Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01766/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2008, ha determinato sinteticamente maggiori redditi ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando sia il possesso di beni sia spese per incrementi patrimoniali riferite ad acquisti immobiliari compiuti nel 2010 e nel 2011 dalla moglie del contribuente, priva di redditi dichiarati. Dopo un primo accoglimento del ricorso in CTP e un successivo rigetto in appello dopo rinvio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, sostenendo che la disciplina del nuovo redditometro non fosse applicabile al periodo 2008 e che, comunque, gli incrementi patrimoniali del 2010-2011 non potessero essere “spalmati” sui quattro anni precedenti; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione precedente; (3) e (4) omessa motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione alla medesima doglianza; (5) violazione dell’art. 2697, comma 2, c.c., contestando che il giudice tributario avesse richiesto una prova ulteriore rispetto alla mera disponibilità di risorse finanziarie della moglie, ossia la dimostrazione del concreto impiego di tali somme per gli acquisti patrimoniali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la novella introdotta dall’art. 22 d.l. n. 78/2010 e il d.m. 24 dicembre 2012 si applicano solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, dunque ai periodi d’imposta dal 2009 in avanti, con esclusione del 2008; pertanto, per il caso di specie continua ad applicarsi il previgente art. 38 d.P.R. n. 600/1973, che consente la “spalmatura” quinquennale delle spese per incrementi patrimoniali. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché formulati in via dubitativa e ipotetica, quindi privi di specificità; ha comunque osservato che, anche a volerli esaminare, non avrebbero potuto condurre all’accoglimento poiché la censura di merito era infondata. Ha infine respinto il quinto motivo, ribadendo che nel redditometro la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o della semplice provvista finanziaria, ma richiede prova documentale idonea a dimostrare che tali risorse siano state effettivamente disponibili e riferibili al periodo considerato in modo da giustificare le spese contestate; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato il fatto che il portafoglio titoli della moglie non risultava smobilizzato e che il contribuente era l’unico titolare di redditi nel nucleo familiare. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    comma 4; comma 5; comma 6

    Nel testo previgente disciplina l’accertamento sintetico basato su indici di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali; il contribuente può superare la presunzione con prova contraria documentale. La versione riformata non si applica al periodo d’imposta 2008.

  • art. 22 d.l. n. 78/2010

    Le modifiche all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 hanno efficacia solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, cioè per i periodi d’imposta dal 2009 in poi.

  • L. n. 122/2010

    Norma di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per la disciplina transitoria del nuovo redditometro.

  • d.m. 24 dicembre 2012

    In attuazione del nuovo art. 38 d.P.R. n. 600/1973, si applica ai redditi e ai maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, omessa pronuncia e omessa motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda; la censura di omessa pronuncia è stata però ritenuta inammissibile perché formulata in modo ipotetico.

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta carenza di motivazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria grava sul contribuente; nel redditometro non basta allegare la disponibilità di ulteriori somme, occorre dimostrare documentalmente la loro idoneità a giustificare le spese contestate.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per giustificare, in astratto, la decisione della Corte di cassazione di pronunciare nel merito su questioni di diritto già definite, evitando il rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare il potere della Corte di decidere nel merito quando la questione omessa dal giudice di merito è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.

  • art. 13, com.

    Richiamo finale incompleto nel testo; non è possibile determinare con certezza la disposizione completa.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, le modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010 all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e la relativa disciplina attuativa si applicano solo ai periodi d’imposta dal 2009 in avanti, secondo l’esplicita disciplina transitoria, con esclusione dei periodi anteriori.
  • Per gli accertamenti relativi a periodi anteriori al 2009 continua ad applicarsi la previgente disciplina del redditometro, che consente la valutazione delle spese per incrementi patrimoniali secondo il criterio della ripartizione pluriennale previsto dalla norma allora vigente.
  • Nel redditometro, l’Amministrazione è dispensata da ulteriori prove una volta dimostrati gli specifici fattori-indice di capacità contributiva; grava invece sul contribuente l’onere di fornire prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o dell’insussistenza del maggior reddito presunto.
  • La prova contraria del contribuente non può ridursi alla mera disponibilità astratta di ulteriori redditi o di provvista finanziaria, ma deve essere supportata da elementi documentali oggettivi idonei a dimostrare la durata e la riferibilità di tali risorse alle spese contestate.
  • In sede di legittimità, i motivi formulati in modo dubitativo o ipotetico difettano del requisito di specificità e sono inammissibili.
  • Quando la censura riguarda un punto di puro diritto già compiutamente scrutinabile in cassazione, la Corte può decidere direttamente nel merito, evitando la cassazione con rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.