Sentenza del 03/12/2021 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Diritto di superficie - Torre eolica - Indennizzo e risarcimento danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia verteva sulla qualificazione fiscale di somme pagate nell'atto di trasferimento/cessione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto eolico: la società C. aveva dichiarato un corrispettivo di €6.000 per il diritto di superficie e €500 per servitù; era inoltre previsto il pagamento di €43.500 a titolo di "risarcimento del danno" (lavori eseguiti, elettrodotto e cavidotto interrato, edificazione cabina, mancato utilizzo dei terreni). L'Agenzia ha rettificato il valore imponibile includendo i €43.500, portando il valore a €49.500, con conseguente maggiore imposta di registro. La ricorrente contestava la riqualificazione di quelle somme come parte del corrispettivo imponibile sostenendo la natura indennitaria autonoma; l'Agenzia sosteneva che, per l'effetto giuridico reale dell'atto, tali somme costituiscono parte del corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie e sono quindi assoggettate a registrazione.
La decisione
La Commissione Regionale ha ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro (applicando l'art. 20 del TUIR/D.P.R. 131/1986, principio di prevalenza degli effetti giuridici sulla forma), la realizzazione della costruzione e l'occupazione/mancato utilizzo del terreno sono insiti nella cessione del diritto di superficie. Di conseguenza l'importo di €43.500 qualificato come indennizzo è stato considerato parte integrante del corrispettivo della cessione e assoggettato a tassazione, con applicazione proporzionale (15%). Nella parte finale del dispositivo la Commissione ha comunque disposto un'accoglienza parziale dell'appello nei limiti di quanto già previsto da un precedente provvedimento di sgravio; perciò l'appello non ha ottenuto l'annullamento integrale della rettifica fiscale. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 952 c.c.
Definisce il diritto di superficie come diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione; la Corte ha richiamato la norma per affermare che la realizzazione della costruzione e l'uso del suolo sono elementi insiti nella costituzione del diritto di superficie.
art. 1029, comma 2, c.c.
Riguarda la costituzione di servitù e diritti sull'altrui fondo; richiamato per spiegare che nell'atto erano previste servitù di accesso, elettrodotto e cavidotto, funzionali all'impianto eolico.
art. 20 D.P.R. 131/1986 (TUR)
Principio secondo cui l'imposta di registro si applica in base agli effetti giuridici reali dell'atto, anche se il titolo o la forma apparente sono diversi. La Commissione lo ha applicato per riqualificare le somme etichettate come "indennizzo" in vero corrispettivo.
art. 51, commi 1 e 3 D.P.R. 131/1986
Richiamati dalla ricorrente nella censura; nella sentenza sono parte del quadro normativo fiscale pertinente alla determinazione della base imponibile e alla qualificazione delle somme ai fini dell'imposta di registro.
art. 2697 c.c.
Norma sulla prova (onere della prova). La ricorrente l'ha invocata per sostenere che incombeva sull'Amministrazione la prova della natura non indennitaria delle somme; la Commissione ha comunque ritenuto provato che gli effetti giuridici dell'atto incorporavano l'indennità nel corrispettivo.
art. 11 D.Lgs. 218/1997
Norma procedurale richiamata nell'ambito dell'atto di invito al contraddittorio per il procedimento di adesione; descrive il procedimento amministrativo cui ha dato seguito l'Ufficio.
Massime di principio
- Per atti che costituiscono diritto di superficie (soprattutto per impianti come torri eoliche) le somme pagate per lavori connessi, per l'installazione e per il mancato utilizzo del terreno sono frequentemente considerate come parte del corrispettivo e quindi rilevanti ai fini dell'imposta di registro: prevale la sostanza sull'etichetta formale ('indennizzo' vs 'prezzo').
- L'Amministrazione finanziaria può rettificare il valore dichiarato includendo componenti economiche che, pur denominate indennizzi, sono funzionalmente connesse alla cessione/consenso di uso del suolo; il contribuente deve fornire prove chiare e documentazione che attestino l'autonomia e la natura non corrispettiva di tali somme per contrastare la riqualificazione.
- Se si vuole che pagamenti per danni o indennità non vengano assoggettati a tassazione come corrispettivo, è fondamentale prevedere nel contratto e documentare: (i) la causa autonoma del pagamento (es. risarcimento per pregressi abusi), (ii) la quantificazione e il nesso causale distinto dall'oggetto del negozio, e (iii) eventuali atti separati (titoli distinti) che dimostrino la separazione patrimoniale e funzionale.
- Un'indennità molto superiore al corrispettivo dichiarato non garantisce automaticamente l'esclusione dalla base imponibile; anzi, le amministrazioni possono ritenere irrazionale la discrepanza e ricondurre l'importo al corrispettivo complessivo dell'operazione.
- In sede processuale il contribuente deve curare il contraddittorio amministrativo (art. 11 D.Lgs. 218/1997) e raccogliere elementi probatori idonei ai sensi dell'art. 2697 c.c. per dimostrare la natura indennitaria autonoma; altrimenti la riclassificazione ai sensi dell'art. 20 del DPR 131/1986 è agevole per l'Ufficio.
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