Cassazione Civile, Ordinanza n. 34262/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società agricola per il pagamento di somme asseritamente maturate a titolo di contributi comunitari PAC per gli anni 2006-2009. L’ente regionale ha proposto opposizione, sostenendo di poter compensare tali crediti con il controcredito per prelievo supplementare dovuto dall’impresa per il superamento delle quote latte. Il tribunale ha accolto l’opposizione, qualificando il meccanismo come compensazione atecnica. La corte d’appello ha confermato, ritenendo legittima la compensazione impropria nell’ambito di un unico rapporto PAC, la certezza del credito regionale perché iscritto nel Registro nazionale dei debiti e la non violazione della disciplina europea e nazionale sulla sospensione/recupero. In cassazione la società agricola ha denunciato violazione degli artt. 1241, 1242, 1243 e 1246 c.c., dell’art. 348-ter c.p.c. e della normativa unionale e nazionale in materia PAC e quote latte, sostenendo che non sussistesse omogeneità tra i debiti, che la compensazione atecnica fosse inapplicabile, che i crediti regionali non fossero certi, liquidi ed esigibili, che i contributi PAC fossero impignorabili e quindi non compensabili, e che la pendenza di giudizi amministrativi sui prelievi supplementari impedisse comunque la compensazione legale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la corte territoriale si fosse conformata all’orientamento consolidato secondo cui, nei rapporti tra crediti PAC dell’agricoltore e debiti per prelievo supplementare da quote latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica quando il controcredito sia certo e liquido secondo l’accertamento del giudice di merito. Ha inoltre rilevato che le doglianze sulla contestazione giudiziale del credito erano inammissibili perché nuove, non autosufficienti e non supportate da specifica indicazione degli atti e delle annate coinvolte; la memoria non poteva integrare i motivi originari. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
il ricorso è stato proposto deducendo violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute infondate e in parte inammissibili.
artt. 1241, 1242, 1243 e 1246 c.c.
la Corte ribadisce che tali norme sulla compensazione propria non ostano alla compensazione impropria nell’ambito di un rapporto unitario PAC, e che l’art. 1246 c.c. non opera nel medesimo modo rispetto alla compensazione atecnica.
norma richiamata nel motivo, ma non decisiva ai fini dell’accoglimento, essendo il ricorso rigettato.
art. 6-ter Reg. CE n. 885/2006
richiamato dalla ricorrente; la Corte valorizza invece la disciplina unionale che consente il recupero mediante deduzione dai pagamenti futuri.
Reg. CE n. 1034/2008
considerato dalla Corte come parte del quadro normativo che impone agli Stati membri di rendere obbligatorio il meccanismo compensativo.
comma 1; comma 2; comma 4
norma nazionale che disciplina il rapporto unitario, il Registro nazionale dei debiti e l’equiparazione dell’iscrizione del debito all’iscrizione a ruolo ai fini del recupero.
d.l. n. 185 del 2005, art. 3
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’impignorabilità dei contributi PAC, ma la Corte esclude che ciò impedisca la compensazione impropria.
richiamata in relazione alla disciplina sugli aiuti, contributi e premi comunitari e alla loro impignorabilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di rapporti tra crediti PAC dell’agricoltore e debiti per prelievo supplementare da quote latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica quando le poste attive e passive siano riconducibili a un rapporto unitario e il controcredito risulti certo e liquido secondo l’accertamento del giudice di merito.
- La compensazione impropria consiste in un mero accertamento contabile del dare e avere all’interno del medesimo rapporto; per tale ragione non richiede la disciplina tipica della compensazione propria, né necessariamente una specifica eccezione o domanda riconvenzionale.
- La deducibilità del debito per quote latte dai pagamenti PAC trova giustificazione nella struttura unitaria della politica agricola comune e nel principio di primazia del diritto dell’Unione, che impone un’interpretazione delle norme interne conforme all’effettività del sistema di recupero.
- L’impugnazione in cassazione di questioni non trattate nella sentenza di merito è inammissibile se la parte non indica specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti; il ricorso deve essere autosufficiente.
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può integrare o sanare motivi di ricorso originariamente carenti o incompleti, ma solo chiarire quelli già ritualmente proposti.
- La contestazione della certezza del credito opposto in compensazione è questione rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità non è sindacabile se correttamente motivata e non specificamente censurata nei limiti del controllo di legittimità.
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