Cassazione Civile, Ordinanza n. 01730/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La debitrice aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall.; poiché non era stato depositato il piano, la domanda era stata dichiarata inammissibile e contestualmente era stato dichiarato il fallimento. Una società creditrice aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito di euro 92.015,00 per il saldo di servizi di marketing svolti tra aprile e dicembre 2014 per promuovere i prodotti della debitrice sul mercato rumeno. Il credito era stato ammesso solo al chirografo. In opposizione allo stato passivo, il tribunale aveva riconosciuto la prededuzione: da un lato ai sensi dell’art. 161, comma 7, l.fall., ritenendo che il credito derivasse da atti di ordinaria amministrazione compiuti nel preconcordato e quindi legalmente compiuti e prededucibili ex lege; dall’altro, in via subordinata, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l.fall., per asserita funzionalità del credito agli interessi della massa, poiché i servizi avrebbero mantenuto attiva l’attività produttiva e preservato il valore dell’impresa. Il fallimento ricorrente ha impugnato con quattro motivi: violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. per difetto del nesso di occasionalità/funzionalità e assenza di automatismo; violazione dell’art. 161, comma 7, l.fall. sostenendo che, se vi fosse automatica prededucibilità, non avrebbe senso l’esenzione da revocatoria; vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi sulla concreta utilità per la massa; violazione anche della disciplina interpretativa del d.l. 145/2013, sostenendo che la prededuzione opererebbe solo se la procedura concordataria fosse stata effettivamente aperta.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso e ha cassato il decreto impugnato, rinviando al tribunale in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto errata la tesi della prededuzione ex lege ex art. 161, comma 7, l.fall., perché nel concordato "in bianco" la natura ordinaria o straordinaria dell’atto non può essere valutata in astratto senza informazioni minime sul contenuto della futura proposta o del piano; in assenza di tali indicazioni, l’atto che incide sul patrimonio va considerato di straordinaria amministrazione e, se privo di autorizzazione, non genera prededuzione automatica. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sulla prededuzione funzionale ex art. 111, comma 2, l.fall., perché il tribunale aveva affermato la funzionalità del credito in modo tautologico, senza un concreto accertamento dei vantaggi per la massa e senza confrontarsi con le allegazioni contrapposte delle parti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché fuori ratio rispetto alla motivazione decisiva e perché l’abrogazione della norma di interpretazione autentica retroagisce, escludendone l’efficacia nel tempo della sua vigenza.
Norme richiamate
art. 161, comma 6, l.fall.
domanda di concordato preventivo "con riserva"
la domanda con riserva non basta, da sola, a fondare la prededuzione; occorre valutare la natura degli atti alla luce di informazioni sul piano e sulla proposta che il debitore intende depositare.
art. 161, comma 7, l.fall.
la prededuzione automatica opera solo per atti davvero coerenti con una gestione valutabile in concreto; nel concordato in bianco, in mancanza di indicazioni sul piano, gli atti che incidono sul patrimonio sono da considerare straordinari e non automaticamente prededucibili.
art. 111, comma 2, l.fall.
il credito è prededucibile solo se la prestazione è teleologicamente coerente con l’interesse della massa e con la conservazione del valore dell’impresa, sulla base di un accertamento di fatto specifico, non di formule astratte.
art. 67, comma 3, lett. e) l.fall.
il richiamo conferma che la prededuzione non può essere ricostruita in termini di automatismo incompatibile con il sistema della revocatoria e con la disciplina degli atti compiuti nella fase prenotativa.
art. 98 l.fall.
è il rimedio utilizzato per l’opposizione allo stato passivo da parte del creditore escluso o ammesso in misura diversa.
art. 163 l.fall.
la prededuzione funzionale presuppone l’apertura effettiva della procedura concordataria; in difetto, manca la consecutio tra procedure.
art. 11, comma 3-quater, d.l. n. 145 del 2013
la norma di interpretazione autentica richiamata in tema di prededuzione non è applicabile nel caso concreto, e la sua abrogazione retroagisce al tempo della norma interpretata.
art. 11, comma 1, prel.
viene richiamato nel contesto dell’efficacia nel tempo della disciplina interpretativa abrogata.
art. 46 CCII
la Corte lo richiama come conferma sistematica della lettura restrittiva della prededuzione: durante la fase prenotativa rilevano gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione, mentre i crediti dei terzi sono prededucibili se derivano da atti legalmente compiuti.
art. 22, comma 7, d.l. n. 91 del 2014
l’abrogazione della norma di interpretazione autentica comporta la sua non efficacia temporale anche per il periodo di vigenza.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con riserva, la qualificazione di un atto come ordinario o straordinario non può essere compiuta in astratto: occorre almeno una minima informazione sul contenuto della proposta o del piano che il debitore intende depositare, così da valutare l’atto in concreto rispetto agli interessi della massa.
- In assenza di tali informazioni, un atto che incida oggettivamente sul patrimonio dell’impresa deve essere trattato, ai fini della prededuzione, come atto di straordinaria amministrazione; se non è stato previamente autorizzato, non può generare prededuzione automatica ex art. 161, comma 7, l.fall.
- La prededuzione "funzionale" richiede un accertamento di fatto specifico sulla utilità della prestazione per la massa dei creditori, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico che il pagamento abbia preservato il valore dell’impresa o agevolato la liquidazione.
- La prededucibilità nei rapporti sorti in fase prenotativa presuppone la continuità procedurale tra domanda e apertura della procedura concordataria; se la proposta e il piano non vengono depositati e il concordato non si apre, viene meno il presupposto della consecutio tra procedure.
- L’abrogazione di una norma di interpretazione autentica opera retroattivamente rispetto alla norma interpretata, con la conseguenza che non può attribuirsi alla disposizione abrogata un’efficacia stabilizzata nel periodo della sua vigenza.
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