Cassazione Civile, Ordinanza n. 01725/2025 del 24/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti relativi a un immobile sito in Messina, in particolare alla quinta elevazione fuori terra realizzata sopra un edificio, identificata catastalmente in modo specifico. Una prima domanda mirava a far dichiarare nulla, perché compiuta a non domino, la vendita del 7 dicembre 1992 in favore di una società; una seconda domanda mirava a far dichiarare nulla, per difetto di titolo dominicale in capo alla venditrice, la vendita del 30 marzo 1999 in favore di alcuni acquirenti. Gli attori e intervenienti sostenevano di essere proprietari, o comunque titolari di diritti reali, sull’area e sulla sopraelevazione per effetto di una catena di atti risalenti agli anni 1954, 1955 e 1961, e chiedevano anche il rilascio e il risarcimento danni. In primo grado il Tribunale aveva accolto in larga parte le loro domande, ma in appello la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo che il diritto di sopraelevare fosse rimasto in capo all’originaria venditrice e che, comunque, gli aventi causa degli originari attori non fossero titolari di diritti reali sul bene. Nel ricorso principale per cassazione gli eredi degli originari attori hanno denunciato violazione dell’art. 954, quarto comma, c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere ancora esistente in capo alla venditrice il diritto di sopraelevazione, perché tale diritto si sarebbe estinto per non uso ultraventennale e, per accessione, il lastrico e la costruzione sopraelevata sarebbero entrati nella loro sfera proprietaria. Con il ricorso incidentale gli acquirenti hanno invece lamentato: errata interpretazione degli atti del 1954, 1955 e 1961; erroneo rigetto dell’usucapione; omesso esame di prove documentali, testimoniali e della CTU; mancata integrazione del contraddittorio verso il vero titolare del diritto; erronea regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha però ritenuto inammissibile il motivo principale, perché fondato su una causa petendi nuova, mai dedotta nei gradi di merito, e comunque bisognosa di un accertamento in fatto non esperibile in sede di legittimità. Ha poi respinto o dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso incidentale: ha confermato che, in assenza di specifica pattuizione, il diritto di sopraelevare resta al titolare originario del lastrico; ha rilevato che le domande di usucapione erano state correttamente respinte perché rivolte contro soggetti privi di legittimazione passiva sostanziale, non essendo stati evocati i veri titolari del diritto; ha escluso che in tale ipotesi fosse necessaria l’integrazione del contraddittorio; ha infine ritenuto non autonomamente censurabile la sola statuizione sulle spese, dipendente dall’esito dei capi principali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso che gli eredi degli originari attori fossero titolari di diritti reali sull’immobile sopraelevato, e ha mantenuto ferme le statuizioni di rigetto delle domande di usucapione proposte dalle controparti. Le spese del giudizio di legittimità e quelle dei gradi di merito sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. È stato inoltre disposto, per entrambe le parti ricorrenti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il diritto di sopraelevare non si trasferisce automaticamente con la vendita del piano sottostante se il titolo non lo prevede; resta in capo al titolare originario del lastrico salvo patto contrario.
Il diritto di superficie richiede una specifica regolazione del titolo per il suo trasferimento e per l’eventuale riserva del diritto di edificare.
Le clausole e i contratti vanno interpretati secondo i criteri ermeneutici legali; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non dimostrato un trasferimento del diritto di sopraelevazione.
L’usucapione presuppone un rapporto con il soggetto effettivamente legittimato a subire l’azione; non può essere utilmente pronunciata contro soggetti privi di titolarità passiva sostanziale.
L’accessione non può essere invocata in sede di legittimità sulla base di una nuova ricostruzione fattuale non prospettata nei gradi di merito.
Il possesso utile all’usucapione richiede una verifica fattuale che non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Le censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili quando non si confrontano con la reale ratio decidendi o quando mirano a sollecitare un nuovo esame del merito.
L’integrazione del contraddittorio non serve a sanare l’errore di aver convenuto in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva sostanziale; in tal caso la domanda va respinta.
La censura sulla regolamentazione delle spese non è autonoma se dipende solo dall’auspicato accoglimento dei motivi principali, poiché il relativo capo segue l’effetto espansivo interno della riforma.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
È stata confermata la compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
La riforma di un capo principale travolge automaticamente il capo accessorio sulle spese per effetto espansivo interno.
La causa è stata decisa in camera di consiglio secondo il rito camerale per il ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre una causa petendi nuova o una diversa ricostruzione fattuale del diritto reale dedotto in causa; le questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto sono inammissibili.
- Nelle controversie sulla proprietà e sugli altri diritti reali autodeterminati, il titolo può rilevare ai fini probatori, ma il trasferimento di un diritto specifico, come il diritto di sopraelevare o di superficie, richiede una puntuale previsione del titolo e non si presume dalla sola vendita del bene sottostante.
- Il diritto di sopraelevazione, salvo diversa pattuizione, resta distinto dalla proprietà della costruzione realizzata e permane in capo al titolare del lastrico; la realizzazione della nuova costruzione non lo esaurisce automaticamente.
- L’usucapione o l’accertamento di un diritto reale devono essere proposti contro il soggetto che risulti titolare passivo del rapporto sostanziale; se la domanda è rivolta contro un soggetto privo di tale titolarità, il giudice deve respingerla senza necessità di integrare il contraddittorio.
- L’integrazione del contraddittorio non può essere utilizzata per rimediare all’erronea evocazione in giudizio di un soggetto non legittimato passivamente; in tale evenienza non si configura un vizio sanabile ma un difetto sostanziale della domanda.
- La censura sulle spese di lite non è autonomamente decisiva quando dipende esclusivamente dall’esito dei capi principali, poiché la loro riforma comporta automaticamente la caducazione del relativo capo accessorio.
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