Cassazione Civile, Ordinanza n. 15441/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente, annullando l'atto sanzionatorio con cui erano state irrogate sanzioni per concorso nelle violazioni tributarie commesse da più società di capitali. Secondo l'Agenzia, la regola dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, che prevede la riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica, non escluderebbe la responsabilità della persona fisica che abbia concorso esternamente alla violazione ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 472/1997. L'Ufficio sosteneva che la limitazione di responsabilità operi solo nei rapporti interni tra società e organi sociali, non anche nei confronti di terzi concorrenti, e che in presenza di condotte poste in essere da soggetti esterni potessero rilevare anche le regole sul concorso, sull'autore mediato e sulla responsabilità solidale ex art. 11 del medesimo decreto. Il controricorrente ha eccepito inoltre l'esistenza di un giudicato favorevole in relazione a vicende analoghe e ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che il giudicato esterno invocato dal contribuente non opera automaticamente per annualità e società diverse, ma ha comunque ritenuto infondato il motivo principale. La decisione ribadisce che, per le violazioni tributarie commesse da società o enti con personalità giuridica, l'art. 7 d.l. n. 269/2003 comporta la riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica contribuente e preclude la sanzionabilità delle persone fisiche a titolo concorsuale, anche se legate da rapporti organici con l'ente. La Corte ha escluso che nel caso concreto ricorressero i presupposti eccezionali, già individuati dalla propria giurisprudenza, per imputare la sanzione alla persona fisica che agisca nell'interesse esclusivamente proprio o che utilizzi la società come schermo fittizio per fini illeciti personali. L'Agenzia è stata quindi condannata alle spese; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
"Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"
stabilisce la riferibilità esclusiva delle sanzioni amministrative tributarie alla persona giuridica contribuente, con esclusione della responsabilità concorsuale delle persone fisiche, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso deciso
artt. 5, 9, 10 e 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
disciplinano, rispettivamente, la responsabilità personale, il concorso di persone, l'autore mediato e la responsabilità solidale; la Corte li ritiene compatibili solo nei limiti in cui non contraddicano la regola speciale dell'art. 7 d.l. n. 269/2003
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie relative a rapporti fiscali di società o enti con personalità giuridica, la regola speciale dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 impone l'imputazione esclusiva della sanzione alla persona giuridica, escludendo la responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche.
- Il concorso di persone ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997 non può essere utilizzato per estendere alle persone fisiche una responsabilità sanzionatoria che la legge speciale ha espressamente escluso per le violazioni commesse da soggetti dotati di personalità giuridica.
- L'interpretazione adeguatrice non può spingersi fino a introdurre una nuova ipotesi di responsabilità amministrativa tributaria in contrasto con il principio di legalità.
- Restano fuori dalla regola di esclusione le sole ipotesi in cui la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivamente proprio o abbia utilizzato la società come schermo fittizio per fini illeciti personali, poiché in tali casi la sanzione può essere riferita direttamente all'autore materiale della violazione.
- Il giudicato esterno può spiegare efficacia preclusiva solo quando il punto di fatto o di diritto comune sia davvero identico tra i due giudizi; non opera automaticamente per fattispecie solo analoghe ma riferite a società o annualità diverse.
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