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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15440/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un atto con cui l'amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni amministrative a una persona fisica ritenuta concorrente, ex art. 9 d.lgs. n. 472/1997, nelle violazioni tributarie commesse nell'anno d'imposta 2005 da una società a responsabilità limitata. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso del contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, annullando le sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 e degli artt. 5, 9 e 11 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il principio per cui le sanzioni relative al rapporto fiscale di società con personalità giuridica gravano solo sulla persona giuridica non esclude la responsabilità del concorrente esterno ex art. 9; con il secondo motivo ha dedotto insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi; con il terzo, in ulteriore subordine, omesso esame di fatti decisivi relativi alla consapevolezza dell'illiceità dell'operazione e al vantaggio economico del contribuente. Il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo anche un giudicato favorevole formatosi in altra controversia tra le stesse parti, relativo ad analoga impugnazione delle sanzioni irrogate per il medesimo contesto fattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che, in base agli arresti già intervenuti tra le stesse parti, l'art. 7 d.l. n. 269/2003 comporta che le sanzioni amministrative per violazioni tributarie relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica contribuente, escludendo la responsabilità concorsuale delle persone fisiche, anche se legate da rapporto organico con l'ente. Ha quindi ritenuto che la censura dell'Agenzia fosse infondata e ha confermato la decisione impugnata che aveva annullato le sanzioni a carico del contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché l'amministrazione era ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La Corte lo interpreta nel senso che, per le violazioni tributarie commesse da società o enti dotati di personalità giuridica, la sanzione ricade solo sulla persona giuridica contribuente, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, anche se operanti in rapporto organico con l'ente.

  • L. 24 novembre 2003, n. 326

    Legge di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamato dalla ricorrente.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulle sanzioni tributarie, ma non valorizzato come base della decisione finale.

  • art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    "Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta"

    La Corte, seguendo il precedente consolidato, ne esclude l'applicazione ai concorrenti esterni nelle violazioni tributarie commesse da società con personalità giuridica, perché opera invece la regola speciale dell'art. 7 d.l. n. 269/2003.

  • art. 10 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sull'autore mediato, nel sistema delle sanzioni tributarie.

  • art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla responsabilità personale del dipendente, rappresentante legale o negoziale e sulla responsabilità solidale dell'ente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura prospettata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Censure prospettate per vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168

    Richiamato come fonte della modifica processuale che ha introdotto la disciplina della trattazione camerale.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Legge di conversione del d.l. n. 168/2016 richiamata nel provvedimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude la sua applicazione perché l'Agenzia, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, quando la violazione attiene al rapporto fiscale proprio di una società o ente con personalità giuridica, la responsabilità sanzionatoria resta esclusivamente in capo alla persona giuridica contribuente; non opera la responsabilità concorsuale delle persone fisiche che abbiano agevolato o partecipato alla condotta, anche se tali soggetti siano legati da rapporto organico con l'ente.
  • La disciplina speciale dell'art. 7 d.l. n. 269/2003 prevale sulla regola generale del concorso di persone nelle violazioni tributarie di cui all'art. 9 d.lgs. n. 472/1997, quando il fatto illecito sia riferibile a società o enti con personalità giuridica.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di una decisione deve investire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; tuttavia, se il ricorso contesta anche la ratio effettivamente decisiva, non può dichiararsi inammissibile per mancata impugnazione di argomentazioni meramente complementari.
  • Quando sia già intervenuto un giudicato favorevole al contribuente su una controversia identica tra le stesse parti e sul medesimo rapporto sanzionatorio, tale giudicato è idoneo a consolidare l'esito di annullamento delle sanzioni anche nei giudizi successivi aventi il medesimo oggetto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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