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Sentenza

Sentenza del 03/12/2021 n. 304 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Cartelle pagamento - Notifica da indirizzo pec diverso pubblici registri - Validità - Firma digitale - Carenza - Atto -Validità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato pignoramento presso terzi e atto di intervento notificati dall'Agenzia per un credito tributario di circa €240.000 derivante da più cartelle di pagamento, deducendo l'illegittimità degli atti per notifica da indirizzo PEC diverso da quello pubblicato nei registri pubblici (IPA) e per assenza di firma digitale.

La decisione

La Commissione d'appello ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia e ha annullato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. Ha stabilito che non esiste obbligo normativo per l'Agente della riscossione di utilizzare esclusivamente l'indirizzo PEC pubblicato in IPA e che l'art. 26 DPR 602/73 prevede l'obbligo dell'indirizzo PEC del destinatario, non dell'uso esclusivo dell'IPA da parte del mittente. Inoltre il dominio della PEC utilizzata identificava l'Agenzia come mittente e le notifiche hanno comunque raggiunto il destinatario, perciò si sono ritenute valide. Quanto alla firma digitale, aderendo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 3940/21 e 21328/20) la sua eventuale mancanza non invalida l'atto. L'appellato è stato condannato al pagamento delle spese di lite (euro 2.500 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 26 DPR 602/1973

    L'articolo è stato interpretato come imponente l'obbligo dell'indicazione dell'indirizzo PEC del destinatario per le notifiche, ma non come obbligo per l'Agente della riscossione di usare esclusivamente l'indirizzo PEC pubblicato in IPA.

  • Cass. sent. n. 3940/2021

    La giurisprudenza di legittimità considera l'eventuale carenza della firma digitale sulle notifiche PEC non come causa automatica di nullità dell'atto, se il contenuto è comunque identificabile e ricevuto.

  • Cass. sent. n. 21328/2020

    Confermato il principio che la mancanza della firma digitale sulla PEC non invalida necessariamente la notificazione, valorizzando l'effetto sostanziale della ricezione e l'identificabilità del mittente.

Massime di principio

  • La notifica via PEC da un indirizzo diverso da quello pubblicato in IPA non è automaticamente nulla: conta la identificazione del mittente (anche tramite il dominio) e la effettiva ricezione da parte del destinatario.
  • L'art. 26 DPR 602/73 impone l'uso dell'indirizzo PEC del destinatario per le notifiche, ma non vincola l'ente notificante all'uso esclusivo dell'indirizzo PEC pubblicato in IPA.
  • L'assenza della firma digitale sulla comunicazione PEC non costituisce necessariamente motivo di nullità se, nel complesso, è possibile identificare il mittente e provare l'avvenuta ricezione (orientamento della Cassazione).
  • In presenza di notifiche contestate per PEC, valutare prioritariamente: a) se il dominio della PEC identifica l'ente mittente; b) se la ricevuta attesta l'avvenuta consegna al destinatario; c) se sussistono elementi di alterazione o frode.
  • Per opporsi efficacemente, il destinatario deve provare la mancata ricezione, la mancanza di identificabilità del mittente o un difetto sostanziale che abbia pregiudicato il diritto di difesa; mere formalità tecniche (es. PEC non presente in IPA, firma mancante) possono non essere sufficienti.
  • Le spese processuali possono essere a carico della parte soccombente: fare attenzione al rapporto costi-benefici prima di proporre azioni basate solo su vizi meramente formali delle notifiche PEC.

Testo integrale

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