria.
Norme richiamate
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti mediante pagamento di una percentuale del valore della lite; la pendenza di un procedimento penale sul giudicato tributario non è di per sé causa ostativa se gli importi sono determinabili sulla base delle sentenze di merito non ancora dichiarate false.
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per definire il valore della controversia ai fini della definizione agevolata, corrispondente all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, o alla sola somma delle sanzioni se la lite riguarda esclusivamente queste.
in caso di successivo accertamento definitivo del dolo del giudice, l'Amministrazione può chiedere la revocazione della sentenza e recuperare quanto indebitamente non versato.
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
invocato dall'Agenzia come norma violata per censurare il modo in cui la CTR aveva valutato gli elementi indiziari relativi al maggior reddito accertato.
invocato dall'Agenzia come norma violata per censurare la valutazione del compendio indiziario in materia IVA.
comma primo, n. 3; commi terzo e quarto
norma processuale richiamata per incardinare rispettivamente il motivo dell'Agenzia e il ricorso dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie va valutata sulla base del valore della lite e della soccombenza risultante dalle sentenze di merito, senza che la sola pendenza di un procedimento penale renda indeterminabile l'importo dovuto.
- Il diniego di accesso a una procedura condonistica non può essere fondato in modo automatico sull'esistenza di un procedimento penale collegato alla sentenza tributaria; occorre un effettivo e attuale presupposto ostativo previsto dalla legge.
- L'eventuale sospetto che la decisione tributaria sia stata influenzata da condotte penalmente rilevanti non impedisce la definizione agevolata, ma semmai può rilevare successivamente sul piano della revocazione straordinaria se il dolo del giudice venga definitivamente accertato.
- Quando la lite è definibile e il contribuente ha provveduto al pagamento dovuto, il processo tributario va dichiarato estinto, con compensazione delle spese se le vicende processuali lo giustificano.
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