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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34254/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società concessionaria di una tratta autostradale ha promosso un giudizio amministrativo chiedendo l'annullamento di un decreto interministeriale con cui erano stati riconosciuti gli adeguamenti tariffari per l'esercizio 2018 in misura inferiore a quella richiesta. Ha dedotto la violazione di varie norme di settore e della convenzione unica, oltre a vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposti, motivazione e istruttoria. Successivamente, preso atto di una sentenza del Tribunale ordinario che, in una controversia separata ma connessa alla medesima concessione, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, la società ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione. Nel corso del procedimento in Cassazione ha poi depositato memoria qualificata come rinuncia, chiedendo che il regolamento fosse dichiarato estinto.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato estinto il regolamento preventivo di giurisdizione per intervenuta rinuncia. La Corte ha ritenuto tempestiva ed արդյունավետ la rinuncia alla luce della disciplina transitoria introdotta dalla riforma del processo civile, applicabile anche ai giudizi già introdotti ma per i quali non fosse stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese, valorizzando l'esito finale e la novità legislativa. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente al regolamento preventivo di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 3 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta ammissibile e tempestiva secondo la disciplina novellata, applicabile al caso concreto in base alle disposizioni transitorie della riforma.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    La Corte ha applicato la disciplina transitoria della riforma del processo civile, ritenendo che la nuova regola sulla rinuncia si estendesse anche al giudizio in corso, poiché non era ancora stata fissata udienza o adunanza camerale.

  • art. 1, comma 380, L. n. 197/2022

    La norma è stata richiamata come intervento correttivo della disciplina transitoria della riforma, rilevante per stabilire l'applicabilità delle nuove disposizioni ai giudizi pendenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, ritenendolo previsto soltanto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non estensibile al regolamento preventivo di giurisdizione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato, la cui applicazione è stata però negata nel caso concreto.

  • art. 11 L. n. 498/1992

    Citata dalla ricorrente come parametro violato nel merito della controversia tariffaria.

  • art. 10 L. n. 537/1993

    Citata dalla ricorrente come parametro violato nel merito della controversia tariffaria.

  • art. 21, comma 5, d.l. n. 355/2003, conv. in L. n. 47/2004

    Citata dalla ricorrente come parametro violato nel merito della controversia tariffaria.

  • art. 2, commi 82 e 83, d.l. n. 262/2006, conv. in L. n. 286/2006

    Citata dalla ricorrente come parametro violato nel merito della controversia tariffaria.

  • artt. 11, 14, 15, 16, 16-bis, 18, 19 della Convenzione Unica del 7 novembre 2007

    Richiamati dalla ricorrente come disposizioni convenzionali asseritamente violate nel procedimento di determinazione tariffaria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace anche se interviene dopo il deposito delle conclusioni del pubblico ministero, quando la disciplina transitoria della riforma processuale renda applicabile il nuovo termine finale per esercitarla.
  • Nei giudizi di cassazione, la disciplina transitoria della riforma del processo civile può rendere applicabili le nuove regole procedurali anche ai ricorsi già notificati, purché non sia ancora stata fissata l'udienza o l'adunanza camerale.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi espressamente previsti; non può essere esteso analogicamente a fattispecie diverse, come il regolamento preventivo di giurisdizione.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia comporta la compensazione delle spese quando il caso presenti elementi di novità normativa o processuale che giustifichino una regolazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneRinvio pregiudiziale

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