Sentenza del 03/12/2021 n. 38297 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di atto di pignoramento presso terzi e di cinque cartelle di pagamento: il ricorrente deduceva vizi di notifica delle cartelle (mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa relativa al deposito presso la casa comunale), non corretta variazione del domicilio fiscale (dissociazione residenza anagrafica/domicilio fiscale), difetto di giurisdizione per l'opposizione al pignoramento e difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate. Il ricorso in Cassazione comprendeva sei motivi volti a censurare le decisioni della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha rigettato il quarto e il quinto motivo, ha assorbito il sesto e ha accolto il secondo motivo. Con il secondo motivo la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa prova, in giudizio, dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa attestante il deposito presso la casa comunale, richiedendo la produzione dell'avviso ai fini dell'accertamento del perfezionamento della notificazione in caso di irreperibilità relativa. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, demandando anche alla nuova composizione di provvedere sulle spese. In pratica il vizio di notifica delle cartelle è stato riconosciuto come rilevante e la decisione è stata annullata e rimessa per nuova valutazione; le censure sul domicilio fiscale e altre questioni di merito sono state invece respinte o ritenute inammissibili.
Norme richiamate
Richiamati in relazione alla legittimazione passiva e alla competenza delle Commissioni tributarie; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al difetto di legittimazione passiva perché il ricorrente non aveva interesse a dolersi della riduzione dei soggetti abilitati al contraddittorio.
Art. 26 richiamato in relazione alle modalità di notificazione delle cartelle e agli effetti delle comunicazioni; art. 25 in relazione alla necessità della notificazione per l'efficacia della cartella. La Corte ha ritenuto che, in assenza di valida notificazione, la cartella è inefficace verso il destinatario.
Art. 59 comma 2 interpretato nel senso che la dissociazione tra residenza anagrafica e domicilio fiscale richiede formale istanza motivata del contribuente e l'esplicito consenso dell'Amministrazione; pertanto la CTR ha correttamente ritenuto che il contribuente non avesse validamente variato il domicilio fiscale.
art. 140 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
L'art. 140 c.p.c. impone che, in caso di irreperibilità relativa e deposito presso la casa comunale, sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza come parte integrante della relazione di notifica: la Corte ha seguito questa giurisprudenza per escludere la sufficienza della sola prova di spedizione della raccomandata. Le norme di cui all'art. 360 sono state utilizzate per contestare vizi di motivazione e violazioni processuali.
Citando i principi di trasparenza e comunicazione dell'Amministrazione, è stata valutata in riferimento alla procedura per il trasferimento del domicilio fiscale e agli obblighi di comunicazione dell'ente; tuttavia la Corte ha ritenuto che la normativa non esonerasse l'istanza formale richiesta dall'art. 59 DPR 600/73.
Richiamata in relazione ai principi di tutela del contribuente; la Corte ha ritenuto infondata la censura fondata su principi di buona fede e affidamento, ritenendo le sentenze citate dal ricorrente riferite a fattispecie diverse.
Sentenza Corte Costituzionale
Rilevante per la disciplina delle notificazioni e per l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa; la giurisprudenza di legittimità successiva ha specificato la necessità della produzione dell'avviso di ricevimento.
Giurisprudenza della Cassazione
Sezioni Unite n. 10012/2021 e altre (es. n. 25351/2020, n. 2683/2019, n. 9782/2018)
Conferma consolidata del principio secondo cui per la validità della notificazione delle cartelle in caso di deposito presso la casa comunale è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento ovvero dell'attestazione di compiuta giacenza; la sola prova di spedizione non è sufficiente.
art. 23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. n. 176/2020
Norma richiamata per la trattazione in pubblica udienza secondo le forme straordinarie introdotte (procedimenti trattati in pubblica udienza nell'emergenza sanitaria).
Massime di principio
- Per le notificazioni di cartelle di pagamento in presenza di irreperibilità relativa: è necessario produrre in giudizio l'avviso di ricevimento (o attestazione di compiuta giacenza) della raccomandata che attesta il deposito presso la casa comunale; la sola prova di spedizione è insufficiente.
- La mancata validità della notificazione rende la cartella inefficace nei confronti del destinatario (cioè il contribuente non è validamente raggiunto dall'atto), pur non incidendo necessariamente sulla validità formale dell'iscrizione a ruolo quale atto amministrativo.
- La dissociazione tra residenza anagrafica e domicilio fiscale (variazione del domicilio fiscale) richiede, ai sensi dell'art. 59 DPR 600/1973, una formale istanza motivata del contribuente e l'esplicito assenso dell'Amministrazione; dichiarazioni alternative (es. ai fini IVA) non sono automaticamente equipollenti all'istanza prevista dalla norma.
- Non è sempre utile o ammissibile dolersi di riduzioni delle parti del processo (es. dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di un Ente) se ciò non arreca pregiudizio concreto all'interesse processuale del ricorrente.
- In caso di contestazione mista (procedimenti esecutivi e impugnazioni delle cartelle) va verificata la giurisdizione: le Commissioni tributarie possono dichiarare difetto di giurisdizione sull'opposizione a pignoramento presso terzi, con conseguenze sulla struttura del contraddittorio.
- Se la Corte di legittimità accoglie un motivo di cassazione per vizio procedurale (es. mancanza di prova dell'avviso di ricevimento), di regola rinvia la causa alla Commissione regionale per riesame alla stregua delle statuizioni della Corte.
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