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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15443/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento: uno nei confronti di una società di costruzioni per la rettifica dei redditi relativi agli anni d'imposta 2004-2007 e due nei confronti dei soci, in proporzione alle rispettive quote sociali, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. L'impostazione dell'Ufficio era che, dai movimenti bancari rilevati sui conti correnti intestati ai soci e ai loro familiari, emergesse l'omessa dichiarazione di ricavi della società, poi imputati per trasparenza ai soci, con recupero di imposte sui redditi, IRAP e IVA verso la società e IRPEF/addizionali verso i soci. I contribuenti avevano contestato gli accertamenti, sostenendo in cassazione, con il primo motivo, la violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe omesso di richiedere la prova dell'interposizione fittizia dei soci rispetto alla società e della sostanziale riferibilità a quest'ultima dei conti intestati a terzi; con il secondo motivo avevano dedotto vizio di motivazione per insufficiente indicazione degli elementi posti a base della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in presenza di una società a ristretta base familiare, l'Ufficio può utilizzare ai fini dell'accertamento fiscale i movimenti risultanti dai conti correnti intestati ai soci o ai loro congiunti, operando una presunzione di sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, salva prova contraria dell'ente circa l'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la mera insufficienza della motivazione, e nel caso concreto la sentenza d'appello superava il minimo costituzionale di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state dichiarate irripetibili e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    consente all'Ufficio di utilizzare, nell'accertamento fiscale, anche risultanze di conti correnti bancari intestati a terzi se vi è motivo di ritenerli connessi al reddito del contribuente, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente o della società per dimostrare l'estraneità delle operazioni

  • art. 2697 c.c.

    il contribuente invocava la regola sull'onere della prova per sostenere che spettasse all'Ufficio dimostrare l'interposizione fittizia; la Corte, però, valorizza la presunzione derivante dai rapporti familiari e l'onere contrario a carico dell'ente

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    autorizza le indagini bancarie ai fini IVA anche sui conti formalmente intestati a terzi, quando vi sia motivo di ritenerli inerenti al reddito del contribuente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale per dedurre la violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 consente solo il sindacato sul "minimo costituzionale" della motivazione, non più le censure di insufficienza o contraddittorietà

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    il rigetto comporta l'atto di sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base familiare, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente fondare l'accertamento anche sui movimenti bancari di conti intestati ai soci o ai loro congiunti, presumendo la riferibilità delle operazioni alla società, salvo prova contraria dell'estraneità di specifiche movimentazioni all'attività d'impresa.
  • In tema di accertamenti bancari, quando ricorrano elementi sintomatici di connessione con il reddito del contribuente, l'Ufficio può estendere le indagini a conti formalmente intestati a terzi; la relazione familiare o societaria può giustificare la presunzione di imputazione delle operazioni, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sul contribuente.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale": non sono più proponibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo vizi radicali come mancanza, apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione stessa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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