Sentenza del 03/12/2021 n. 8516 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo al decreto ingiuntivo n. 435/25 emesso dal Giudice di pace di Ischia per difetto di motivazione: il decreto indicato non era allegato all'avviso rendendo impossibile comprendere le ragioni di diritto e di fatto a fondamento della pretesa impositiva e comprimendo il diritto di difesa del contribuente.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l'avviso di liquidazione. Il giudice ha ritenuto che, sebbene l'atto non fosse allegato, l'avviso riportava dati identificativi e il contenuto rilevante (natura dell'atto e oggetto: assegnazione somme per Xxxxxxx s.r.l. e di Xxxxx Xxxxx), nonché i valori imponibili, le aliquote e l'imposta liquidata, garantendo l'agevole intellegibilità richiesta dalla giurisprudenza della Cassazione; il contribuente non ha dimostrato di non aver avuto conoscenza dell'atto. Spese compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 54 co. 5
art. 54 co. 5 d.P.R. 131/86
Disciplina l'avviso di liquidazione relativo ad atti giudiziari; consente l'emissione dell'avviso anche richiamando un provvedimento civile, ma la correttezza motivazionale deve garantire la intellegibilità del contenuto imponibile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Prevede l'obbligo di allegazione degli atti a supporto degli atti impositivi per assicurare al contribuente il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive; obbligo che tutela dal costringere il contribuente a ricerche esterne che comprimono i termini di impugnazione.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 29491/2018
Giurisprudenza richiamata dalla CTP secondo cui è illegittimo l'avviso che indichi solo data e numero del provvedimento senza allegarlo, perché ciò impedisce la comprensione immediata della pretesa impositiva.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 9344/07/04/2021
Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021, Rv. 660886 - 01
Principio chiarito: l'allegazione materiale dell'atto non è sempre necessaria; è richiesta solo quando l'avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni/statuizioni soggette a registro. L'avviso può limitarsi a data e numero se è certo o presumibile che il contribuente ne abbia già avuto conoscenza e purché sia garantita l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote e dell'imposta liquidata.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione senza allegazione dell'atto può essere valido se riporta in modo chiaro e completo i dati identificativi dell'atto, l'oggetto e le enunciazioni rilevanti, oltre ai valori imponibili, aliquote e imposta, così da garantire l'agevole intellegibilità della pretesa.
- Se l'avviso si limita a indicare solo data e numero del provvedimento, la sua legittimità dipende dal fatto che sia certo o presumibile che il contribuente abbia già avuto conoscenza dell'atto; in mancanza di tale certezza, l'omessa allegazione può rendere l'avviso illegittimo.
- Il contribuente che impugna per difetto di motivazione dovrebbe provare l'assenza di conoscenza dell'atto o la concreta impossibilità di ottenerne il contenuto senza ricerche onerose che comprimano i termini di impugnazione.
- L'amministrazione, per evitare contestazioni, ha convenienza a allegare sempre l'atto o a riprodurre testualmente le parti rilevanti soggette a registro nell'avviso, oppure a fornire elementi chiari che rendano immediatamente intellegibili i valori e le basi imponibili.
- In sede di giudizio il magistrato bilancerà l'esigenza di trasparenza e diritto di difesa del contribuente con la valutazione se, nel caso concreto, l'avviso abbia comunque consentito di comprendere agevolmente la pretesa impositiva; le spese possono essere compensate se prevalgono ragioni di contrasto giurisprudenziale.
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