Sentenza del 03/12/2021 n. 38288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di liquidazione per IVA e imposta sostitutiva su contratto di mutuo con revoca delle agevolazioni "prima casa" (immobile qualificato come "di lusso"); questioni processuali relative alla tardività dei ricorsi e applicabilità della sospensione del termine di proposizione del ricorso ex D.Lgs. n. 218/1997 (accertamento con adesione). La CTR aveva ritenuto gli avvisi atti meramente liquidatori/riscossivi e quindi non soggetti alla sospensione prevista per l'accertamento con adesione, dichiarando inammissibili i ricorsi per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo che gli avvisi impugnati fossero atti di natura impositiva/accertativa (avvisi di accertamento) e non meri atti di riscossione. Di conseguenza ha ritenuto applicabile la disciplina dell'accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997, art. 6 commi 2-3), con la conseguente sospensione del termine ordinario per proporre il ricorso; i ricorsi del contribuente sono quindi tempestivi. Sentenza cassata e rinvio alla CTR di Brescia per nuovo esame; spese del giudizio di cassazione a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1
Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato
Termine ordinario di 60 giorni per proporre il ricorso; principio generale sulla tempestività dei ricorsi tributari.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2-3
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 1, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; ... L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
Normativa speciale che sospende i termini processuali (e il termine di pagamento IVA) per 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione quando gli atti siano avvisi di accertamento/di rettifica; se applicabile prevale sulla disciplina ordinaria dei 60 giorni.
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
Richiamato ratione temporis come base per la valutazione catastale/territoriale usata dall'Amministrazione per motivare le riprese; fornisce il fondamento tecnico della rettifica valutativa usata per l'accertamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60, comma 1
Richiamato in relazione al termine di pagamento dell'IVA accertata e alla sua sospensione prevista dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 218/1997.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1
Richiamato con riferimento all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate, che secondo la norma viene effettuata dopo la scadenza del periodo di sospensione.
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20683 del 20/07/2021
Giurisprudenza di legittimità che qualificò avvisi di liquidazione come atti di natura impositiva quando esprimono una pretesa fiscale maggiore rispetto a quella provvisoria; supporta la tesi che la natura sostanziale dell'atto (impositiva vs. meramente liquidatoria) decide l'applicabilità delle procedure agevolative/definizioni.
Massime di principio
- Per verificare la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6 D.Lgs. 218/1997 occorre valutare la natura sostanziale dell'atto: se l'atto si fonda su valutazioni tecnico-giuridiche che rettificano la dichiarazione e chiedono un maggior tributo, va qualificato come atto di accertamento (impositivo) e non come mero atto di riscossione/liquidazione.
- La sostanza prevale sulla forma: anche avvisi denominati "liquidazione" possono essere considerati avvisi di accertamento se esprimono un'attività autoritativa di accertamento (es. rettifiche basate su perizie/valutazioni catastali).
- Se il contribuente presenta un'istanza di accertamento con adesione entro i termini, si applica la sospensione di 90 giorni per proporre il ricorso; bisogna conservare prova certa della data di presentazione dell'istanza per opponere la sospensione ove sorgano contestazioni di tardività.
- In caso di contestazione sulla natura dell'atto, il giudice valuta gli elementi sostanziali (motivazione, basi tecniche, finalità dell'atto) per qualificare l'atto e quindi decidere quale regime processuale sia applicabile.
- In pratica, quando si ricevono avvisi di liquidazione che rivedono in aumento l'imposta originariamente applicata (es. per valutazioni catastali o qualificazione "di lusso"), conviene tempestivamente valutare e, se opportuno, attivare la procedura di accertamento con adesione o comunque proporre il ricorso, allegando documentazione che dimostri la data di attivazione della procedura alternativa.
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