Cassazione Civile, Ordinanza n. 01755/2025 del 24/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per l'anno d'imposta 2009, con recupero a tassazione di IRAP e IVA e contestazione del superamento della soglia per il regime agevolato ex L. n. 398/1991. La controversia nasceva dal fatto che l'Ufficio aveva acquisito da clienti e sponsor fatture emesse dall'associazione e, sulla base di 65 fatture reperite e di 59 fatture mancanti ricostruite induttivamente con valore medio, aveva determinato maggiori imponibili. I motivi del ricorso erano tre: 1) violazione dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972 per avere la CTR ritenuto inutilizzabili le fatture, assumendo l'Ufficio che non fossero state reperite presso la sede della contribuente ma presso terzi, sicché non sarebbe servita l'autorizzazione del PM; 2) violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. n. 633/1972, perché l'avviso sarebbe stato sufficientemente motivato essendo fondato su documenti della stessa contribuente, già da lei conosciuti e comunque prodotti in giudizio; 3) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, per asserita apparenza della motivazione sulle sanzioni. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità di alcuni motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha esaminato preliminarmente il secondo motivo, ritenendolo infondato: ha affermato che, pur essendo in astratto ammissibile una motivazione per relationem e non essendo necessaria l'allegazione di documenti già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente, nel caso concreto l'avviso era carente perché non indicava in modo sufficientemente specifico le fatture poste a base dell'accertamento (né numero, né cliente, né importi singoli), limitandosi all'ammontare complessivo, con conseguente menomazione del diritto di difesa. Ha quindi confermato l'illegittimità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, rilevando che tale lacuna non poteva essere colmata in giudizio dall'Amministrazione finanziaria. Il rigetto del secondo motivo ha determinato l'assorbimento del primo e del terzo motivo. L'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la questione dell'utilizzabilità dei documenti fosse assorbita, ma il motivo dell'Ufficio presupponeva che l'acquisizione da terzi non richiedesse la preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero.
L'avviso di accertamento deve essere congruamente motivato; la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente.
La motivazione dell'atto IVA è soggetta ai medesimi requisiti di sufficienza e intelligibilità richiesti per gli avvisi di accertamento in generale.
art. 111, comma 6, Cost.
La censura sulla motivazione apparente della decisione era stata prospettata in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro del contenuto della motivazione della sentenza.
L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nell'atto impositivo riguarda solo quelli non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente.
Era la norma che prevedeva il regime fiscale agevolato, il cui superamento della soglia di accesso era contestato dall'Ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione per l'Amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la motivazione per relationem è valida, ma non basta un richiamo generico a documenti o fatture: l'atto deve contenere indicazioni sufficientemente specifiche da rendere intellegibile la pretesa e consentire la difesa del contribuente.
- L'obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente non riguarda i documenti già integralmente e legalmente conosciuti dal destinatario; tuttavia, se l'atto non identifica in modo adeguato i documenti richiamati, la conoscenza del loro contenuto non può presumersi e la motivazione risulta insufficiente.
- Un avviso di accertamento che si fondi su una pluralità di fatture deve indicarne gli elementi essenziali rilevanti per la contestazione; la sola esposizione dell'importo complessivo, senza numero, destinatario o contenuto delle singole fatture, non è sufficiente a soddisfare l'obbligo motivazionale.
- Nel processo tributario, una carenza originaria della motivazione dell'atto impositivo non può essere colmata dall'Amministrazione in giudizio, perché il giudizio ha natura impugnatoria e verifica la legittimità dell'atto nei suoi vizi propri.
- La doglianza sull'utilizzabilità di documenti acquisiti dall'Ufficio resta comunque priva di rilievo decisivo se l'atto impositivo è già illegittimo per difetto di motivazione sufficiente.
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