Cassazione Civile, Ordinanza n. 34348/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un atto pubblico del 26 giugno 1997, qualificato dal giudice di primo grado come donazione priva di causa e convertito in contratto di vitalizio assistenziale, poi dichiarato risolto per inesatto adempimento degli obblighi assistenziali assunti dal convenuto, con ordine di rilascio di alcuni immobili in favore dell'attrice. Il convenuto ha proposto appello sostenendo, in via principale, la validità ed efficacia dell'atto come donazione modale e, in subordine, contestando la risoluzione del rapporto assistenziale. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ritenendo efficace la notificazione della sentenza di primo grado eseguita via PEC il 9 ottobre 2015 e conseguente la decorrenza del termine breve. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione telematica e sul documento informatico, assumendo che l'atto notificato non fosse un vero duplicato informatico ma la scansione di un documento cartaceo, e che mancassero requisiti essenziali della notificazione; 2) omesso esame/travisamento della prova sulla validità della firma digitale apposta sulla relata, sostenendo che la firma in formato PAdES Basic non fosse valida perché sarebbe richiesto il formato PAdES BES; 3) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica dell'atto e alla valutazione delle prove; 4) violazione delle norme sulla interpretazione del contratto e sulla nullità/convertibilità dell'atto; 5) violazione delle norme sulla risoluzione e sull'inadempimento, contestando di avere mancato gli obblighi di assistenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha chiarito che, sebbene la motivazione della Corte d'appello fosse da correggere nella parte in cui parlava di 'duplicato informatico' di un documento nativo digitale, la notificazione via PEC della sentenza cartacea scansionata era comunque idonea a far decorrere il termine breve, perché il destinatario aveva ricevuto il messaggio e ne aveva avuto piena conoscenza. Ha inoltre affermato che la firma digitale in formato PAdES è valida ed equivalente alle altre forme ammesse nel processo telematico, e che l'irritualità della notifica non determina nullità quando l'atto ha raggiunto il suo scopo. Conseguentemente sono stati ritenuti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato, con condanna del ricorrente principale alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla parte per sostenere l'inammissibilità dell'appello tardivo; la Corte decide la questione sulla base della validità della notificazione e della decorrenza del termine breve.
raggiungimento dello scopo
l'irregolarità della notificazione non ne comporta nullità se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e gli ha consentito la piena conoscenza del contenuto.
i motivi di ricorso che lamentano omessa pronuncia restano assorbiti dal rigetto delle censure sulla tardività dell'appello.
è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione invocati dalla parte ricorrente.
richiamato in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
disciplina la notificazione a mezzo PEC richiamata per valutare la tempestività dell'appello.
invocato sulla validità del documento informatico e del suo duplicato.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012
richiamato per definire il duplicato informatico e per escludere che la semplice scansione di un atto cartaceo integri un duplicato informatico nativo.
art. 1 d.P.R. 513/1997
"la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"
utilizzato per chiarire cosa sia un documento informatico.
art. 12, comma 2, provvedimento DGSIA 16 aprile 2014
richiamato dalla parte ricorrente per contestare la validità della firma digitale in formato PAdES Basic.
richiamato insieme alle regole tecniche sulla firma digitale e il processo telematico.
invocato per contestare la risoluzione del contratto assistenziale per inadempimento.
invocato per sostenere l'insussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza.
richiamato quanto agli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione.
invocato per contestare la qualificazione dell'atto e l'interpretazione contrattuale.
richiamato per sostenere la natura di donazione dell'atto impugnato.
richiamato nel motivo di appello riprodotto in cassazione sulla donazione modale.
invocato in relazione alla dedotta nullità dell'atto per difetto di causa.
richiamato per la conversione del negozio nullo in altro contratto valido.
richiamato per la presunzione di conoscenza derivante dalla ricezione della comunicazione telematica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC della sentenza, l'eventuale irregolarità formale non determina nullità quando il destinatario abbia ricevuto il messaggio e abbia avuto piena conoscenza dell'atto, sicché il termine breve per impugnare decorre comunque dalla ricezione.
- Il 'duplicato informatico' presuppone un documento informatico originario e consiste nella riproduzione della medesima sequenza di valori binari; la semplice scansione di un documento cartaceo non integra, di per sé, un duplicato informatico nativo.
- Nel processo telematico le firme digitali di tipo PAdES e CAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti; la validità della firma non può essere esclusa per il solo fatto che sia adottato il formato PAdES Basic anziché una variante diversa.
- Ai fini della validità della notificazione telematica, quando risultino la ricevuta di accettazione e di consegna e non sia contestata la piena conoscenza dell'atto, grava sulla parte che eccepisce la nullità l'onere di dimostrare concreti ostacoli alla cognizione o specifici errori tecnici.
- Se la questione preliminare sulla tempestività dell'impugnazione assorbe le ulteriori censure, la Corte può limitarsi al rigetto dei motivi decisivi e dichiarare assorbiti gli altri, compreso il ricorso incidentale condizionato.
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