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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01729/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una società subappaltatrice aveva ottenuto dal Tribunale l'ammissione al passivo del fallimento di una società poi fallita per il corrispettivo di lavori edili eseguiti durante la fase di concordato preventivo della debitrice, con collocazione in prededuzione. Il giudice di merito aveva ritenuto provato, anche tramite testimonianze, che i lavori fossero stati affidati dalla società poi fallita e regolarmente eseguiti, valorizzando inoltre il fatto che il committente principale aveva pagato il corrispettivo. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme su accertamento del passivo, onere della prova e limiti della prova testimoniale, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente attribuito valore decisivo alle deposizioni e avesse trascurato la documentazione contrattuale che mostrava rapporti con un diverso soggetto; (2) violazione delle norme processuali e sostanziali per omessa valutazione del quantum del credito, deducendo mancata prova dell'importo per assenza di certificazione di fine lavori, collaudo e contestazione dei SAL; (3) violazione dell'art. 111 l.fall. e dell'art. 2741 c.c., sostenendo che la prededuzione non potesse essere riconosciuta solo perché la massa avrebbe beneficiato del pagamento del committente, mancando il necessario nesso funzionale con la procedura concorsuale e trattandosi comunque di credito da collocare al chirografo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che essi mirassero in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio e fossero inoltre carenti di autosufficienza e di specificità nella deduzione dei vizi motivazionali. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ribadito che la prededuzione del credito del subappaltatore non può fondarsi sul mero vantaggio economico derivato alla massa dal pagamento del corrispettivo da parte del committente principale, ma richiede il rigoroso accertamento di un nesso funzionale forte con la procedura concorsuale, da valutare ex ante. Per tali ragioni ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma sul giudizio di opposizione allo stato passivo; richiamata come base del provvedimento impugnato.

  • art. 93 l.fall.

    richiamato nel ricorso in relazione alla verifica del credito insinuato al passivo.

  • art. 99 l.fall.

    richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 111, comma 2, l.fall.

    la prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura e, secondo l'orientamento richiamato, non può essere riconosciuta per il solo vantaggio arrecato alla massa.

  • art. 2741 c.c.

    richiamato per escludere che il credito del subappaltatore possa essere sottratto alla regola della par condicio creditorum senza i presupposti legali della prededuzione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova dei fatti costitutivi del credito e del quantum.

  • art. 2722 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare l'ammissibilità della prova testimoniale diretta a provare patti contrari al contenuto di scritti contrattuali.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi indebiti.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira solo a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    richiamato nel secondo motivo per dedotto difetto di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la semplice critica alla valutazione delle prove o alle argomentazioni difensive.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo per la soluzione; il controllo di legittimità resta ancorato ai limiti propri del ricorso per cassazione.

  • art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006

    richiamato per affermare, in linea con Sezioni Unite, che il meccanismo ivi previsto non si applica quando il contratto di appalto si sia sciolto per il fallimento dell'appaltatore.

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    evocato nel richiamo alla prededuzione nel concordato con riserva, che richiede un nesso funzionale forte e un beneficio per la procedura.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove restano riservati al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi specifici: quando il giudice utilizzi prove non ritualmente introdotte oppure attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare la maggiore attendibilità attribuita ad alcuni elementi istruttori rispetto ad altri.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non copre la mancata confutazione di argomentazioni difensive, di questioni giuridiche o di singoli documenti.
  • Il credito del subappaltatore non diventa prededucibile per il solo fatto che il committente principale abbia pagato il corrispettivo all'appaltatore fallito o alla curatela: la prededuzione richiede un nesso funzionale forte con la procedura concorsuale, da verificare ex ante.
  • Nel concordato preventivo e nelle successive vicende concorsuali, la prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall. presuppone che il pagamento del credito sia coerente con gli scopi della procedura e produca un effettivo incremento o presidio dell'attivo, non essendo sufficiente un generico vantaggio economico per la massa.
  • Quando il rapporto contrattuale rilevante è controverso, la parte che intende far valere il credito deve allegare e provare in modo specifico sia il titolo sia l'ammontare; l'assenza di contestazione su alcuni aspetti non sana, di per sé, la mancanza dei presupposti legali della collocazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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