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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34256/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una donazione immobiliare compiuta dalla debitrice a favore del nipote. Un soggetto poi divenuto titolare del credito, in forza di successive cessioni e mandati, ha agito ex art. 2901 c.c. per ottenere la revoca dell'atto, sostenendo che la donazione pregiudicava la soddisfazione del credito derivante da un mutuo fondiario non integralmente estinto. In primo grado la domanda è stata accolta. In appello la debitrice ha sostenuto che il credito non fosse più attuale per effetto di una transazione a saldo e stralcio, che l'atto non avesse arrecato pregiudizio perché il bene ipotecato era stato poi venduto all'asta con ricavo rilevante, e che mancassero i presupposti dell'azione revocatoria, in particolare eventus damni e scientia damni. Ha inoltre invocato la rilevanza della clausola sul termine essenziale e della clausola risolutiva espressa nella vicenda transattiva. In Cassazione ha dedotto nullità della sentenza per motivazione carente e violazione dell'art. 2901 c.c., contestando l'esistenza stessa del credito e la sussistenza dei requisiti della revocatoria; ha anche prospettato la necessità della consapevolezza del terzo donatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello supera il "minimo costituzionale" e non presenta vizi censurabili in sede di legittimità. Quanto al merito, ha ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il credito rilevante è inteso in senso ampio e può consistere anche in una ragione di credito eventuale o litigiosa, senza necessità di un previo accertamento giudiziale definitivo. Ha poi precisato che, per la revocatoria di un atto a titolo gratuito come la donazione, sono richiesti solo eventus damni e scientia damni del debitore, mentre è irrilevante la consapevolezza del donatario. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato entrambi i requisiti sulla base delle circostanze di causa, in particolare della proposta transattiva non perfezionata e della capacità dell'atto di rendere più difficile la soddisfazione del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito sono rilevanti l'eventus damni e la scientia damni del debitore; il terzo beneficiario della donazione non deve avere consapevolezza del pregiudizio. Il credito può essere anche eventuale o litigioso, purché sussista una ragione di credito idonea a legittimare l'azione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha esaminato le censure di violazione di legge e nullità della sentenza, ritenendole infondate.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente, quindi rispettosa del minimo costituzionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza accoglimento della censura.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla vicenda transattiva, ma non ritenuto decisivo ai fini del giudizio di revocatoria.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine essenziale della transazione, ma non ritenuto decisivo ai fini del giudizio di revocatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito dell'attore può essere inteso in senso ampio e comprendere anche una ragione di credito non definitivamente accertata, purché esista una pretesa non meramente ipotetica idonea a fondare la legittimazione ad agire.
  • Nella revocatoria degli atti a titolo gratuito, il creditore deve provare l'eventus damni e la scientia damni del debitore, mentre non è richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo beneficiario.
  • L'eventus damni ricorre quando l'atto dispositivo compromette la consistenza patrimoniale del debitore o rende più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
  • La scientia damni, per gli atti gratuiti, consiste nella semplice conoscenza da parte del debitore del pregiudizio ragionevolmente derivabile alle ragioni del creditore.
  • In sede di legittimità, la censura per vizio di motivazione è ammissibile solo se la sentenza presenti un'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è denunciabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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