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Sentenza

Sentenza del 03/12/2021 n. 945 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Processo tributario - giudicato penale - assoluzione - "fatto non sussiste" - efficacia nel processo tributario - valore di prova - fatti esaminati dal giudice penale - identità con quelli esaminati dal giudice tributario - estensione del giudicato penale - possibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'accertamento fiscale relativo all'utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti. L'Ufficio contestava la decisione di primo grado che aveva annullato l'accertamento in parte valorizzando la sentenza penale irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste" emessa nei confronti del legale rappresentante della società; il tema centrale era se e in quale misura la sentenza penale assolutoria produca effetti vincolanti o probatori nel processo tributario e se l'accertamento induttivo possa resistere davanti al giudicato penale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la pronuncia di primo grado favorevole alla società, ritenendo che la CTP non si sia limitata ad applicare acriticamente il giudicato penale ma abbia valutato il materiale probatorio e condiviso che i fatti oggetto dell'accertamento tributario erano gli stessi esaminati nel processo penale, nel quale la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" aveva escluso la prova delle fatture come operazioni inesistenti. In mancanza di specifiche e convincenti argomentazioni dell'Agenzia che dimostrassero divergenze fattuali tra i due procedimenti, l'accertamento induttivo tributario è stato ritenuto infondato. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese (euro 1.500).

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 7

    Limita le modalità e l'ambito della prova nel processo tributario e giustifica la separazione dei due binari processuali, ma non esclude la possibilità di utilizzare elementi probatori derivanti dal processo penale come indizi o documenti.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 39

    Norma processuale tributaria richiamata nel giudizio; citata in relazione alle regole sull'istruttoria e alle modalità di allegazione e prova.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 54

    Richiamata per evidenziare l'onere dell'Ufficio di specificare e provare i fatti contestati rispetto a precedenti giudicati; usata per sottolineare che l'Agenzia non ha indicato quali fatti fossero diversi tra accertamento fiscale e processo penale.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 20

    Stabilisce il principio del "doppio binario" tra procedimento penale e procedimento tributario (divieto di sospensione dell'accertamento per la pendenza del procedimento penale), ma non esclude la circolazione delle prove tra i due procedimenti.

  • codice di procedura penale, art. 654 c.p.p.

    Prevede limiti all'efficacia traslativa delle sentenze penali in altri procedimenti; è richiamato per dire che l'assoluzione penale non produce automaticamente trasposizione di giudicato, sebbene possa costituire fonte probatoria.

  • codice di procedura civile, art. 276 c.p.c.

    Richiamato nella menzione del principio della "ragione più liquida" che consente al giudice di decidere la questione più agevole; usato per giustificare l'esame diretto del merito tributario.

  • codice di procedura civile, art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di indicare fatti diversi e alla possibilità di contestare la identità fattuale tra i procedimenti.

Massime di principio

  • Una sentenza penale irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste" non annulla automaticamente un atto impositivo tributario, ma costituisce una fonte di prova particolarmente rilevante e può prevalere sull'accertamento fiscale se i fatti sono identici.
  • Il giudice tributario deve confrontare i "fatti" posti a base dell'accertamento fiscale con quelli accertati nel processo penale: se risultano coincidenti, il giudicato penale assume efficacia esterna e l'accertamento induttivo tributario può essere disatteso, salvo che l'Amministrazione dimostri la non identità o fornisca argomentazioni convincenti che contestino le conclusioni penali.
  • L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di specificare in che cosa consista la divergenza fattuale rispetto al processo penale e di provare le proprie deduzioni; mere affermazioni generiche non sono sufficienti a superare l'effetto probatorio dell'assoluzione.
  • Poiché il processo penale dispone di poteri istruttori e strumenti (in alcuni casi) più incisivi rispetto al processo tributario, una sentenza penale pienamente assolutoria ha peso probatorio molto elevato nel giudizio tributario quando riguarda gli stessi elementi di fatto.
  • L'eccezione di giudicato esterno può essere rilevata d'ufficio e non è soggetta a preclusioni: il giudice tributario deve verificare l'esistenza e la rilevanza del giudicato penale ai fini della controversia tributaria.
  • Per il contribuente è strategico far emergere e documentare la sovrapposizione fattuale tra il giudizio penale e quello tributario; per l'Amministrazione è invece fondamentale dettagliare e provare le differenze fattuali se intende mantenere l'accertamento.

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